Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2747 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2747 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Selargius il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2023 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del
sentenza.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, per il tramite del difensore, ricorre avverso la senten RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Cagliari che ha confermato la decisione del Tribunale Cagliari del 24 marzo 2021 che lo aveva condannato, ritenute le circostanz attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di anni d reclusione oltre al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, perché riten responsabile del delitto di cui agli artt. 81, 368 cod. pen. per aver, con più esecutive del medesimo disegno criminoso, con richiesta scritta del 23 ottob 2017 indirizzata al RAGIONE_SOCIALE, al Magistrat di Sorveglianza di Cagliari e con dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria in s
presso la Casa Circondariale di Cagliari – Uta il 4 novembre 2017, incolpa l’ispettore NOME COGNOME del delitto di percosse e minacce in suo danno consapevole RAGIONE_SOCIALEa sua innocenza.
Il ricorrente, con unico articolato motivo, deduce violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
La difesa osserva come la contestazione mossa al ricorrente fosse esplicita ritenere che le false accuse rivolte all’AVV_NOTAIO consistesse minacce e percosse, reati procedibili a querela mai presentata dalla persona off che nutriva un interesse (enunciato nell’esposto) al solo trasferimento presso struttura carceraria; l’assenza di querela da parte del ricorrente in merito falsamente addebitati alla persona offesa faceva ritenere la condotta inidone integrare il delitto di calunnia in quanto, in concreto, non sarebbe stato po l’avvio di un procedimento penale del pubblico ufficiale.
La motivazione dei Giudici di merito, che hanno invece valorizzato il differen delitto di cui all’art. 608 cod. pen. (abuso di autorità contro i detenuti) RAGIONE_SOCIALE‘ispettore COGNOME, costituisce una non consentita modifica RAGIONE_SOCIALE‘origin accusa formulata all’atto RAGIONE_SOCIALE‘esercizio RAGIONE_SOCIALE‘azione penale, laddove era chi contestazione di aver falsamente accusato il pubblico ufficiale di percos minacce, fattispecie di reato che hanno costituito specifico oggetto di confutaz in ragione RAGIONE_SOCIALEa carenza RAGIONE_SOCIALEa necessaria condizione di procedibilità.
Sotto altro profilo, si rileva l’illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione nella parte in c aver mutato l’originaria accusa in quella di cui all’art. 608 cod. pen., ha in ricadere sul ricorrente l’onere di dimostrare che la cella in cui costui e rinchiuso fosse malsana e la condotta falsamente contestata di tale rilevanza integrare un trattamento inumano degradante.
La difesa osserva, inoltre, che il ravvisato reato ex art. 608 cod. pen., in quanto non idoneo ad assorbire i contestuali fatti di minacce e percosse contest avrebbe dovuto costituire oggetto di puntuale accertamento in sed dibattimentale.
Illogica si rivelerebbe, altresì, la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza che no assegnato la giusta rilevanza al fatto che gli eventi che avevano visto protagonista il ricorrente si fossero in realtà svolti il giorno preced circostanza che NOME avesse indicato un giorno differente (il 23 ottobre anzic 22 ottobre) rispetto a quello in cui l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME era in serviz poteva essere valorizzata per dimostrare la falsità RAGIONE_SOCIALEe accuse, essendo pa l’erronea indicazione RAGIONE_SOCIALEa sola data in realtà coincidente con quella in cui si svolte le vicende coincidenti con quelle che, sotto differente angolo prospet avevano formato oggetto RAGIONE_SOCIALEa relazione di servizio redatta dalla persona offe
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, nella parte in cui ha sostanzialmente messo in evidenza mancata integrazione del reato realizzatasi attraverso la falsa accusa rivol pubblico ufficiale di aver percosso e minacciato COGNOME è fondato.
Per un’analisi RAGIONE_SOCIALEa questione si reputa necessario effettuare la prelimin ricostruzione dei passaggi più salienti RAGIONE_SOCIALEe decisioni di merito che hanno por il Tribunale e la Corte di appello a ritenere responsabile COGNOME del delitto di ca per aver accusato, pur sapendolo innocente, l’AVV_NOTAIO COGNOME di av posto in essere una condotta integrante il delitto di cui all’art. 608 cod. pen
2.1. Sulla base RAGIONE_SOCIALEe decisioni di merito emerge che il ricorrente ave indirizzato una missiva al RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Penitenziaria ed a Magistrato di Sorveglianza, nonché reso dichiarazioni al personale RAGIONE_SOCIALEa Poliz Penitenziaria sugli stessi fatti.
