Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 666 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 666 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nata a COGNOME il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 15 ottobre 2021. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dai Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta preschzone
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME è stata condannata in primo grado dal Tribunale di Catania alla pena ritenuta (11 :;,:i.istiza perché responsabile della calunnia indiretta realizzata in concorso con NOME COGNOME ai danni di COGNOME NOME, legale rappresentante e sodo della RAGIONE_SOCIALE*
e c. In particolare, di concerto con il COGNOME, avrebbe consegnato a personale della RAGIONE_SOCIALE assegni, tratti su un conto corrente intestato a una società della quale il COGNOME era liquidatore, a titolo di compenso per una prestazione realizzata dalla citata società in favore della RAGIONE_SOCIALE, compagine formalmente rappresentata dalla COGNOME e di fatto gestita dal COGNOME. Assegni poi negoziati dal COGNOME ma non incassati perchè fatti oggetto di una falsa denunzia di smarrimento presentata dal COGNOME.
In ragione della ritenuta responsabilità la ricorrente è stata condannata al risarcimento del danno da liquidare in separata sede in favore della citata società creditrice oltre che dei soci NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME.
Interposto appello, la Corte di appello di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza appellata.
Propone ricorso la difesa dell’imputata e lamenta violazione di legge
in reazione alla ritenuta ammissibilità della costituzione di parte civile e della conseguente condanna al risarcimento del danno da liquidare in separata sede in relazione alle posizioni dei singoli soci della RAGIONE_SOCIALE, non legittimati all’azione civile perché neppure danneggiati dal fatto di reato ascritto alla COGNOME, sotto ogni versante, anche patrimoniale, involgente solo la detta società e il legale rappresentante che ebbe a negoziare per conto della stessa i titoli falsamente denunziati come smarriti;
in ordine alla ritenuta ascrivibilità della calunnia alla ricorrente, frutto di u distorta ricostruzione della vicenda in fatto che ha comunque visto la COGNOME materialmente estranea alla condotta materiale concretante l’azione illecita contestata, realizzata dal COGNOME con la falsa denunzia di smarrimento dei titoli consegnati alla RAGIONE_SOCIALE e comunque di certo priva del dolo che deve sorreggere la responsabilità per il fatto contestato, attesa la natura meramente congetturale dell’affermazione in forza della quale la ricorrente avrebbe previamente concordato con il concorrente i termini della complessa azione realizzata in danno della creditrice per sottrarsi al pagamento del dovuto e per contro l’assenza di validi elementi probatori anche logici utili a comprovare che la COGNOME fosse a conoscenza della denunzia, peraltro resa dopo la consegna dei titoli in questione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La fondatezza del primo motivo di ricorso e la non fondatezza del secondo motivo determinano per un verso l’estinzione dei reato contestato alla ricorrente per prescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ai fini penali; per altro verso, la parziale delimitazione soggettiva dei legittimati alla ( costituzione di parte civile in funzione della) pretesa risarcitor
conseguente all’accertata condotta illecita e per l’effetto l’annullamento, parimenti senza rinvio, della decisione gravata anche in relazione alle statuizioni civili nei termini precisati di seguito e la conferma nel resto della sentenza impugnata.
Giova subito evidenziare che il fatto a giudizio risale al 6 febbraio 2014. Anche a voler considerare, dunque, i periodi di sospensione riportati dalla motivazione della sentenza gravata (alla pagina 4, per complessivi 119 giorni), il reato si è prescritto dopo la definizione dell’appello (intervenuta il 15 ottobre 2021).
Per ragioni di ordine logico espositivo va posposta la disamina del primo motivo allo scrutinio della prima doglianza, diretta a contrastare il giudizio di responsabilità.
Sul punto le censure esposte dal ricorso devono ritenersi non fondate, determinando, per ciò solo, l’annullamento, ai fini penali, della sentenza impugnata, ferme, nel loro portato oggettivo, le statuizioni civili alla luce del disposto di cui all’art 578 cod. proc. pen.
La ricostruzione in fatto emersa dalle due sentenze di merito riposa su una puntuale e non manifestamente illogica lettura delle risultanze processuali, contrastata dal ricorso, sul piano della ricostruzione del fatto, in termini del tutt generici, comunque distanti dal motivare soggetto all’odierno scrutinio.
