Calcolo Prescrizione Reati Fiscali: Le Regole della Cassazione
Il corretto calcolo prescrizione reati rappresenta un aspetto cruciale nel diritto penale, specialmente in materie complesse come quella tributaria. Con la recente sentenza n. 25871 del 2024, la Corte di Cassazione è tornata a fare luce su questo tema, fornendo chiarimenti essenziali sui termini applicabili ai reati fiscali e sul momento esatto da cui far decorrere il tempo, il cosiddetto dies a quo.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di L’Aquila avverso una sentenza del Tribunale di Pescara. Quest’ultimo aveva dichiarato l’estinzione per intervenuta prescrizione di diversi reati fiscali contestati a sei imputati. Secondo il Tribunale, il tempo massimo previsto dalla legge per perseguire tali illeciti era trascorso.
L’Impugnazione e l’errato calcolo della prescrizione
Il Procuratore Generale ha impugnato la decisione, sostenendo che il giudice di primo grado avesse commesso un errore nel calcolo prescrizione reati. In particolare, non era stata considerata una normativa speciale, l’articolo 17, comma 1 bis, del D.Lgs. 74/2000, che prevede un’estensione dei termini di prescrizione per una serie di reati tributari.
La Decisione della Cassazione: un Calcolo a Due Velocità
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso, operando una distinzione fondamentale tra i diversi capi di imputazione e offrendo una lezione chiara sul calcolo prescrizione reati fiscali.
Reati con Termini Estesi
Per alcuni dei reati contestati (capi 1, 3 e 7), la Corte ha confermato l’errore del Tribunale. La normativa speciale citata dal Procuratore Generale (D.Lgs. 74/2000) eleva di un terzo i termini ordinari di prescrizione. Questo significa che il termine massimo, comprensivo delle interruzioni, non è di 7 anni e mezzo, ma di 10 anni (8 anni di base più 2 anni di aumento). Poiché per questi reati, commessi tra il 2014 e il 2015, non erano ancora trascorsi 10 anni al momento dell’atto interruttivo del 2022, la prescrizione non era maturata. Per questi capi, la sentenza è stata annullata con rinvio alla Corte d’Appello per un nuovo giudizio.
Il Principio del Favor Rei per le Contestazioni Generiche
Per altri reati (capi 2 e 4), la Cassazione ha invece confermato la decisione del Tribunale. Le accuse, in questi casi, erano generiche, indicando la commissione del fatto ‘nell’anno 2013’ e ‘nell’anno 2014’, senza specificare un giorno preciso. La Corte ha ribadito un principio consolidato: in assenza di una data certa, e in applicazione del principio del favor rei (la regola più favorevole all’imputato), il termine di prescrizione deve iniziare a decorrere dal primo giorno utile del periodo indicato (quindi, 1° gennaio 2013 e 1° gennaio 2014). Facendo questo calcolo, anche applicando i termini più lunghi, la prescrizione era effettivamente già maturata.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha motivato la sua decisione sulla base di due pilastri normativi e giurisprudenziali. Il primo è la specialità della normativa sui reati tributari (D.Lgs. 74/2000), che prevale sulle norme generali del codice penale e impone termini di prescrizione più lunghi per garantire un’efficace repressione degli illeciti fiscali. Il secondo pilastro è il principio del favor rei, un cardine del nostro ordinamento che impone, nel dubbio, di adottare l’interpretazione più vantaggiosa per l’imputato. Questo principio si applica in modo netto alla determinazione del dies a quo della prescrizione quando l’imputazione è vaga sul piano temporale, come confermato da precedente giurisprudenza citata nella stessa sentenza.
Conclusioni
La sentenza in esame è un importante promemoria sulla necessità di un’analisi rigorosa e differenziata nel calcolo prescrizione reati, soprattutto in settori specialistici come quello tributario. Da un lato, conferma la volontà del legislatore di contrastare l’evasione fiscale attraverso termini di prescrizione più ampi. Dall’altro, riafferma le garanzie fondamentali dell’imputato, come il principio del favor rei, che impone chiarezza e precisione nelle accuse e, in loro assenza, protegge l’individuo dall’incertezza.
Come si calcola la prescrizione per i reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000, artt. da 2 a 10?
