Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1940 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1940 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 16/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Milano DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 10 febbraio 2021 dalla Corte di appello di Messina;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 368 cod. pen. con rinvio alla Corte di appello la rideterminazione del trattamento sanzionatorio; lette le richieste del difensore, AVV_NOTAIO, che ha insistito pe l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato la condanna, emessa all’esito di giudizio abbreviato, di NOME COGNOME alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per i reati di cui agli artt. 372 e 368 cod. pen.
Secondo la concorde ricostruzione delle sentenze di merito l’COGNOME, deponendo quale testimone nel processo a carico di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, affermava il falso dichiarando di avere acquistato la sostanza stupefacente (gr. 0,359 di marijuana) a Catania e di averla assunta con il COGNOME, mentre, sentito a sommarie informazioni nel corso delle indagini preliminari, aveva dichiarato che la sostanza gli era stata ceduta gratuitamente dal COGNOME. L’COGNOME è stato, inoltre, ritenuto responsabile del reato di calunnia avendo affermato che i Carabinieri avevano capito male quanto da lui dichiarato allorché era stato sentito a sommarie informazioni ed avevano verbalizzato circostanze non corrispondenti al vero.
Propone ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, deducendo quattro motivi, di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1 Violazione di legge e vizio di motivazione GLYPH in merito alla affermata responsabilità per il reato di cui all’art. 372 cod. pen.
2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione, in tutte le sue declinazioni, relazione all’elemento psicologico del reato di cui all’art. 372 cod. pen.
2.3 Violazione di legge ed insufficienza della motivazione sull’elemento psicologico del reato di calunnia atteso che l’imputato non ha mai accusato le Forze dell’ordine di falso, ma si è limitato ad affermare che avevano compreso male le sue dichiarazioni.
2.4 Violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla determinazione del trattamento sanzionatorio, in quanto la Corte avrebbe dovuto indicare la pena stabilità per ciascun reato contestato e non solo la pena complessiva.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del di. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale, le parti hanno depositato conclusioni scritte come in epigrafe riportate. In particolare, il Sostituto Procurato Generale, NOME COGNOME, ha chiesto l’annullamento della sentenza in relazione
al reato di cui all’art. 368 cod. pen., in ragione della carenza di motivazio sull’elemento psicologico del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
I primi due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi, censurano la motivazione concernente la ritenuta responsabilità del ricorrente in merito al reato di falsa testimonianza. Ad avviso de ricorrente tale motivazione sarebbe viziata in quanto, sotto il profilo oggettiv omette di considerare la circostanza relativa alla assoluzione del COGNOME dal reato ascritto, e, sotto il profilo soggettivo, non considera la rilevanza del tempo intercor tra la data delle dichiarazioni rese ai Carabinieri e quella della deposizione (tre ann nonché le lievi difformità tra le dichiarazioni rese.
Entrambi i motivi sono inammissibili in quanto manifestamente infondati.
2.1 Va, innanzitutto, premesso che con riferimento al rapporto tra il procedimento nel quale viene resa la testimonianza che si assume falsa e quello instaurato in relazione a tale reato non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità. Pe tale ragione, questa Corte ha ritenuto abnorme il provvedimento con cui il giudice, disposta la trasmissione alla Procura della Repubblica degli atti relativi al dichiarazioni rese da alcuni testimoni, aveva contestualmente sospeso il dibattimento in attesa dell’esito del procedimento per falsa testimonianza (Sez. 5, n. 14972 del 24/03/2005, La Delfa, Rv. 231326 ). Si è, infatti, affermato che al di fuori dei cas contemplati dall’art. 3 cod. proc. pen., il giudice è tenuto a risolvere ogni al questione pregiudiziale, seppure con efficacia non vincolante.
Venendo al caso di specie, l’oggetto del presente procedimento era l’accertamento della falsità o meno delle dichiarazioni rese da COGNOME nel corso dell’istruttoria dibattimentale a prescindere, dunque, dalla questione, su cui insiste ricorrente nel primo motivo di ricorso, della responsabilità o meno del COGNOME in ordine al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 contestatogli nel procedimento principale.