In particolare, è stato messo in evidenza che la società rappresentata dalla ricorrente e sostanzialmente gestita dal coimputato COGNOME (i due all’epoca dei fatti, erano sentimentalmente legati oltre che coinvolti in comuni interessenze imprenditoriali), era debitrice della RAGIONE_SOCIALE, rappresentata da NOME COGNOME, quanto al pagamento a saldo del compenso pattuito per la realizzazione di un sito on-line di vendita di abbigliamento.
Sempre in fatto, le due sentenze di merito hanno anche messo in luce che la COGNOME, oltre al COGNOME, ebbe a essere presente e partecipe immediata in diverse situazioni generate dai contatti inerenti a siffatta specifica dinamica negoziale: per quel che più interessa se ne rimarca una sistematica presenza in occasione delle interlocuzioni che riguardarono l’aspetto esecutivo della prestazione gravante sulla società dalla stessa formalmente rappresentata, avendo consegnato, in più momenti, titoli e contanti in acconto del maggior dovuto e, dopo alcune fibrillazioni tra le parti, anche gli assegni a saldo dell’obbligazione non ancora adempiuta, solo in un secondo momento denunziati siccome (falsamente) smariti dal COGNOME.
In questa cornice fattuale, i tratti della condotta emarginati a sostegno della ritenuta configurabilità della calunnia sono aWevidenza due e finiscono anche per essere diversi, sia n&la relatva contestua!izzazione temporale, sia nella loro specifica realtà sougettiva,
Per un verso viene messo in rilievo il momento della materiale consegna dei titoli di pagamento agli emissari della società creditrice, riferito all’agire dal ricorrente; poi si emargina quello, successivo, della falsa denunzia di smarrimento, destinato a concretare l’effettivo portato della calunnia, posto in essere dal COGNOME.
In tesi, dunque, la COGNOME dovrebbe ritenersi estranea al tema della calunnia, attesa la esclusiva riferibilità della relativa condotta materiale al sol COGNOME. Soluzione, questa, ovviata dalla prospettazione accusatoria, attribuendo alla consegna dei titoli in questione il significato di antecedente fattuale logico di un complessivo giudizio inferenziale che porta al coinvolgimento di entrambi i concorrenti secondo un quadro programmatico comune; quadro destinato a svilupparsi dapprima con la datio degli assegni finalizzata all’adempimento dell’obbligazione gravante sulla società debitrice e poi alla conseguente neutralizzazione del portato solutorio di tali titoli, realizzata tramite la fa denunzia, materialmente realizzata dal COGNOME ma in attuazione del comune proposito criminale concordato dai due imputati.
Sotto quest’ultimo versante la sentenza impugnata, sul piano della non manifesta illogicità del relativo motivare, non merita censure avuto riguardo al percorso seguito nel mettere in evidenza una concatenazione dell’evolversi dei fatti tale da portare alla ritenuta responsabilità della ricorrente.
Depongono utilmente in tal senso le emergenze destinate a fotografare:
l’interesse comune sotteso alla vicenda, confermato dalla già rimarcata presenza della COGNOME nell’evolversi dei rapporti con !a società creditrice, a dimostrazione di un ruolo non solo formale all’interno della società debitrice (Si veda pag. 10 della sentenza impugnata, punti b, c) in linea, del resto, con l’insieme di interessenze (non solo imprenditoriali) che all’epoca legavano i due concorrenti, coinvolti – quali liquidatore il COGNOME e la ricorrente quale amministratrice e socia unica- nella gestione di altra società gemella della RAGIONE_SOCIALE (peraltro titolare del conto sul quale furono tratti i due assegni denunziati siccome fittiziamente smarriti);
la situazione di fibrillazione creatasi prima del pagamento a saldo realizzato con i titoli poi fatti oggetto della falsa denunzia di smarrimento, caratterizzata da alcune specifiche pretese rivendicate dalla società debitrice, che aveva subordinato il versamento dell’intera somma pattuita alla realizzazione, da parte della RAGIONE_SOCIALE, di ulteriori adempimenti accessori in origine non preventivati, in mancanza dei quali non avrebbe onorato il proprio obbligo (in particolare la consegna dei codici sorgente relativi al prodotto commissionato);
-la scelta a monte di adempiere solo apparentemente all’obbligazione assunta, confermata ex post dalla Falsa denunzia ma già resa evidente dalla
contestuale consegna – sempre realizzata dalla odierna ricorrente- a pagamento del dovuto anche di altri due titoli parimenti non negoziabili (perchè tratti su un conto già chiuso)
-l’atteggiamento tenuto dalla ricorrente con la raccomandata del giugno 2014 nel rispondere alla sollecitazione della società creditrice che rivendicava il dovuto in esito alla negativa negoziazione dei titoli, atteso che l’estraneità della stessa allo stratagemma della falsa denunzia, anche nel suo ruolo formale di legale rappresentante della società che aveva provveduto alla consegna degli assegni non pagati nonché di soggetto che aveva curato materialmente siffatta consegna, presupponeva logicamente una marcata presa di distanza dal portato di tale denunzia e non la contestazione della formale sussistenza di un titolo negoziale validamente opponibile alla RAGIONE_SOCIALE (perchè sottoscritto da soggetto diverso dal legale rappresentante dalla stessa, nel caso pacificamente il COGNOME), all’evidenza distonica ( se non giuridicamente, almeno in punto di fatto), rispetto alla relativa vicenda negoziale.
