Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 51226 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 51226 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Neviano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2022 emessa dalla Corte di appello di Lecce visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona della AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile; udito l’AVV_NOTAIO, difensore dell’imputato, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce dichiarava la prescrizione in relazione ai quattro reati di calunnia commessi dall’imputato nel 2014, confermando la condanna per l’ulteriore calunnia realizzata nel giugno del 2015 e consistita nell’inviare due esposti anonimi (rispettivamente alla Procura
della Repubblica di Lecce ed alla Guardia di Finanza di Gallipoli), nei quali denunciava la presunta commissione di gravi reati da parte del sindaco di Neviano ed altri due soggetti.
Nell’interesse di NOME COGNOME sono stati formulati sette motivi di ricorso.
2.1.Con il primo e quarto motivo di ricorso, si deduce vizio di motivazione in ordine all’esclusione della manifesta infondatezza delle accuse contenute negli esposti anonimi, contenenti generiche prospettazioni di illeciti che, ictu ocu/i, risultavano insussistenti. La Corte di appello, invero, dava atto della evidente falsità degli addebiti, pur contraddittoriamente affermando che le accuse non potevano ritenersi a tal punto inverosimili da non integrare il reato di calunnia.
Sottolinea il ricorrente, invece, come la manifesta infondatezza delle accuse era tale che gli organi inquirenti non hanno avviato alcuna attività di indagine, sicchè la condotta dell’imputato era da considerarsi del tutto inoffensiva.
Al più, si afferma con il quarto motivo di ricorso, il contenuto degli esposti anonimi poteva integrare il reato di diffamazione, proprio perché si descrivevano condotte disdicevoli, ma non anche fatti integranti reato.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta idoneità degli scritti anonimi ad integrare il reato di calunnia nonostante tali fonti siano inutilizzabili in ambito penale. Gli scritti anonimi invero, possono dar luogo ad attività di indagine ad iniziativa della polizia giudiziaria, salvo restando che solo ove emergano elementi concreti ed ulteriori ne può scaturire un procedimento penale. Nel caso di specie, gli esposti anonimi non avevano avuto alcun seguito, tanto meno ne era conseguito un procedimento penale, sicchè doveva escludersi la configurabilità del reato di cui all’art. 368 cod.pen.
2.3. Con il terzo motivo, deduce vizio di motivazione in ordine alla totale carenza di motivazione relativa alla richiesta di rinnovazione istruttoria. Premette il ricorrente che, in primo grado, l’istruttoria era stata indebitamente ridotta mediante l’esclusione dell’audizione di alcuni dei testi precedentemente ammessi e successivamente non comparsi al dibattimento.
In particolare, si rappresenta che – a fronte della c:oncorde rinuncia all’escussione di alcuni testi – la difesa aveva insistito per l’assunzione della deposizione dei testi COGNOME e COGNOME, entrambi appartenenti alla polizia giudiziaria che aveva svolto le indagini, tuttavia, veniva escusso solo il primo dei due testi, con l’immotivata esclusione del secondo. Si afferma, inoltre, che la chiusura anticipata dell’istruttoria avrebbe impedito alla difesa di produrre
documenti rilevanti.
2.4. Con il quinto motivo, deduce vizio di motivazione in merito alla quantificazione della provvisionale riconosciuta in favore delle parti civili (€5.000 in favore di ciascuna delle parti costituite), nonostante nei confronti delle persone offese non era stata avviata alcuna indagine, non avendo neppure subito un potenziale danno d’immagine, posto che gli esposti anonimi non aveva avuto alcuna diffusione pubblica.
2.5. Con il sesto motivo, deduce violazione di legge in ordine alla mancata dichiarazione di estinzione del residuo reato di calunnia per intervenuta prescrizione. Evidenzia il ricorrente che la Corte di appello ha applicato la sospensione della prescrizione per complessivi 63 giorni in relazione al periodo emergenziale conseguente alla pandemia da Covid-19, nonché ulteriore 68 giorni per il rinvio dell’udienza del 5 novembre 2020, asseritamente disposto a richiesta della difesa.
