Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 24389 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 24389 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Biancavilla il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 25/11/2022 della Corte di appello di Catania udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette la requisitoria scritta del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 25 novembre 20222 la Corte di appello di Catania ha confermato la condanna inflitta ex art. 368 cod. pen. dal Tribunale di Catania a NOME COGNOME per avere falsamente accusato di estorsione Cannillo COGNOME nei modi decritti nella imputazione.
Nel ricorso presentato dal difensore di COGNOME si chiede l’annullamento della sentenza deducendo violazione di legge e vizio della motivazione per i seguenti motivi che «sono enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione» (art. 173, disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con il primo motivo di ricorso si osserva che la sentenza impugnata ha confermato la responsabilità del ricorrente nonostante la denuncia da lui presentata, relativa a plurime e gravi condotte estorsive, non specificasse le complete generalità del soggetto falsamente accusato.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si contesta in diniego della sospensione condizionale pena.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il delitto di calunnia sussiste purché la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti all’inizio dell’azione penale nei confronti di una determinata persona agevolmente identificabile (Sez. 6, n. 21990 del 08/07/2020, COGNOME, Rv. 279561; Sez. 6, n. 4537 del 09/01/2009, COGNOME, Rv. 242819).
Nel caso in esame, la Corte d’appello ha rilevato che l’imputato, pur affermando che il soggetto da lui accusato era persona a lui sconosciuta, ne ha indicato il nome e il cognome, nonché il cognome del cognato («COGNOME») che lo accompagnava, peraltro dichiarando trattarsi di persona conosciuta dai vicini di casa e, quindi, probabilmente abitante nella zona.
Tali dati sono risultati effettivamente riferibili alla persona offesa NOME COGNOME, verso la quale COGNOME era animato dall’intento di sottrarsi all’esecuzione di uno sfratto per morosità, dopo aver pagato alcuni canoni con un assegno scoperto e dopo essersi opposto, con condotta ostruzionistica, al rilascio dell’immobile locato (di proprietà della COGNOME, moglie di COGNOME) e alla procedura esecutiva attivata sulla base di un decreto ingiuntivo: COGNOME, recatosi dai Carabinieri di Acireale con la figlia, fu informato della denuncia a suo carico che diede origine a un procedimento conclusosi poi con archiviazione.
1. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La Corte di appello ha negato la sospensione condizionale della pena evidenziando l’assenza di resipiscenza di COGNOME e l’esistenza di una condanna per fatto successivo a quello per il quale si procede.
Dal certificato penale prodotto dalla difesa risulta soltanto la condanna a una multa di 200 euro per abusivo esercizio di una professione commesso nel 2008, ma tale condanna, valutata unitariamente a quella a due anni di reclusione inflitta con la sentenza impugnata, osta, ex art. 163, comma primo, cod. pen., alla concessione della sospensione condizionale.
Per altro verso, la motivazione della sentenza dà conto di una condanna riportata dall’imputato successivamente alla vicenda in oggetto che sembrerebbe in realtà non essere stata ancora irrevocabile al momento della decisione d’appello. Tuttavia, il riferimento a tale sentenza è stato utilizzato dalla Corte per rimarcare
la carenza di resipiscenza dell’imputato (dato non distonico rispetto alla prognosi sui suoi comportanti futuri) e si raccorda con la particolare gravità dell’accusa calunniosa (tentata estorsione aggravata) e del movente che la ispirò (quello di sottrarsi alle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione e alle procedure monitoria e di rilascio), delineante un quadro di accentuata rimproverabilità della condotta, secondo i parametri dell’art. 133, comma secondo, cod. pen.
Il terzo motivo è manifestamente infondato.
La Corte di appello ha adeguatamente giustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche rilevando l’assenza di elementi di valutazione favorevole individuati, invece, dalla difesa nella grossolanità delle accuse (facilmente sventate) – mentre il Tribunale aveva considerato elemento sfavorevole l’assenza di resipiscenza.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc pen., la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa le ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C GLYPH le ammende. Così deciso il 18/04/2024