Elementi, questi, che tracciano una linea logica, immune GLYPH manifeste incongruenze, utile a supportare la conclusione della piena riconducibilità, anche alla ricorrente, degli agiti materialmente posti in essere (con la falsa denunzia) dai solo COGNOME, nel quadro di un programma comune predefinito, legittimandone così il concorso nella calunnia contestata.
In questa cornice, infine, l’aspetto in forza del quale, siffatto complesso agire possa legittimare la configurabilità anche di altre ipotesi di reato ascrivibil ai detti concorrenti (ad esempio, quelli tipici della truffa), è aspetto che finisce pe restare indifferente nella specie, perché destinato a dare sostanza ad un concorso di reati, non a dubbi sulla corretta sussistenza della calunnia.
Da qui la reiezione del motivo di ricorso.
8.È invece fondato l’altro motivo di censura, legato alla puntuale individuazione dei soggetti legittimati alla costituzione di parte civile.
La difesa replica in questa sede le doglianze vanamente prospettate nei due gradi di merito, contestando la possibilità di ritenere a tal uopo legittimati i singol soci della RAGIONE_SOCIALE
8.1.Non è discutibile la legittimazione del NOME COGNOME, che, nella sua qualità di amministratore della società creditrice, ebbe a portare all’incasso i titoli oggetto della falsa denunzia di smarrimento, in quanto soggetto direttamente coinvolto nei risvolti penalistici correlati all’accusa di matrice calunniosa.
Né il ricorso contesta quella della stessa società creditrice. Per quanto la condotta (concretante la calunnia) si ponga in se al di Fuori del percorso che riguarda immediatamente rapporto negoziale che legava creditore e debitore, va comunque rimarcato che la stessa venne realizzata con l’obiettivo di paralizzare lo
strumento utilizzato per adempiere alla relativa obbligazione, sicchè, in linea di principio, non può negarsi la prospettica di un danno concretatosi nelle conseguenze patrimoniali patite dal creditore per effetto di un tale agire, spettando poi al giudice civile, al quale risulta rimessa la relativa liquidazione, il compito d rintracciare sussistenza e entità di un nocumento risarcibile.
8.2. Del tutto coerentemente, per contro, si contrasta la legittimazione dei singoli soci ad agire in giudizio uti singuli per il ristoro delle conseguenze nocive derivanti dall’azione calunniosa accertata nella specie.
Anche in termini di mera prospettiva astratta (alla quale va parametrato il giudizio di legittimazione utile alla costituzione), si tratta di soggetti che rimangono estranei a qualsivoglia pretesa risarcitoria: e ciò sia con riferimento a quelle di matrice non patrimoniale immediatamente correlate alla condotta di reato, che di certo non li vede direttamente attinti dall’accusa calunniosa; sia con riferimento a quelle di matrice patrimoniale da perseguire nell’interesse della società, messe in campo dall’amministratore, nel caso già costituitosi parte civile.
In parte qua, dunque, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio restringendo il portato soggettivo delle pretese restitutorie riconosciuto dalle sentenze di merito nei termini precisati dal dispositivo che segue.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio, agli effetti penali, la sentenza impugnata perché ii reato è estinto per prescrizione. Annulla senza rinvio, agli effetti civili, la sentenza impugnata limitatamente alle posizioni di -restai NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME e COGNOME NOME. Conferma le statuizioni civili nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e di COGNOME NOME.
Così deciso il 10144/2022.