Calcolo Prescrizione Reato: La Cassazione e le Implicazioni della Recidiva
Il calcolo prescrizione reato rappresenta uno degli aspetti più tecnici e cruciali del diritto penale, determinando il limite temporale entro cui lo Stato può esercitare la propria pretesa punitiva. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti su come questo calcolo debba essere effettuato, specialmente in presenza di circostanze aggravanti e di recidiva. Analizziamo insieme la decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: un Ricorso per Furto Pluriaggravato
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato in Corte d’Appello per il reato di furto pluriaggravato. L’imputato decideva di impugnare la sentenza di condanna dinanzi alla Corte di Cassazione, affidando il suo ricorso a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso: Prescrizione e Vizi di Motivazione
Il ricorrente lamentava, in primo luogo, un vizio di motivazione riguardo alla prova della sua sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari all’epoca dei fatti, circostanza che costituiva una delle aggravanti contestate.
In secondo luogo, e questo è il punto centrale della nostra analisi, contestava una violazione di legge per la mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Secondo la sua tesi, il tempo necessario a prescrivere il reato era già decorso.
La Decisione della Corte sul Calcolo Prescrizione Reato
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambe le censure, dichiarando il ricorso inammissibile. Per quanto riguarda il primo motivo, i Giudici lo hanno ritenuto ‘aspecifico’, poiché il ricorrente non aveva adeguatamente criticato il ragionamento della Corte d’Appello, la quale aveva basato la sua decisione sul riconoscimento effettuato da un agente di polizia giudiziaria a conoscenza dello stato di restrizione dell’imputato.
L’analisi del motivo sulla prescrizione
Il fulcro della decisione risiede nella confutazione del secondo motivo. La Corte ha definito ‘manifestamente infondato’ il calcolo prescrizione reato proposto dal ricorrente, bollandolo come ‘errato’. I Giudici hanno quindi proceduto a delineare il calcolo corretto, evidenziando passaggi fondamentali:
1. Data del Reato: 4 giugno 2012.
2. Termine Massimo Base: 10 anni.
3. Primo Aumento: A questo termine è stato aggiunto un aumento di 1/3, portando il totale a 13 anni e 4 mesi.
4. Secondo Aumento per Recidiva: Al risultato ottenuto è stato applicato un ulteriore e significativo aumento di 2/3 a causa della recidiva ‘reiterata, specifica e infraquinquennale’.
Questo complesso calcolo ha portato a un termine di prescrizione totale di 22 anni, 2 mesi e 20 giorni, fissando la data di estinzione del reato al 24 agosto 2034. Ben lontano, quindi, dall’essere maturato.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte suprema si fonda su due pilastri. Il primo è il rigore formale richiesto dall’art. 581 del codice di procedura penale: un ricorso non può limitarsi a una generica contestazione, ma deve specificare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, confrontandosi puntualmente con la decisione impugnata. La mancanza di questa specificità rende il motivo inammissibile.
Il secondo pilastro è la corretta applicazione delle norme sostanziali sul calcolo prescrizione reato. La Corte ribadisce che gli aumenti derivanti dalle aggravanti e, soprattutto, dalla recidiva qualificata, non sono opzionali ma devono essere correttamente applicati. La presenza di una recidiva così grave, come nel caso di specie, modifica drasticamente i termini, estendendo in modo significativo il tempo a disposizione dello Stato per giungere a una condanna definitiva.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un importante monito sulla necessità di formulare i ricorsi per Cassazione con la massima specificità e rigore tecnico. Sul piano sostanziale, essa riafferma un principio fondamentale: la recidiva non è un mero dettaglio curriculare dell’imputato, ma un elemento giuridico con pesanti conseguenze, tra cui quella di dilatare notevolmente i tempi di prescrizione. Questa decisione dimostra come il sistema giuridico intenda contrastare più severamente chi reitera nel commettere crimini, rendendo più difficile l’estinzione del reato per il semplice decorso del tempo.
Quando un motivo di ricorso in Cassazione è considerato ‘aspecifico’?
Un motivo di ricorso è ritenuto aspecifico quando non si adegua alle disposizioni di legge (art. 581 cod. proc. pen.), omettendo di esplicitare il ragionamento della decisione impugnata e limitandosi a una critica generica senza un confronto puntuale con le argomentazioni del giudice precedente.
Come incide la recidiva qualificata sul calcolo della prescrizione del reato?
La recidiva qualificata (in questo caso, reiterata, specifica e infraquinquennale) incide in modo significativo, aumentando considerevolmente il termine massimo di prescrizione. Nel caso esaminato, ha comportato un aumento di due terzi sul termine già allungato per altre circostanze, spostando la data di estinzione del reato di molti anni nel futuro.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non venga esaminato nel merito. Di conseguenza, la sentenza di condanna impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6003 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6003 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il 29/08/1975
avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di furto pluriaggravato di cui agli artt. 61 n.6, 624, 625 n.7, 99 comma 4 cod. pen.
Ritenuto che il primo motivo con cui l’imputato lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata prova che all’epoca dei fatti fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all’attuale disposto di cui all’art. 581 cod. proc. pen. omettendo, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata, a fronte di una motivazione sul punto immune da vizi logici (p.1 della sentenza impugnata che richiama il riconoscimento effettuato dall’agente di COGNOME che era a conoscenza dello stato di restrizione dell’imputato).
Considerato che il secondo motivo con il quale il ricorrente contesta violazione di legge per omessa dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, così come risulta dal fatto che il calcolo prospettato dal ricorrente è errato, dovendosi, invece, correttamente collocare la data di estinzione del reato per intervenuta prescrizione del reato alla data del 24/08/2034:
-il reato risulta commesso in data 4 giugno 2012;
il termine massimo è di anni 10 anni ai quali si aggiunge l’aumento di 1/3 in base all’art. 63 comma 2 cod. pen e al risultato così ottenuto, ovvero 13 anni e 4 mesi, vanno aggiunti 2/3 per la recidiva, reiterata, specifica e infraquinquennale per complessivi 22 anni, 2 mesi e 20 giorni con individuazione del termine massimo alla data del 24 agosto 2034.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 gennaio 2025 igliere GLYPH sore GLYPH
Il Presiciénte