Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 44 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOMENOME nato a Seminara (RC) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/03/2021 della Corte di appello di Messina;
letti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, depositando memoria e nota spese;
lette le conclusioni del difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento dei ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Attraverso il proprio difensore, NOME COGNOME impugna la sentenza della Corte di appello di Messina del 12 marzo 2021, che ne ha confermato la condanna
per il delitto di calunnia, in questo assorbito quello di diffamazione, pure contestatogli, con le conseguenti statuizioni risarcitorie in favore della parte civil NOME COGNOME.
I fatti oggetto d’addebito, nel loro contenuto essenziale, possono così sintetizzarsi.
NOME, magistrato in servizio presso la Corte di cassazione, era stato componente del collegio che aveva respinto un ricorso del RAGIONE_SOCIALE avverso una sentenza di condanna per diffamazione.
Contro tale decisione, quest’ultimo aveva proposto ricorso straordinario a norma dell’art. 625-bis, cod. proc. pen., deducendone l’illegittimità, poiché NOME avrebbe dovuto astenersi, in quanto «coinvolto in quella famosa operazione giudiziaria cosiddetta “caso Reggio”».
Il magistrato, in sèguito a tali affermazioni, avviava nei confronti del NOME un giudizio risarcitorio in sede civile.
NOME, quindi, con due querele proposte il 27 aprile ed il 28 luglio del 2016, accusava NOME di avere esercitato pressioni sui giudici del processo civile che li vedeva contrapposti, di non essersi astenuto in procedimenti di legittimità in cui era direttamente coinvolto, nonché di aver indotto i componenti del collegio della Corte di cassazione investito del citato ricorso straordinario a dichiararlo inammissibile. Lo accusava, inoltre, di far parte di una consorteria criminale riferibile alla “RAGIONE_SOCIALE” e di aver goduto dei favori di un’associazione criminale.
In undici motivi, il ricorso denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in relazione ai seguenti capi e punti della decisione impugnata.
2.1. Mancanza di motivazione sulla doglianza riguardante l’omissione della motivazione, da parte sia del Giudice dell’udienza preliminare che del Tribunale, sull’eccezione di nullità del decreto che ha disposto il giudizio, pe indeterminatezza dell’imputazione.
2.2. Nullità della sentenza per genericità dell’imputazione.
La sentenza impugnata si limita ad osservare che la contestazione consentiva di collocare nello spazio e nel tempo l’episodio addebitato. Tanto però non sarebbe sufficiente per l’individuazione precisa del fatto contestato, essendo invece necessaria, a tal fine, la specificazione delle affermazioni calunniose, dei soggetti che avrebbero ricevuto le pressioni del NOME, di quanti e quali procedimenti in cui quest’ultimo, benché personalmente coinvolto, non si sarebbe astenuto, nonché delle circostanze dimostrative della consapevolezza, da parte del NOME, della falsità di quanto esposto in querela.
2.3. Nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio con il AVV_NOTAIO della Giustizia, poiché anch’esso persona offesa dall’ipotizzata calunnia, avendo il giudice NOME sporto denuncia nella sua qualità istituzionale.
La risposta della Corte d’appello, secondo la quale soltanto l’imputato ed il Pubblico ministero sono parti necessarie del processo penale e, pertanto, e preclusa qualsiasi possibilità per il giudice di integrare ulteriormente contraddittorio, non può considerarsi corretta, dovendo il giudice procedere d’ufficio in tal senso, tanto più ove sollecitato dall’imputato, il quale ha interes alla corretta amministrazione della giustizia.
2.4. Violazione del diritto di difesa, per avere il Tribunale nominato in udienza, quale difensore d’ufficio, lo stesso avvocato già nominato di fiducia dall’imputato ma, appena prima, revocato dallo stesso ed espressamente da lui diffidato dal proseguire nell’attività difensiva; nonché per avere il medesimo giudice negato un termine a difesa.
Rappresenta il ricorso: che il venir meno del rapporto fiduciario con l’imputato preclude l’investitura d’ufficio del difensore; che l’avvocato non apparteneva al Foro del luogo; che non v’erano ragioni d’indifferibilità dell’attività d’udienza, effetti non indicate né dal primo giudice, né nella sentenza impugnata; che il termine a difesa non era un espediente dilatorio, bensì un’esigenza indispensabile, proprio in considerazione del dissidio venutosi a creare tra l’imputato e l’avvocato.