Nella missiva il ricorrente affermava (testualmente): “il divieto di incontro la struttura di NOME, agenti (in particolar modo l’isp. NOME COGNOME) il quale i odierna mi spingeva, minacciava e mi ha poi con la forza insieme ad altri agen chiuso nella cella 4 isolamento p.t. (…) continui abusi di potere da parte di ispettori, e tutt’oggi io non mi sento per niente al sicuro». Il detenuto eviden inoltre, il freddo e la scarsa igiene che avrebbe caratterizzato la cella in stato provvisoriamente rinchiuso, le proprie precarie condizioni di salute invocava “protezione” ed il trasferimento in altra struttura carceraria.
Il contenuto – comprensivo degli errori linguistici – veniva riprodotto (pa sentenza del Tribunale) nel verbale di sommarie informazioni a cui veniva sottoposto da parte del personale di Polizia Penitenziaria.
Queste sono le premesse sulla cui base era stata formulata l’accusa ad COGNOME aver calunniato l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME in quanto falsamente accusato d «percosse e minacce» ai danni del ricorrente.
2.2. A fronte RAGIONE_SOCIALEe doglianze con richiesta di “protezione” e di trasferime presso altro carcere, il primo giudice, rilevando l’unicità del reato realizz mezzo del solo esposto in quanto di contenuto sovrapponibile alle dichiarazio rese alla polizia giudiziaria, ha osservato che i fatti in esso rappresentati realmente falsi in quanto il 23 ottobre 2017, data indicata come quella degli eve l’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME non era in servizio, ciò pur dando atto degli RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria dalla quale era emerso che il pubblico ufficiale, su indicazi superiore gerarchico, aveva redatto una relazione di servizio proprio in ordi
quanto accaduto ad COGNOME il 22 ottobre precedente perché riteneva necessario f luce sugli episodi contenuti nell’esposto.
Contrariamente a quanto contestato e a confutazione RAGIONE_SOCIALEa rilevata assenza d querela in merito ai fatti di minacce e percosse falsamente addebitati alla per offesa appartenente all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale ave osservato che le accuse calunniose rivolte al pubblico ufficiale avess complessivamente ad oggetto la fattispecie di cui all’art. 608 cod. pen., de procedibile d’ufficio.
La Corte di appello, in ordine al gravame che censurava la discrasia t contestazione e l’accusa in concreto accertata, confermava che rappresentazione effettuata nell’esposto avesse proprio i connotati del delit abuso di autorità contro i detenuti ex art. 608 cod. pen., specie nella parte in cui gli atti trasmessi alle varie autorità rappresentavano una condotta connotat continui abusi di potere specie nei confronti degli agenti e ispettori RAGIONE_SOCIALEa P Penitenziaria (laddove la contestazione prendeva in esame la sola falsa accusa minacce e percosse che sarebbe stata posta in essere dall’AVV_NOTAIO COGNOME), rimarcando il prospettato isolamento all’interno di una cella priva dei elementari requisiti di salubrità.
Il Collegio di merito ha ritenuto determinante, ai fini RAGIONE_SOCIALEa valutazione di f RAGIONE_SOCIALE‘accusa, che il giorno in cui – sulla base di quanto riportato nell’espo sarebbero svolti gli eventi l’AVV_NOTAIO COGNOME non fosse in servizio, così mostr di condividere la corrispondente parte RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado che ave inteso assegnare a detto elemento valenza determinante ai fini RAGIONE_SOCIALEa apprezza falsa accusa rivolta al pubblico ufficiale. Ha poi rilevato che, anche in ipot coincidenza cronologica tra gli stessi, l’accusa dovesse ritenersi comunque fa poiché non era stata fornita alcuna dimostrazione che la cella fosse insalub tale da causare un trattamento inumano e degradante; anzi – ha osservato Collegio territoriale – , il dato sarebbe stato sconfessato dalla certificazione il medico RAGIONE_SOCIALEa struttura carceraria aveva rilevato le discrete condizioni fisic detenuto non incompatibili con la momentanea, giornaliera, permanenza presso la cella di isolamento; il certificato in questione – a detta dei Giudici di merit sarebbe stato redatto qualora le condizioni RAGIONE_SOCIALEa cella non fossero compatibil idonee e la stessa fosse stata realmente insalubre, elemento corroborato, a volta, dal mancato riferimento nell’esposto di eventuale collusione tra il perso sanitario e la polizia RAGIONE_SOCIALE.
