Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 2029 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 2029 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI ROMA nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette la memoria del difensore dell’imputato che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso e le repliche alle conclusioni del P.G.;
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Roma ricorre per cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 18 gennaio 2024 dalla Corte di appello di Roma, con la quale è stata dichiarata l’estinzione del reato ascritto ad NOME NOME intervenuta prescrizione.
La Corte distrettuale ha ritenuto che il giudice di primo grado abbia escluso la recid qualificata ex art. 99 comma quarto cod. pen. e che pertanto, il reato di furto aggravato da sola circostanza della esposizione alla pubblica fede, consumato il 22 ottobre 2016, foss estinto, essendo ormai decorso il termine di prescrizione
Al contrario -prosegue il ricorrente – il Tribunale ha ritenuto incidente la recidiva, bilanciandola, unitamente alla ulteriore aggravante di cui all’art. 625 n.7 Cod.pen. , in re di equivalenza con le riconosciute circostanze attenuanti generiche, sicchè, in ogni caso, stessa aggravante ad effetto speciale avrebbe dovuto essere considerata nella determinazione del termine necessario a prescrivere.
Il Procuratore Generale ha depositato memoria con cui ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio.
La Difesa ha depositato conclusioni e memoria di replica, con cui ha chiesto che si dichiari inammissibile il ricorso, in quanto l’unico motivo di censura si basa sull’orie giurisprudenziale non condiviso dal recente intervento delle Sezioni Unite penali di Suprema Corte (cfr SSUU n. 30046/2022).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.II ricorso è fondato.
1.1 Il Tribunale aveva condannato NOME COGNOME NOME, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti sulla contestata aggravante e sulla recidiva, al pena di mesi sei di reclusione ed euro 140 di multa.
Come rilevato dalla Procura ricorrente, la Corte di appello non ha valutato che il Giudice primo grado aveva riconosciuto ed applicato la recidiva reiterata, specifica infraquinquennale (sia pur con giudizio di equivalenza rispetto alle attenuanti generich Pertanto, la Corte territoriale erroneamente non ha computato la recidiva qualificata ai fini calcolo del termine massimo di prescrizione, considerando il reato in questione come se fosse monoaggravato dalla sola circostanza di cui all’art. 625, n. 7, cod.pen..
La disciplina applicabile nel caso concreto deve essere desunta dalle seguenti disposizioni normative, siccome interpretate dalla giurisprudenza di legittimità.
L’art. 157, comma 2, cod.pen. stabilisce che, per determinare il tempo necessario a prescrivere, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tent tenendo conto del solo aumento per le circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisc una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale. Fra ques rientra, ai sensi dell’art. 63, comma 3, ultima parte, cod.pen., la contestata recidiva rei
specifica ed infraquinquennale (Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, P.G. in Proc. Indelicato, Rv. 249664).
L’art. 157, comma 3, cod.pen. precisa che:« Non si applicano le disposizioni dell’art. 6 cod.pen. e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma», sicchè, secondo la linea ermeneutica di questa Corte regolatrice, ai fini del computo d termine di prescrizione, deve ritenersi “applicata” la recidiva anche se considerata equivalen o subvalente nel giudizio di bilanciamento con le attenuanti concorrenti (Sez. 5, n. 48891 d 20/09/2018, COGNOME, Rv. 274601; Sez. 2, n. 21704 del 17/04/2019, COGNOME, Rv. 275821; Sez. 7, n. 15681 del 13/12/2016 – dep. 29/03/2017, COGNOME, Rv. 269669): tanto perché come osservato dal diritto vivente -:«All’atto del giudizio di comparazione, l’azi dell’applicare la recidiva si è già esaurita, perché altrimenti il bilanciamento non sarebbe s necessario: la recidiva ha comunque esplicato i suoi effetti nel giudizio comparativo, sebben gli stessi siano stati dal giudice ritenuti equivalenti rispetto alle circostanze att concorrenti, in assenza delle quali, però, la recidiva avrebbe comportato l’aumento di pena» (Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, P.G. in proc. Filosofi, Rv. 267044).
L’art. 161, comma 2, cod.pen. stabilisce, inoltre, che, in nessun caso l’interruzione de prescrizione può comportare l’aumento di più di due terzi del tempo necessario a prescrivere nel caso di cui all’art. 99, comma 4, cod.pen.. Norma, questa, interpretata dalla nomofilach (Sez. 3, n. 50619 del 30/01/2017, COGNOME, Rv. 271802; Sez. 6, n. 48954 del 21/09/2016, COGNOME, Rv. 268224; Sez. 2, n. 13463 del 18/02/2016, COGNOME, Rv. 266532) nel senso che la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennnale incide due volte sul determinazione del termine di prescrizione, dapprima quanto al computo del termine-base in riferimento alla pena edittale massima, poi quanto all’entità della proroga del predetto termi in presenza di eventi interruttivi.
Donde la contestata e ritenuta recidiva reiterata incide sul calcolo del tempo necessario prescrivere ex art. 157, comma 2, quale circostanza aggravante ad effetto speciale, e sull’entità della proroga di detto tempo, in presenza di atti interruttivi, ex art.161, co cod.pen., senza che ciò comporti una violazione del principio del ne bis in idem sostanzial Infine, vige la regula iuris a mente della quale:« Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, deve aversi riguardo, in caso di concorso fra circostanze ad effet speciale, all’aumento di pena massimo previsto dall’art. 63, 3 comma 4, cod.pen., per i concorso di circostanze della stessa specie (Sez. 2, n. 32656 del 15/07/2014, Pg in proc. Bovio, Rv. 259833; Sez. 2, n. 47028 del 03/10/2013, COGNOME e altri, Rv. 257520; Sez. 2, 31065 del 10/05/2012, COGNOME e altri, Rv. 253525).
1.2 Applicando le norme e i principi sopra richiamati al caso in esame, devesi rileva come il termine di prescrizione del delitto contestato all’imputato non sia ancora decors dovendo essere ricalcolato come segue: – anni sei per il reato di furto aggravato ex art. 625, 7, cod. pen. ex art. 157, comma primo, cod. pen. (aggravante in questione punita con aumento di pena superiore rispetto a quello previsto per la recidiva); – aumentato ad anni ot
per la recidiva reiterata infraquinquennale (aumento limitato ad un terzo ex art. 63, comma quarto, cod. pen.); – ulteriormente aumentato di 2/3 ex art. 161 cod. pen. ad anni tredici e mesi quattro. Ne consegue che il reato in questione si prescriverà solo in data 22 febbrai 2030.
L’argomento proposto dalla difesa nella memoria depositata non è fondato, atteso che la sentenza richiamata (S.U., sent. n. 30046 del 23 giugno 2022 Rv. 283328 – 01), non è in contrasto con le ragioni poste a fondamento del ricorso, avendo affermato che “In tema di recidiva, il limite all’aumento di pena previsto dall’art. 99, sesto comma, cod. pen. non rile ordine alla qualificazione della recidiva, prevista dal secondo e dal quarto comma del predett articolo, come circostanza ad effetto speciale, né influisce sui termini di prescrizi determinati ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., come modificati dalla legge 5 dicemb 2005, n. 251, il cui computo è da effettuarsi secondo parametri oggettivi, generali e astratti
Va disposto, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio, per nuovo esame, ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.
Così deciso il 20 novembre 2024 Il consigliere estensore COGNOME
Il Presi ente