2.5. Violazione del diritto di difesa, in riferimento all’ordinanza di revoca de testimoni precedentemente ammessi, adottata dal giudice di primo grado.
Sostiene il ricorso che, contrariamente a quanto osservato dalla Corte d’appello in risposta alla relativa doglianza, il giudizio di superfluità di q testimoni non trova riscontro negli atti del processo e che, inoltre, la difes dell’imputato aveva ottemperato all’ordine del primo giudice di documentare sia l’identità dei testi indicati che il relativo capitolato di prova.
2.6. Nullità della sentenza per violazione dell’art. 523, comma 5, cod proc. pen., avendo il Tribunale negato all’imputato di rendere dichiarazioni spontanee all’esito della discussione, ed avendo la Corte d’appello disatteso la relativa doglianza sull’erroneo presupposto per cui nessuna richiesta in tal senso fosse stata presentata da quegli o dal suo difensore.
Si obietta, in proposito, che l’imputato si sia trovato nell’impossibilità avanzare la relativa richiesta, poiché allontanato dall’aula per ordine del giudice.
2.7. Inesistenza del dolo del delitto di calunnia.
Premesso che nel capo d’imputazione si fa riferimento soltanto alla prima delle due querele, talché risulta illegittima la valutazione – invece compiuta dai giudici di merito – anche di quanto esposto con la successiva, rileva il ricorrente che, con quell’atto, egli si era limitato solamente a chiedere investigazioni su come mai il (72i7 (
giudice AVV_NOTAIO fosse venuto a conoscenza dell’avvenuta presentazione del ricorso straordinario per cassazione, non avendone questi alcun diritto ed essendo esso querelante convinto che si trattasse di atto coperto da segreto. I riferimenti alle ulteriori vicende giudiziarie che li vedevano contrapposti ed al “caso Reggio”, invece, nelle sue intenzioni, rappresentavano soltanto l’esposizione degli antefatti necessari per far comprendere quanto da lui denunciato.
2.8. Insussistenza del delitto di diffamazione.
In primo luogo, la sentenza non indicherebbe specificamente alcuna frase dal contenuto diffamatorio, peraltro continuando illegittimamente a riferirsi a due querele, anziché solo alla prima.
Inoltre, la Corte d’appello esclude l’esimente di cui all’art. 598, cod. pen., erroneamente ritenendo, tuttavia, che la querela non integri un atto introduttivo del giudizio e non possa perciò considerarsi uno scritto difensivo, a differenza di quanto in giurisprudenza si ritiene a proposito dell’omologo atto introduttivo del giudizio civile.
Infine, si sostiene che competente a decidere della natura diffamatoria o meno delle affermazioni contenute in atti giudiziari siano solo le autorità giudiziarie al quali quelli vengano presentati: sicché le sentenze di merito del presente processo costituirebbero provvedimenti emessi fuori dei casi consentiti dalla legge.
2.9. Eccessiva misura della pena ed illegittimo diniego delle attenuanti generiche.
Sul primo punto, la sentenza non avrebbe risposto alle puntuali osservazioni dell’atto di appello.
Sul secondo, la Corte distrettuale avrebbe valorizzato la presenza d: precedenti specifici in realtà inesistenti, come si evince anche dalla mancata contestazione della recidiva e non potendo certo considerarsi tale, invero, l’ingiusta condanna derivante dalla sentenza di legittimità adottata con il concorso del giudice COGNOME. Inoltre, non si è tenuto conto del fatto che COGNOME abbia agito per spiccato senso di giustizia e che egli sia stato vittima della “RAGIONE_SOCIALE“, sì come accertato con altra sentenza definitiva della Corte di cassazione nel 2018.
2.10. Nullità della sentenza impugnata, per avere i! Presidente della Corte d’appello accolto la dichiarazione di astensione del Presidente del collegio giudicante, senza dichiarare espressamente la conservazione di efficacia degli atti procedimentali da lui compiuti: nello specifico, !a disposizione di procedere con il rito cartolare, la verifica in udienza della regolare costituzione delle parti, il ri dell’udienza con sospensione dei termini di prescrizione. A nulla rileverebbe la successiva rinnovazione di tali incombenze da parte del Collegio in diversa composizione.
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2.11. Mancanza della motivazione sul motivo d’appello relativo alla condanna alle spese processuali ed al versamento di una provvisionale in favore della parte civile.
Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
Ha depositato memoria e conclusioni scritte la difesa della parte civile NOME COGNOME, concludendo anch’essa per l’inammissibilità del ricorso, con vittoria di spese ed onorari, come da allegata nota scritta.
Ha depositato memoria e conclusioni scritte il difensore del ricorrente, ribadendo le doglianze di cui al quarto, quinto, settimo, ottavo e nono motivo di ricorso ed insistendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nessuno dei motivi di ricorso può essere ammesso.
Il primo è manifestamente infondato.
L’imputato, con l’atto d’appello, ha eccepito la nullità della sentenza di primo grado, derivata da quella del decreto che aveva disposto il giudizio, per la prospettata genericità dell’imputazione.
Essendosi però la Corte d’appello pronunciata nel merito di tale doglianza, disattendendola, non v’era alcuna ragione perché si trattenesse anche sull’eventuale difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla medesima eccezione.
Il secondo, oltre che manifestamente infondato, è generico.
Ragione e misura della specificità dell’accusa risiedono nella garanzia del diritto di difesa dell’imputato. Nel caso in rassegna, il capo d’imputazione contiene l’espresso riferimento ad uno specifico atto di querela, considerato calunnioso, del quale sintetizza altresì il contenuto essenziale, indicando le accuse con esso mosse al magistrato. D’altro canto, l’imputato si è ampiamente difeso ed il ricorso non adduce alcun elemento di possibile incertezza delle accuse rivoltegli.
Il terzo motivo è inammissibile per carenza d’interesse.
Il AVV_NOTAIO della Giustizia, essendo la calunnia un delitto contro l’amministrazione della giustizia, può assumere la veste di persona offesa da tale
reato; ed è vero che l’omessa citazione in giudizio della persona offesa dal reato determina la nullità del decreto che dispone il giudizio, a norma degli artt. 178, lett. c), e 429, comma 4, cod. proc. pen..
Ciò non di meno, trattandosi di invalidità suscettibile di arrecare pregiudizio ad un soggetto processuale differente e portatore d’interessi contrapposti, l’imputato non ha alcun interesse all’osservanza della disposizione violata, per cui non è legittimato ad eccepire tale vizio (art. 182, comma 1, cod. proc. pen.).
Peraltro, poiché comunque si sarebbe in presenza di una nullità riguardante il decreto introduttivo del giudizio, la stessa si sarebbe dovuta far valere entro il termine per la disamina delle questioni preliminari al dibattimento (artt. 181, comma 3, e 491, comma 1, cod. proc. pen.): per cui, non risultando che il difensore dell’imputato l’abbia fatto, sarebbe comunque decaduto dalla relativa facoltà.
La quarta doglianza è anch’essa manifestamente destituita di fondamento giuridico.
5.1. Precisato che la nomina d’ufficio dell’avvocato già nominato di fiducia dall’imputato è intervenuta a sèguito della revoca in udienza del mandato difensivo, e quindi a norma dell’art. 97, comma 1, cod. proc. pen. (e non quale sostituto immediatamente reperibile nella temporanea assenza del difensore titolare, ai sensi del successivo comma 4 della stessa disposizione di legge), va anzitutto ribadita la legittimità, in linea generale, della designazione come difensore d’ufficio del medesimo legale già investito di un mandato fiduciario venuto meno (principio affermato, tra altre, già da Sez. 1, n. 4036 del 27/03/1996, COGNOME, Rv. 204213, per l’ipotesi di rinuncia al mandato da parte del difensore, ma applicabile anche all’ipotesi della revoca di tale incarico, essendo comune il dato qualificante, ovvero il venir meno del rapporto fiduciario avvocato-imputato). L’unico limite va individuato nell’esistenza, in concreto, dì una situazione d’incompatibilità idonea a pregiudicare l’utile esercizio della difesa: situazione che, però, dev’essere rappresentata dal difensore e vagliata dal giudice (Sez. 3, n. 8152 del 29/01/2004, Troina, Rv. 227513).