Arduo risulta il percorso argomentativo che ha portato i Giudici di merit ritenere che il contenuto RAGIONE_SOCIALE‘esposto attraverso il quale il ricorrente ch “protezione” ed il trasferimento presso altro carcere, accusando l’AVV_NOTAIO Fil
COGNOME di percosse e minacce, reati punibili a querela mai presentata, potess integrare il delitto di calunnia per come contestato.
I Giudici di merito, invero, non hanno spiegano per quale motivo l’accusa generica rivolta all’intero personale (« continui abusi di potere da pa agenti ispettori, e tutt’oggi io non mi sento per niente al sicuro») e finaliz trasferimento (ed alla protezione) integri il delitto di cui all’art. 608 cod. – come correttamente rilevato dalla difesa – è fattispecie che non assorbe eventuali ulteriori condotte di minacce e percosse costituenti le false accuse e pertanto, necessitava di specifica contestazione e specifico accertamento senza possibilità di operare interversioni dei canoni probatori.
Ed invero, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che, a fini configurabilità del reato di cui all’art. 608 cod. pen., non è sufficiente l’ RAGIONE_SOCIALEa violenza nei confronti RAGIONE_SOCIALEa persona in custodia, pur potendo atti di viol fisica quali percosse, lesioni e simili, integrare anche il reato in questione, l incidano sulla sfera di libertà personale del soggetto passivo, determinandone u limitazione aggiuntiva rispetto a quella consentita (Sez. 5, n. 26022 19/04/2018, dep. 07/06/2018, COGNOME, Rv. 273340). Se, infatti, come spiegato dalla citata decisione, il delitto previsto dall’art. 608 cod. pen. c con quelli di minacce, percosse, lesioni e simili, la difforme e non espr contestazione afferente alla (diversa) accusa rivolta al pubblico ufficiale di d di abuso di autorità contro i detenuti, non esprime un dettaglio seconda superabile attraverso un’apodittica implicita narrazione degli eventi rappresent nella decisione di primo grado.
A prescindere da pacifica giurisprudenza di questa Corte di legittimit mente RAGIONE_SOCIALEa quale la diversità del fatto accertato rispetto a quello contestat essere rilevata in ogni caso, anche d’ufficio dal giudice d’appello quan investito, con l’atto di impugnazione, RAGIONE_SOCIALEa richiesta di verificare la sussi RAGIONE_SOCIALE‘addebito, di talché, la mancata pronuncia sulla domanda di accertare correlazione tra i fatti provati e quelli oggetto di contestazione determin nullità ex art. 606, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. per inosservanza d norme processuali (Sez. 6, n. 43336 del 09/09/2016, COGNOME, Rv. 268441 – 01) ciò che assume rilevanza, nel caso di specie, è l’operata radicale modifica RAGIONE_SOCIALEa specifica contestazione afferente alle false accuse di minacce e percosse, da p dei Giudici di merito.
