Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12644 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 12644 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GIRGENTI GIORGIO GLYPH
nato a PRIZZI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE DI APPELLO DI PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore della parte civile, che ha chiesto di dichiarare inammissibile o comunque infondato il ricorso;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 21 novembre 2022 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della decisione del primo giudice, dichiarava non doversi procedere in ordine al delitto di truffa aggravata ascritto all’imputato NOME COGNOME, in quanto estinto per prescrizione, confermando le statuizioni civili.
Ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
Con un unico motivo di ricorso, la difesa lamenta violazione di legge in ordine agli artt. 157 cod. pen., 533, 538 e 578 cod. proc. pen. e conseguente vizio motivazionale.
La Corte territoriale, avendo rilevato l’intervenuta prescrizione del reato ascritto all’imputato già nel corso di giudizio di primo grado, precisamente in data 11 gennaio 2022 (il giorno antecedente a quello in cui era stata emessa la sentenza dal Tribunale di Palermo), avrebbe dovuto revocare le statuizioni civili contenute nella prima sentenza e conseguentemente la condanna alla refusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile per il relativo grado di giudizio.
Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito nella legge 23 febbraio 2024, n. 18), in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti; il Procuratore generale, il difensore della parte civile e quello del ricorrente hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che il ricorrente ha interesse all’annullamento della sentenza in quanto, se si accertasse che la prescrizione era maturata già nel corso del primo grado di giudizio, le statuizioni civili andrebbero revocate (Sez. U, n. 10086 del 13/07/1998, COGNOME, Rv. 211191, confermata da Sez. U, n. 39614 del 28/04/2022, COGNOME, Rv. 283670, in motivazione), l’impugnazione va rigettata perché proposta con un motivo infondato.
2. Non è sindacabile in questa sede – diversamente da quanto ritenuto dal Procuratore generale e dalla parte civile – la data del commesso reato cristallizzata nel capo d’imputazione (11 gennaio 2013), non rientrando nei poteri della Suprema Corte un accertamento in fatto che contrasti con quello dei giudici di merito (v. Sez. 2, n. 41151 del 28/09/2023, Mega, Rv. 285300; Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, COGNOME, Rv. 277495; Sez. 4, n. 47744 del 10/09/2015, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 265330; Sez. 5, n. 46481 del 20/06/2014, COGNOME, Rv. 261525; Sez. 3, n. 27061 del 05/03/2014, COGNOME, Rv. 259181).
La Corte di appello ha quantificato in un anno e sei mesi il periodo di sospensione della prescrizione e quindi – sommato quello di sette anni e sei mesi ex artt. 157, primo comma, e 160, secondo comma, cod. pen. – in nove anni complessivi il tempo necessario a prescrivere.
Sulla base di queste premesse, però, la sentenza ha erroneamente indicato l’ultimo giorno utile per la pronuncia della sentenza prima della prescrizione nell’Il gennaio 2022 e non in quello successivo: infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, il decorso del termine di prescrizione inizia, per i reati consumati, dal giorno in cui si è esaurita la condotta illecita e, quindi, il computo incomincia con le ore zero del giorno successivo a quello in cui si è manifestata compiutamente la previsione criminosa e termina alle ore ventiquattro del giorno finale calcolato secondo il calendario comune (Sez. 3, n. 23259 del 29/04/2015, COGNOME, Rv. 263650; Sez. 6, n. 4698 del 16/03/1998, COGNOME, Rv. 211066; Sez. 4, n. 8083 del 26/03/1982, COGNOME, Rv. 155126; da ultimo v. Sez. 3, n. 2559 del 25/10/2023, dep. 2024, Cerea, non mass.), senza tenere conto dei giorni effettivi di cui è composto l’anno o il mese (Sez. 5, n. 21497 del 06/05/2010, COGNOME, Rv. 247413; più di recente v. Sez. 2, n. 50719 del 19/11/2019, Leva, non mass.).
Quindi, anche seguendo le indicazioni della sentenza impugnata, quando il Tribunale ha emesso la sentenza (12 gennaio 2022), la prescrizione non era ancora maturata.
La Corte d’appello, peraltro, non ha neppure considerato che, in tema di calcolo della prescrizione, il conteggio del periodo di sospensione del dibattimento deve essere effettuato secondo il calendario comune, con riferimento ai giorni e non ai mesi e nel computo del termine deve essere considerato il giorno dell’udienza rinviata e non quello dell’udienza di rinvio (Sez. 4, n. 5599 del 25/10/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284351; Sez. F, n. 39250 del 22/08/2019, COGNOME, Rv. 278971).
Anche avuto riguardo a questo principio, dall’esame degli atti processuali risulta che la prescrizione è maturata dopo la pronuncia della sentenza di primo
grado, non avendo la Corte territoriale calcolato il periodo di sospensione della prescrizione per settantanove giorni, dal 30 giugno 2021 (udienza rinviata per adesione del difensore all’astensione collettiva dalle udienze) al 17 settembre 2021 (udienza di rinvio), non richiamato nello svolgimento del processo della motivazione della prima sentenza.
In proposito va ricordato che il limite di sessanta giorni previsto dall’art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen. non si applica nel caso in cui il differimento dell’udienza sia determinato dalla scelta del difensore di aderire alla manifestazione di protesta indetta dagli organismi rappresentativi della categoria (da ultimo v. Sez. 3, n. 8171 del 07/02/2023, Falconi, Rv. 284154), in quanto «la richiesta di rinvio dell’udienza per aderire ad una astensione collettiva deve essere considerata una richiesta tutelata dall’ordinamento col diritto ad ottenere un differimento, ma non costituisce un impedimento in senso tecnico, visto che non discende da una assoluta impossibilità a partecipare all’attività difensiva» (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, COGNOME, in motivazione).
Pertanto, considerati gli altri periodi di sospensione della prescrizione per rinvii delle udienze (10/5/2019-11/5/2020 causa astensione del difensore; 3/2/2021-14/4/2021 e 30/6/2021-5/11/2021 in ragione di legittimi impedimenti dell’imputato, computati solo sessantuno giorni di sospensione per ciascuno dei due rinvii), la prescrizione del reato è maturata il 29 gennaio 2022, diciassette giorni dopo la pronuncia della sentenza di primo grado.
Al rigetto dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Non vengono liquidate le spese alla parte civile, in quanto la difesa ha a rassegnato le conclusioni contrastando il motivo di impugnazione sulla base soltanto dell’argomentazione relativa alla diversa individuazione della data del commesso reato, inammissibile in ragione di quanto si è esposto in premessa.
Il Collegio condivide il principio secondo il quale, nel giudizio di legittimità celebrato con il rito camerale non partecipato, quando il ricorso dell’imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile, in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo all decisione (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, COGNOME, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., NUMERO_DOCUMENTO/. 281960; Sez. 2, n. 24619 del 02/07/2020, Puma, Rv. 279551).
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 05/03/2024.