La sentenza impugnata, rimanendo nell’ambito del perimetro cognitivo ad essa devoluto, ha confermato la responsabilità dell’imputato con motivazione saldamente ancorata alle risultanze istruttorie ed immune da vizi logici o giuridici. In particola la Corte territoriale ha desunto la veridicità delle precedenti dichiarazioni re
dall’imputato nel corso delle indagini preliminari sulla base delle loro caratteristi di precisione, univocità, spontaneità e di reiterazione. L’imputato, infatti, nell’immediatezza dei fatti (7 novembre 2014) che allorché è stato sentito a sommarie informazioni, a distanza di qualche mese (13 febbraio 2015), ha dichiarato di avere ricevuto a titolo gratuito dal COGNOME uno spinello. Sulla base di ta accertamento della veridicità delle precedenti dichiarazioni, nonché della intrinseca contraddittorietà delle dichiarazioni rese da COGNOME all’udienza dibattimentale del 9 aprile 2018, la Corte territoriale ha, pertanto, legittimamente confermato l’affermazione di responsabilità dell’imputato per il delitto di falsa testimonianza.
2.2 Quanto all’elemento psicologico del reato, va ribadito che per l’integrazione del delitto di falsa testimonianza è sufficiente il dolo generico, ovvero la coscienza volontà, comunque determinatasi nel teste, di rendere dichiarazioni in difformità da quanto da lui conosciuto e ricordato al momento della deposizione (Sez. 6, n. 37482 del 25/06/2014, Trojer, Rv. 260816).
Privo di pregio è, al riguardo, l’argomento concernente l’omesso esame dell’incidenza del tempo trascorso. Va, innanzitutto, premesso che nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo, invece, sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 5, n. 8411 del 21/05/1992, COGNOME, Rv. 191488).
Con riferimento alla fattispecie in esame, rileva il Collegio che la deduzione difensiva deve ritenersi implicitamente disattesa dalla Corte, avendo questa sottolineato la coerenza e spontaneità della iniziale versione dei fatti offer dall’imputato il quale, nonostante ciò, ha ritenuto di confermare la differente versione resa in dibattimento. Va, inoltre, aggiunto che il tempo decorso tra le dichiarazioni (circa tre anni) non è tale da aver potuto alterare così radicalmente il ricordo d quanto avvenuto e che, proprio il meccanismo delle contestazioni (art. 503 cod. proc. pen.), indispensabile per fare emergere il contrasto con le dichiarazione precedentemente rese dal testimone, rappresenta lo strumento attraverso il quale il dichiarante, edotto della propria difforme versione, è posto in grado di fornire dell dichiarazioni più esaurienti, chiarendo le eventuali divergenze, ovvero di ritrattare l
precedente versione o, infine, come nel caso in esame, di insistere consapevolmente nella dichiarazione resa in dibattimento.
- Il terzo motivo è manifestamente infondato e generico.
La sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, con la quale il ricorrente omette il dovuto confronto critico, ha confermato la responsabilit per il delitto di calunnia ponendo l’accento sul fatto che il ricorrente, a seguito de contestazioni, ha espressamente negato di avere riferito ai Carabinieri i fatti da questi verbalizzati ed affermato di avere reso delle diverse dichiarazioni che non potevano essere fraintese dai verbalizzanti, così implicitamente accusando gli operanti del reato di falso.
Oltre al contenuto oggettivamente accusatorio delle dichiarazioni rese, la Corte, facendo buon governo dell’esegesi di questa Corte in tema di calunnia, ha escluso la rilevanza della omessa presentazione di una formale denuncia da parte dell’imputato.
Va, infatti, ribadito che ai fini della configurabilità di tale reato, non è necess una denuncia in senso formale, essendo sufficiente che taluno, rivolgendosi in qualsiasi forma a soggetto obbligato a riferire all’autorità giudiziaria, esponga fa concretanti gli estremi di un reato e li addebiti a persona di cui conosce l’innocenza (Sez. 6, n. 12076 del 19/02/2020, Di Miceli, Rv. 278724).
Quanto all’elemento psicologico del reato, rileva il Collegio che la consapevolezza del denunciante circa l’innocenza dell’accusato può essere esclusa solo nella situazione, non ricorrente nel caso in esame, in cui sospetti, congetture o supposizioni di illiceità del fatto denunciato siano ragionevoli, ossia fondati su elementi oggetti e seri tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte di una persona, di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (Sez. 6, n. 12209 del 18/02/2020, Abbondanza, Rv. 278753; Sez. 6, n. 29117 del 15/06/2012, COGNOME, Rv. 253254; Sez. 6, n. 46205 del 06/11/2009, Demattè Rv. 245541).
Anche il quarto motivo è manifestamente infondato, posto che i due reati sono puniti con la stessa pena da due a sei anni di reclusione e che, nel caso in esame, il trattamento sanzionatorio è stato determinato partendo dal minimo edittale, aumentato di tre mesi per la continuazione e ridotto per il rito nella misur finale.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 dicembre 2022
Il AVV_NOTAIO estensore
I Presidente