Calcolo Prescrizione Reato: Guida Pratica all’Ordinanza della Cassazione
Il corretto calcolo prescrizione reato è un elemento cruciale nel processo penale, capace di determinare l’esito di un intero procedimento. Un errore in questa delicata operazione può portare a conseguenze gravi, come la declaratoria di inammissibilità di un ricorso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un’importante lezione su come affrontare correttamente questo calcolo, evidenziando le insidie legate agli istituti dell’interruzione e della sospensione. Analizziamo insieme il caso per comprendere a fondo la decisione dei giudici.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso per cassazione presentato da un imputato, condannato in primo grado e in appello per un reato previsto dalla legge sulle armi (L. n. 110/1975), commesso nell’aprile del 2019. L’unico motivo di ricorso si basava sulla presunta estinzione del reato per intervenuta prescrizione. La difesa dell’imputato, nel presentare il proprio calcolo, aveva omesso di considerare alcuni passaggi procedurali e normativi fondamentali, portando a una conclusione errata che è stata prontamente censurata dalla Suprema Corte.
Il Calcolo Prescrizione Reato Secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, smontando pezzo per pezzo il calcolo presentato dalla difesa. I giudici hanno evidenziato due errori capitali nel ragionamento del ricorrente:
1. Mancata considerazione dell’interruzione: Il calcolo non teneva conto della causa di interruzione della prescrizione prevista dall’art. 160 del codice di procedura penale, ovvero la pronuncia della sentenza di primo grado, emessa nel febbraio 2023. Questo atto processuale ha l’effetto di far decorrere un nuovo termine prescrizionale.
2. Mancata considerazione della sospensione: Il ricorrente ha ignorato una specifica causa di sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017. Tale normativa si applica a tutti i reati, come quello in esame, commessi nel periodo compreso tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019. La presenza di questa sospensione, sommata ad un altro periodo di sospensione già avvenuto tra il 2021, allungava ulteriormente i termini.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono state chiare e lineari. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’argomento su cui si fondava era palesemente errato. La Corte non ha nemmeno avuto bisogno di entrare nel merito della questione, essendo l’errore di calcolo evidente ‘ictu oculi’.
La Suprema Corte ha ribadito che il calcolo della prescrizione deve essere un’operazione meticolosa, che tenga conto di tutte le variabili normative e procedurali. L’interruzione causata dalla sentenza di primo grado e la sospensione prevista da leggi speciali non sono elementi facoltativi, ma fattori determinanti che modificano la decorrenza del tempo. Omettere questi elementi significa presentare un’argomentazione priva di fondamento giuridico, destinata inevitabilmente al rigetto.
La decisione evidenzia l’importanza per i professionisti legali di essere costantemente aggiornati non solo sulle norme codicistiche, ma anche sulla legislazione speciale che può introdurre deroghe o modifiche temporanee a istituti generali come la prescrizione. La Corte ha implicitamente censurato la negligenza nel non aver considerato una normativa (la L. n. 103/2017) pienamente applicabile al caso di specie.
Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un monito fondamentale: il calcolo prescrizione reato non ammette superficialità. La declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, dimostra come un errore tecnico possa avere conseguenze pratiche ed economiche rilevanti per l’assistito. Questa pronuncia riafferma il principio secondo cui la corretta applicazione delle norme sull’interruzione e sulla sospensione è un presupposto imprescindibile per poter validamente eccepire l’estinzione del reato. Per gli operatori del diritto, la lezione è chiara: è necessario un approccio rigoroso e un’analisi completa di tutte le vicende del processo per evitare di incappare in errori che possono compromettere l’esito di un giudizio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo, relativo all’estinzione del reato per prescrizione, era basato su un calcolo manifestamente infondato.
Quali errori sono stati commessi nel calcolo della prescrizione del reato?
Il ricorrente ha commesso due errori principali: non ha considerato l’effetto interruttivo della sentenza di primo grado e ha ignorato una specifica causa di sospensione della prescrizione prevista dalla L. 103/2017, applicabile al periodo in cui il reato è stato commesso.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
In seguito alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5667 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 30/01/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5667 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Composta da
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME NOME nato in BELGIO il 30/08/1963 avverso la sentenza del 17/05/2024 della Corte d’appello di Firenze dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Rilevato che Ł pervenuta memoria tardiva, in quanto depositata due giorni prima dell’udienza, con cui il difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME ha insistito per l’assegnazione ad altra sezione ed evidenziato le ragioni per l’accoglimento del ricorso;
Ritenuto che nell’unico motivo il ricorso deduca un argomento manifestamente infondato, in quanto, nel calcolare i termini di prescrizione (reato di cui all’art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110, commesso il 14 aprile 2019; decreto di citazione a giudizio emesso il 3 ottobre 2019; sospensione della prescrizione tra il 21 giugno 2021 ed il 13 settembre 2021; sentenza di primo grado emessa il 20 febbraio 2023; sentenza di appello emessa il 17 maggio 2024) non considera la causa di interruzione della prescrizione prevista dall’art. 160 cod. proc. pen. costituita dalla pronuncia della sentenza di primo grado, e quella di sospensione della prescrizione prevista dall’art. 1, comma 11, l. 23 giugno 2017, n. 103 (sulla cui applicabilità ad un reato, quale quello in esame, commesso tra il 3 agosto 2017 ed il 31 dicembre 2019, v. Sez. U, 12/12/2024, informazione provvisoria);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchØ al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 30/01/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME