Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51343 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51343 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art.
Visti 368 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto quanto al primo motivo di ricorso – con il quale si sostiene l’intervenuta prescrizione prima del pronunciamento della Corte di appello che la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano, senza necessità di un provvedimento formale, la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell’imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l’una o l’altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa (Sez. 3, n. 23179 del 16/06/2020, Marcuccio, Rv. 279861);
Considerato che ciò è accaduto nel caso di specie ove il rinvio era stato concesso, su richiesta del difensore, per consentirgli di conferire con il proprio assistito, dovendo quindi computarsi i 105 giorni di sospensione del dibattimento, da cui deriva il mancato compimento del termine prescrizionale;
Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in punto di responsabilità, contestata attraverso l’alternativa ricostruzione in fatto a fronte di motivazione non manifestamente illogica con adeguata valutazione degli elementi di prova; ciò in particolare con riguardo aller451configurabilità del reato di calunnia per difetto dell’elemento psicologico;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/11/2023