Dev’essere riaffermato, altresì, il principio per cui, in caso di nomina del difensore di ufficio, non configura alcuna nullità la mancata iscrizione dell’avvocato nominato nell’apposito elenco dei difensori di ufficio, non essendo tale sanzione prevista espressamente dalla norma (per tutte: Sez. 3, n. 14742 del 18/02/2004, Maiorana, Rv. 228528); ciò che vale, a maggior ragione, allorché il difensore officiato dal giudice sia iscritto nell’elenco di cui all’art. 97, comma 2, cod. proc pen., di un distretto di Corte d’appello diverso da quello in cui si sta svolgendo il processo (Sez. 1, n. 43816 del 04/10/2017, dep. 2018, Levancovic, Rv. 274533).
Quanto, poi, al termine a difesa, esso non è oggetto di un diritto insindacabile dell’avvocato nominato d’ufficio, potendo il giudice negarlo, oppure riconoscerlo in misura inferiore al minimo previsto dall’art. 108, cod. proc. pen., quando la relativa richiesta non risponda, in concreto, ad alcuna esigenza difensiva e si presenti come un espediente per procrastinare la definizione del procedimento, in violazione dei doveri di lealtà e correttezza che devono orientare l’esercizio del mandato difensivo e delle facoltà processuali (in simili termini, tra diverse altre, Sez. 5, n. 23884 del 01/03/2019, Trevisan, Rv. 277244; Sez. 2, n. 12306 del 15/03/2016, Acciari, Rv. 266772).
5.2. Nel caso specifico, la sentenza spiega in modo adeguato le ragioni per le quali la revoca del difensore di fiducia da parte del NOME non sia stata determinata dal venir meno del rapporto fiduciario verso quel professionista, bensì da intenti meramente polemici e pretestuosi, quale forma di manifestazione di un più generale comportamento fortemente ostruzionistico, da lui tenuto nei corso dell’intero processo. Di tanto, peraltro, si trae logica conferma dal fatto che – come si legge in sentenza – quel difensore ha continuato ad assisterlo anche nel processo d’appello, pur sempre in virtù della nomina d’ufficio, ma avanzando specifiche richieste istruttorie e non limitandosi ad una presenza inattiva, e perciò rendendo manifesto il perdurare del rapporto professionale che lo legava a lui.
Peraltro, come la Corte d’appello plausibilmente osserva, la scelta della nomina officiosa in favore dell’avvocato già di fiducia, avendo quest’ultimo piena conoscenza degli atti processuali, non solo si presentava come la più idonea a garantire una difesa effettiva dell’imputato, ma altresì rendeva del tutto inutile la concessione di un termine a difesa non inferiore a sette giorni (a norma del citato art. 108, comma 1), e dunque puramente pretestuosa la relativa richiesta. E, per confutare tale argomentare, il ricorso non va oltre la generica evocazione di un dissidio tra imputato ed avvocato, non confortata da specifiche allegazioni, ma anzi logicamente smentita dalla prosecuzione dell’attività difensiva di quel professionista anche nei grado successivo del giudizio.
Egualmente privo di qualsiasi fondamento è il quinto motivo di ricorso, in tema di motivazione dell’ordinanza con la quale il Tribunale ha revocato l’ammissione di alcuni testimoni.
Non vi è, infatti, la lamentata nullità di tale ordinanza, né alcun vizio presenta la motivazione con cui i giudici d’appello hanno respinto la relativa eccezione.
La difesa, in sostanza, si duole della valutazione di superfluità di quelle testimonianze compiuta dal primo giudice: la quale, però, quand’anche in ipotesi errata, non può dar luogo ad alcuna nullità della decisione, ma può legittimare, semmai, una richiesta di rinnovazione istruttoria in appello nei confini previsti
dall’art. 603, cod. proc. pen., e poi, in sede di legittimità, può essere censurata solamente nei limiti in cui si riverberi negativamente sulla completezza e la coerenza logica della motivazione.
Chiaramente inesistente, inoltre, è la violazione dell’art. 523, comma 5, cod. proc. pen., denunciata con il sesto motivo di ricorso.
La sentenza impugnata evidenzia, in proposito, l’assenza di una richiesta dell’imputato di rendere dichiarazioni spontanee, che tale norma prevede come necessaria.
Né si può obiettare – come prova a fare la difesa ricorrente – che ciò non sia stato reso possibile all’imputato, in ragione della sua avvenuta espulsione dall’aula. A norma dell’art. 475, commi 2 e 3, cod. proc. pen., infatti, l’imputato espulso è rappresentato dal suo difensore e l’ingresso in aula dev’essergli sempre consentito qualora intenda rendere tali dichiarazioni: talché, ove ne avesse effettivamente avuto l’intenzione, quegli ben avrebbe potuto, direttamente o per il tramite del proprio difensore, avanzare la relativa richiesta al giudice.