Si sostiene che quest’ultimo rinvio era dettato dalla mancata comparizione dei testi e che la difesa si era limitata a concordare una data compatibile con i precedenti impegni professionali, senza che quest’ultima condotta collaborativa potesse tradursi in un’indebita sospensione dei termini di sospensione.
2.6. Con il settimo motivo di ricorso, si deduce l’applicabilità della nuova disciplina della particolare tenuità del fatto, introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, nl 150, evidenziando come l’ampliamento dei reati rispetto ai quali è applicabile la causa di non punibilità consentirebbe la deduzione per la prima volta in Cassazione dell’istituto di diritto sostanziale, stante la natura di norma sopravvenuta più favorevole.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, non essendo inammissibile, comporta la rilevazione dell’intervenuta prescrizione dei residui reati per i quali si procede.
Il primo e quarto motivo di ricorso propongono una questione potenzialmente dirimente, essendosi sostenuta l’assoluta inverosimiglianza delle accuse mosse dal ricorrente con gli esposti anonimi.
La difesa ha invocato l’applicazione al caso di specie del principio giurisprudenziale secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di calunnia, non è necessario l’inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l’esercizio dell’azione penale nei confronti di una persona univocamente e
agevolmente individuabile; cosicché soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare – perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso – la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da ritenere insussistente l’elemento materiale del delitto di calunnia (Sez.6, n. 10282 del 22/1/2014, Romeo, Rv. 259268; Sez.2, n. 14761 del 19/12/2017, dep. 2018, Lusi, Rv. 272754).
Si tratta di un aspetto che, invero, non è stato adeguatamente vagliato dai giudici di merito, nonostante si sia dato atto di come gli inquirenti – sulla base della sola esperienza investigativa maturata negli anni – avessero immediatamente percepito l’inverosimiglianza delle denunc:e, in quanto le condotte segnalate negli esposti anonimi de quibus (troppo eclatanti e protratte nel tempo per poter passare inosservate) non avessero serie e concrete possibilità di aver mai effettivamente avuto luogo (pg.2 sentenza di primo grado). La sentenza di appello ha sostanzialmente eluso il tema, limitandosi ad affermare la ricorrenza del reato nonostante «ad una prima lettura si potesse e si possa porre in dubbio la loro verosimiglianza» (p.3).
Ma il dato di maggior rilievo è costituito dal fatto che, in entrambe le sentenze di merito, non si chiarisce se e quali attività di indagini si siano rese necessarie a seguito degli esposti anonimi, ovvero se la loro infondatezza sia stata desunta dagli inquirenti senza neppure che si rendesse opportuno svolgere un minimo di accertamenti.
Peraltro, posto che l’imputato è stato autore di plurimi esposti anonimi, sarebbe stato necessario verificare la manifesta inverosimiglianza con specifico riferimento a ciascuno di essi.
In conclusione, il motivo di ricorso imporrebbe l’annullamento con rinvio per verificare l’effettiva idoneità della condotta a dar luogo al reato di calunnia, tuttavia, l’intervenuta prescrizione preclude tale esito, prevalendo l’immediata rilevanza dell’intervenuta prescrizione del reato.
Quanto detto comporta l’assorbimento dei restanti motivi di ricorso, ivi compreso quello espressamente volto a censurare il computo del termine di prescrizione, così come ritenuto nella sentenza di appello, posto che in ogni caso, pur considerando i periodi di sospensione nella loro massima estensione, alla data della presente pronuncia il reato è prescritto, essendo stato commesso in data 56 giugno 2015.
Infine, si evidenzia che con specifico riferimento ai residui capi di
imputazione per i quali era intervenuta la sentenza di condanna, non vi era st costituzione di parte civile, sicchè non deve valutarsi neppure incidentalmente correttezza delle statuizioni civili all’esito della declaratoria di estinzione.
Alla luce di tali considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annulla senza rinvio, perché i reati sono estinti per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti p intervenuta prescrizione.
Così deciso il 28 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Preiid nte