Il dato si coglie agevolmente allorché la Corte di appello, per dimostrare la falsa accusa sia sussumibile nella fattispecie richiamata dall’art. 608 cod. intraprende un percorso tortuoso che si allontana dal contenuto RAGIONE_SOCIALE‘esposto p affermare: 1) che COGNOME aveva accusato il personale RAGIONE_SOCIALEa polizia RAGIONE_SOCIALE
servizio presso la struttura, laddove la contestazione è specifica nel rilevare accuse false erano state rivolte all’AVV_NOTAIO COGNOME; 2) che la falsità RAGIONE_SOCIALEe era dimostrata dal fatto che il COGNOME non fosse in servizio, a fronte di enunc istruttoria da cui emergeva che proprio l’esposto aveva indotto il superi gerarchico a far redigere la relazione al citato AVV_NOTAIO che attraverso lo aveva rendicontato – seppure in ordine a differente prospettiva – sugli stessi oggetto RAGIONE_SOCIALE‘esposto; 3) che, anche se i fatti fossero stati gli stessi RAGIONE_SOCIALEa r di servizio redatta dal COGNOME, la falsità RAGIONE_SOCIALEe accuse di abuso di autorità con detenuti rivolte era emersa dalla mancata dimostrazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME del condizioni insalubri RAGIONE_SOCIALEa cella, circostanza che – come ovvio – non dovev confutare l’imputato; 4) che la salubrità RAGIONE_SOCIALEa cella sarebbe stata dimostrata certificazione del medico RAGIONE_SOCIALEa struttura che, qualora avesse accertato che condizioni non fossero adeguate, non avrebbe potuto attestare l’idoneità fisica ricorrente a permanervi per 24 ore, essendogli certamente note le condizioni affermazione eccentrica rispetto ai limitati compiti del sanitario che presuppone certamente la conoscenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni in cui versava la cella ed i particolare che la stessa presentasse o meno le carenze evidenziate nell’espost
A fronte di una contestazione che avrebbe necessitato di puntuale analisi circa la possibilità che una falsa accusa di minacce e percosse rivolte al pubb ufficiale priva di querela costituisse reato, nessuna risposta coerente e log stata fornita, essendo preclusa ogni possibilità di ampliare il perimetro contestazione sino al punto di farvi rientrare condotte ben distanti dall’ini imputazione.
Priva di rilevanza, pertanto, risulta la parte RAGIONE_SOCIALEa decisione, egualme illogica, con cui si pretende di far ricadere sull’imputato l’onere di dimostr veridicità RAGIONE_SOCIALE‘affermazione secondo cui la cella si presentasse senza lenzuol coperte, con il materasso sporco di sangue e, poiché in pigiama, sentisse fred (pag. 3 sentenza del Tribunale). Competeva alla Corte di appello, semmai, argomentare detta falsità che, in quanto presupposto necessario per ritene integrato il delitto di calunnia (impropriamente modificato nella parte in cui fac riferimento al differente titolo di reato ex art. 608 cod. pen.), è stata desunta per mezzo di irrilevanti riferimenti al contenuto RAGIONE_SOCIALEa certificazione (sulle condizion salute di COGNOME) rilasciata dal sanitario.
Costituisce consolidato principio di diritto quello secondo cui non integra delitto di calunnia la denuncia di un fatto realmente accaduto, ma non riconducibil ad alcuna norma incriminatrice (Sez. 6, n. 30981 del 07/06/2023, COGNOME, Rv. 285080); a detta ipotesi è stato ormai da tempo assimilato il caso in cui
falsa accusa riguardi fattispecie integranti reati procedibili a querela e questa non sia presentata ovvero sia invalida atteso che, in siffatta ipotesi, la condotta risulta di per sé inidonea a determinare l’avvio di un procedimento penale (Sez. 6, n. 335 del 29/11/2017, dep. 2018, Pagnoni, Rv. 272156; Sez. 6, n. 4389 del 15/12/2010, dep. 2011, COGNOME Moutaouakil, Rv. 249340).
E pur vero che, in ordine al regime di procedibilità dei reati oggetto di denuncia calunniosa, questa Corte di legittimità ha affermato che quando la falsa accusa riconnprenda fatti che possono costituire reati diversi e solo uno di essi sia procedibile a querela di parte, l’improcedibilità di quel reato non vale a escludere la calunnia finché il falso addebito può configurare un altro reato perseguibile d’ufficio, per l’accertamento del quale può essere iniziato un procedimento penale (v. in motivazione, Sez. 6, n. 41960 del 07/06/2004, Modugno, Rv. 230210), ma la vicenda oggetto del presente procedimento risulta non assimilabile a quella che ha dato adito al citato principio, visto che la condotta che ha originato l’accusa nei confronti del ricorrente è circoscritta alle false accuse rivolte all’AVV_NOTAIO COGNOME di percosse e minacce che, in assenza di querela, non integrano il reato di calunnia.
7. Dalla inidoneità RAGIONE_SOCIALE‘esposto contenente false accuse di percosse e minacce – fattispecie perseguibili a querela non presentata – ad avviare un procedimento penale, consegue l’annullamento senza rinvio RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata perché il fatto non costituisce reato.
P.Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato. Così deciso il 20/12/2023.