Il settimo motivo, con cui COGNOME lamenta la ritenuta sussistenza del dolo della calunnia, è manifestamente infondato nella parte in cui assume che il giudizio dovesse limitarsi alla prima delle due querele da lui sporte.
In verità, sebbene nel capo d’imputazione si faccia espresso riferimento solo alla prima di esse, dalla descrizione del fatto ivi contenuta, nonché dalla relativa data nel medesimo indicata e corrispondente a quella della seconda querela, si comprende agevolmente come oggetto della contestazione siano le accuse rese con entrambi quegli atti.
Nella sostanza, poi, la doglianza si presenta generica e strumentale a valutazioni di fatto, ovviamente precluse al giudice di legittimità.
Il ricorrente, infatti, si limita a riportare poche righe della querela, che eg stesso indica come molto più ampia, senza denunciarne il travisamento da parte dei giudici di merito, ma limitandosi a darne una personale lettura e, comunque,. ammettendo la presenza di specifici riferimenti alle trascorse vicende giudiziarie che avevano visto coinvolto il NOME, benché conclusesi con un nulla di fatto: richiami, questi, non altrimenti giustificabili se non con l’intenzione di delineare un contesto di corruttela, od altrimenti illegale, in cui quegli si sarebbe mosso.
Da tanto consegue che l’interpretazione del dato normativo offerta dalla Corte d’appello e la conseguente valutazione in termini conformi all’accusa non possano reputarsi manifestamente illogiche, perciò sottraendosi a censura in questa sede.
L’ottavo motivo di ricorso, relativo alla contestazione del delitto di diffamazione, è inammissibile a norma dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., non avendo il ricorrente interesse alla sua trattazione.
Quel delitto, infatti, già con la sentenza di primo grado, è stato ritenuto assorbito nella calunnia, talché nessun effetto favorevole concreto potrebbe derivare al ricorrente dall’eventuale accoglimento delle doglianze ad esso relative.
Il nono motivo, in tema di trattamento sanzionatorio, è totalmente generico per quel che riguarda l’eccessiva misura della pena, risolvendosi nella semplice enunciazione della doglianza.
Quanto, poi, al diniego delle attenuanti generiche, la sentenza valorizza l’esistenza di precedenti specifici, benché non si comprenda, effettivamente, se si riferisca soltanto alla condanna per diffamazione nei confronti dello stesso NOME o anche ad altre. Rimane fermo, tuttavia, che nulla precludeva alla Corte d’appello di tener comunque conto di tale condanna nelle sue valutazioni quoad poenam, poiché l’assenza di una formale contestazione della recidiva non osta alla considerazione di una precedente condanna nel giudizio sulla capacità a delinquere del reo, a norma dell’art. 133, secondo comma, n. 2), cod. pen..
Anche il decimo motivo – in tema di nullità della sentenza per mancata dichiarazione espressa dì conservazione dell’efficacia degli atti processuali già compiuti con il concorso di un giudice poi astenutosi – è manifestamente infondato.
Tali atti, nello specifico, sono consistiti in adempimenti semplicemente formali, non discrezionali e, comunque, rinnovati dal collegio diversamente composto: rimangono francamente oscure, e comunque non sono esplicitate dal ricorso, !e ragioni per le quali tale rinnovazione non dovrebbe rilevare.
Quanto, poi, in particolare, alla determinazione di rinvio dell’udienza con sospensione dei termini di prescrizione (l’unica con una componente di discrezionalità adottata dal collegio in cui sedeva il giudice astenuto), essa non comporta alcun vizio della sentenza, potendosi discutere, al più, della legittimità di tale sospensione e, dunque, del computo o meno del relativo periodo nel calcolo del termine di prescrizione: questione tuttavia non dedotta dal ricorrente né altrimenti rilevante.
Ormai privo d’interesse, infine, è il motivo in tema di provvisionale, una volta divenuta definitiva, con la presente decisione, l’affermazione di colpevolezza dell’imputato e, con essa, la consequenziale condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
13. L’inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente – ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen. – la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2022.