Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3756 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3756 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME COGNOME COGNOME nato a Mazzara Sant’Andrea il 02/06/1979 avverso l’ordinanza del 12/05/2023 della Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito l’Avvocato NOME COGNOME anche in sostituzione dell’Avvocato NOME COGNOME entrambi del Foro di Barcellona Pozzo di Gotto, la quale, in difesa
(t dell’imputata, ha chiesto annullarsi la sentenza in accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina ha confermato la condanna di NOME COGNOME NOME COGNOME per il reato ex artt. 81, comma 2, e 368, comma 1, cod. pen. per avere incolpato NOME COGNOME pur sapendolo innocente, con la falsa denuncia di smarrimento di assegno descritta nell’imputazione, ma, concedendo le circostanze attenuanti generiche, ha ridotto la pena.
Il ricorso di NOME COGNOME, con cui si si chiede l’annullamento della sentenza, è articolato in due atti: il primo redatto dall’avvocato NOME COGNOME, il secondo redato dall’avvocato NOME COGNOME entrambi del Foro di Barcellona Pozzo di Gotto.
2.1. Con il primo motivo del primo atto di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione per avere ravvisato l’elemento psicologico del reato disattendendo la testimonianza di COGNOME il quale ha affermato che la moglie era ignara di tutta la vicenda e, al contempo, concedendo le circostanze attenuanti generiche in considerazione del ruolo secondario della COGNOME nella vicenda.
2.2. Con il secondo motivo del primo atto di ricorso, si deducono travisamento della prova e vizio della motivazione nel ritenere ingiustificatamente, peraltro in contrasto con quanto afferma la stessa persona offesa, che sia stata la COGNOME a compilare l’assegno anche nella parte relativa all’importo, mentre altri avrebbe poi inserito la data e il nominativo del beneficiario.
2.2. Con il primo motivo del secondo atto di ricorso si deducono violazione della legge e vizio della motivazione per avere ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa senza valutare unitariamente i contrapposti elementi di valutazione, peraltro di natura documentale, a sostegno della tesi difensiva.
Si evidenzia che l’assegno consegnato da COGNOME (marito dell’imputata) a Rando nei primi giorni del gennaio del 2016 non era compilato nella parte relativa al beneficiario e COGNOME, pur consapevole della mera funzione di garanzia dell’assegno, il 22/03/2016, lo compilò in favore di sé stesso come beneficiario e lo presentò alla banca. Successivamente, il 24/03/2016, la COGNOME denunciò lo smarrimento dell’assegno compilato (dato alcuni mesi prima dal marito COGNOME al COGNOME) nella parte relativa al solo importo, affermando che lo aveva compilato qualche giorno prima perché doveva acquistare un’automobile ma non conosceva i dati del venditore (il 29/03/2016 integrò la denuncia indicando anche il numero dell’assegno).
2.2. Con il secondo motivo del secondo atto di ricorso, si deduce violazione della legge perché la Corte di appello non si è pronunciata sulla istanza (formulata nell’udienza di discussione del 12/05/2023) di applicare l’art. 131-bis cod. pen., come modificato in senso ampliativo dall’art. 1, comma 1, lett. c). d.lgs n. 150/2022. Tale istanza viene, comunque, riproposta alla Corte di cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello ha valutato le dichiarazioni di NOME COGNOME che ha raccontato di avere conosciuto NOME COGNOME, un venditore di autovetture, il
quale, trovandosi in difficoltà economiche, gli chiese un prestito di 4000 euro e poi gli propose di costituire una società per l’acquisto di autovetture in Germania e per questa ragione egli diede a COGNOME 25000 euro per la costituzione della società mentre la moglie di COGNOME (l’imputata NOME COGNOME, presente all’incontro, gli diede a garanzia un assegno dello stesso importo, privo della indicazione del beneficiario e del luogo e della data di emissione. COGNOME ha aggiunto che, comprendendo che dalla costituenda società non avrebbe mai tratto il guadagno prospettato, decise di portare l’assegno all’incasso, ma l’assegno non fu pagato e, anzi, fu oggetto di protesto perché, ne era stato dichiarato lo smarrimento e la COGNOME, con un messaggio di whatsapp, lo rimproverò per averlo portato all’incasso. Nella pagine 3-4 della sentenza sono analiticamente espresse le ragioni per le quali – sulla base di pertinenti massime di comune esperienza applicate al caso concreto senza incorre in manifeste illogicità – le dichiarazioni di COGNOME a difesa della moglie non sono attendibili e con le argomentazioni della Corte il ricorso non si confronta specificamente. Pertanto, i motivi concernenti la responsabilità della ricorrente, che, sulla base di quanto precede, possono essere valutati unitariamente, risultano infondati.
2. Infondato è anche il motivo di ricorso, concernente la richiesta di applicare l’art. 131-bis cod. pen. La Corte di appello ha concesso le circostanze attenuanti generiche, considerando la incensuratezza della COGNOME e il suo ruolo secondario nella vicenda, ma non ha risposto alla richiesta di riconoscere la particolare tenuità formula in udienza in termini del tutto generici. Tuttavia, deve al riguardo ribadirsi che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand’anche il giudice dell’impugnazione non si sia pronunciato sul punto (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Rv. 28380).
Dal rigetto del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese ‘processuali.