Per questi specifici reati, i termini ordinari di prescrizione sono aumentati di un terzo. Il termine massimo di prescrizione, comprese le interruzioni, è di 10 anni (8 anni di base più un aumento di un quarto, pari a 2 anni).
Cosa succede se l’accusa indica un periodo di tempo generico per la commissione di un reato, come ‘nell’anno 2014’?
In applicazione del principio del ‘favor rei’ (la regola più favorevole all’imputato), se mancano specificazioni diverse, il termine di prescrizione inizia a decorrere dal primo giorno utile del periodo indicato (ad esempio, il 1° gennaio 2014).
Qual è stato l’esito finale della decisione della Corte di Cassazione in questo caso?
La Corte ha annullato parzialmente la sentenza. Per i reati il cui termine di prescrizione, calcolato correttamente in 10 anni, non era ancora decorso, ha rinviato il caso alla Corte d’Appello per un nuovo giudizio. Per i reati la cui prescrizione era già maturata a causa della decorrenza dal primo giorno dell’anno contestato, ha confermato il proscioglimento.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 25871 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 25871 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO della Corte di appello di L’Aquila, nel procedimento a carico di : COGNOME NOME nata il DATA_NASCITA a Napoli; COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a Civitanova Marche; COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a Napoli; COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA in Bulgaria; COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a Molfetta; COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a Molfetta; avverso la sentenza del 31/01/2023 del tribunale di Pescara; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore dei primi quattro imputati suindicati, AVV_NOTAIO NOME che ha chiesto la conferma della sentenza.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 5 giugno 2023 il tribunale di Pescara dichiarava non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME
NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti (capi 1 , 2, 3, 4 e 7) per essersi i medesimi estinti per intervenuta prescrizione.
Avverso la predetta sentenza il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO della Corte di appello di L’Aquila ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo di impugnazione.
Rappresenta l’erroneo calcolo della prescrizione ope-ato dal giudice trascurando i riferimenti normativi di cui agli artt. 157 cod. proc. pen. e 17 comma 1 bis del Dlgs. 74/2000.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è parzialmente fondato. Per i reati contestati, risalenti al 2014 e 2015, opera un regime della prescrizione che deve tenere conto della previsione di cui all’art. 17 comma 1 bis del Dlgs. 74/2000, che sancisce per i reati di cui agli artt. da 2 a 10 del Dlgs. 74/2000, l’elevazione dei termini ordinari di prescrizione di un terzo, con l’effetto per cui, nel caso in esame, il termine ordinario massimo di prescrizione è pari ad anni otto cui può aggiungersi l’aumento di un quarto pari a due anni, per un totale complessivo pari a 10 anni. Rispetto alla intervenuta interruzione della prescrizione, del 23.9.2022, deve quindi ritenersi che la prescrizione non fosse ancora decorsa con riferimento ai reati di cui ai capi 1, 3 e 7 consumati il 29 dicembre 2014 e 2015 e il 21 ottobre 2015. Era invece già decorsa la prescrizione per i reati di cui ai capi 2 e 4 attesa la contestazione rispettivamente “nell’anno 2013” e “nell’anno 2014”, che imporle di calcolare la data di commissione del reato, in assenza di diversa precisazione in sentenza, dal primo gennaio 2013 e dal 1 gennaio 2014, con la conseguenza che la prescrizione era rispettivamente maturata, per il capo 2, alla data del 1 gennaio 2021 e per il capo 4 alla data del 1 gennaio 2022. In proposito, va ribadito l’indirizzo per cui in tema di prescrizione, qualora il reato sia contestato come commesso genericamente fino ad un certo anno o mese, senza ulteriore specificazione, il termine di prescrizione, in applicazione del principio del “favor rei”, comincia a decorrere dal primo giorno utile dell’anno o del mese indicato. (Nella specie, contestato il reato come commesso “dal 2007 al 2012”, la Corte ha ritenuto che il “dies a quo” per il computo della prescrizione dovesse essere individuato nell’i gennaio 2012). (Sez. 6 – n. 16202 del 11/03/2021 Rv. 280900 – 01).
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata nei confronti dei predetti imputati
limitatamente alla dichiarazione di intervenuta prescrizione per i reati di cui ai capi 1, 3 e 7 con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di L’Aquila.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al proscioglimento per i reati di cui ai capi 1, 3 e 7 e rinvia alla Corte di appello di L’Aquila. Così deciso, il 20.02.2024.