Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25567 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25567 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AMANDOLA il 19/07/1972
avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza per intervenuta prescrizione
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Ancona, in rif della pronuncia resa il 24 novembre 2020 dal Tribunale di Fermo, appellata dalla pa civile, ha dichiarato NOME COGNOME responsabile, ai soli effetti civili del re all’art. 189, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, allo stesso ascritto (comm 1° giugno 2013).
Avverso la prefata sentenza ricorre l’imputato a mezzo del difensore che solle due motivi:
2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge per non avere la Corte territo accertato che il reato contestato all’imputato si era già estinto per inte prescrizione nel corso del giudizio di primo grado, cosicché alcuna statuizione agli e civili poteva essere disposta. Il reato si sarebbe prescritto il 20 ottobre 2020; la di primo grado è stata emessa il 24 novembre 2020;
2.2. Con il secondo motivo, deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogic della motivazione. Il ricorrente lamenta, in particolare, che la sentenza impugna priva di qualsiasi riferimento e di motivazione sulla eccepita prescrizione, ribadita in una memoria ex art. 611 cod. proc. pen., trasmessa a mezzo pec alla Corte territoriale.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento s rinvio dell’impugnata sentenza per intervenuta prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Il calcolo del termine di prescrizione proposto dalla difesa è erroneo perch prescrizione massima pari ad anni 7 e mesi 6 sarebbe andata a maturare il 10 dicembre 2020. A detto termine deve poi aggiungersi un periodo di sospensione della prescrizio pari ad anni 1, così come risultante dal verbale dell’udienza del 7 giugno 2018 da al Tribunale di Fermo che, in forza del d.l. 17 ottobre 2016, convertito nella le dicembre 2016, n. 229, ha disposto la sospensione della prescrizione per il per intercorrente tra il 27 settembre 2016 e il 26 settembre 2017. Ne consegue ch termine massimo di prescrizione è maturato alla data del 10 dicembre 2021, in epoca quindi successiva alla sentenza di primo grado, che reca la data del 24 novembre 20
Correttamente, pertanto, la Corte di appello (con sentenza del 24 settembre 202 preso atto dell’intervenuta prescrizione, ha condannato l’imputato agli effetti civi
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 10 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente