Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37089 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37089 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Campobasso del 19.3.2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 19.3.2024, il Tribunale di Sorveglianza di Campobasso ha rigettato una istanza, formulata nell’interesse di COGNOME NOME, di affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, di semilibertà.
L’ordinanza premette che il detenuto è stato condannato alla pena complessiva di dodici anni e sei mesi di reclusione per partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti e per otto reati-
fine, di cui quattro aggravati dall’art. 80, comma 2, d.p.r. n. 309 del 1990. Il relativo fine pena è fissato al 3 luglio 2028, previa detrazione di 645 giorni, di cui 495 di liberazione anticipata e 150 di riduzione pena per carcerazione inumana.
Ciò posto, il Tribunale ha ritenuto innanzitutto inammissibile l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, in quanto la pena residua è superiore a quattro anni.
Ha ritenuto, inoltre, inammissibile anche l’istanza di semilibertà. Infatti, la pena inflitta a COGNOME è composta da otto mesi di reclusione per il reato associativo ex art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990, da otto mesi di reclusione per i reati-fine ex art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990 e da undici anni e due mesi di reclusione per i reati-fine aggravati dall’art. 80 d.p.r. n. 309 del 1990. Giacché il cumulo comprende reati ostativi e reati comuni, è possibile lo scioglimento del cumulo e il dies a quo per calcolare l’espiazione della quota di pena per l’accesso alla semilibertà deve decorrere dalla data in cui è terminata l’espiazione della pena per il reato associativo. Nel caso di specie, COGNOME deve scontare la pena di mesi otto per l’art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990, dopodiché deve scontare i due terzi della pena che gli è stata inflitta per i reati aggravati dall’art. 80 d.p.r. n. 309 del 1990, che rientran nell’art. 4-bis, comma 1-ter, Ord. Pen (quindi, sette anni, otto mesi e dieci giorni di reclusione). Deve scontare, altresì, la metà della pena di otto mesi di reclusione inflitta per i reati comuni. Di conseguenza, il condannato, per poter essere ammesso alla semilibertà, deve aver scontato una pena di otto anni, otto mesi e dieci giorni di reclusione con una pena residua di tre anni, dieci mesi e dieci giorni di reclusione; ad oggi, invece, la pena residua è di oltre quattro anni di reclusione.
Avverso tale ordinanza, ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, articolando un unico motivo, con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 4-bis, 50, 54 comma 4 Ord. pen., 56 cod. pen., 73 e 80 d.p.r. n. 309 del 1990.
Lamenta, in particolare, che il Tribunale di Sorveglianza abbia commesso un errore di calcolo nella determinazione della pena scontata dal proprio assistito.
In primo luogo, la riduzione di 150 giorni per detenzione inumana, benché non possa essere considerata come pena effettivamente espiata, può essere imputata, per il principio del favor rei, alla porzione di pena relativa ai reati totalmente ostativi: quindi, la pena di otto mesi per l’art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990 deve essere ridotta a tre mesi.
Quanto, poi, alla pena di undici anni e due mesi di reclusione relativa ai reati parzialmente ostativi, il Tribunale ha fatto confluire in questo calcolo anche la pena per il reato di cui al capo L-M della sentenza della Corte d’Appello di Roma del 3.6.2020, che riguarda la cessione aggravata di stupefacente, ma solo nella forma
del tentativo. E l’art. 50 Ord. Pen. rinvia ai reati indicati nell’art. 4-bis, comma ter, di cui però non fa parte la fattispecie tentata del reato aggravato ex artt. 73 e 80 d.p.r. n. 309 del 1990.
Ne consegue – secondo il ricorrente – che: 1) per il reato totalmente ostativo la pena deve essere ridotta di 150 giorni; 2) i reati parzialmente ostativi sono solo quelli di cui ai capo O) e D), per i quali è stata comminata la pena di dieci anni e sei mesi di reclusione; 3) per gli altri reati la pena complessiva è di un anno e quatto mesi di reclusione, di cui il condannato deve aver espiato otto mesi per accedere al beneficio.
Ciò posto, con riferimento alla pena prevista per i reati parzialmente ostativi, deve operare il principio del favor rei e, pertanto, la riduzione di 495 giorni di liberazione anticipata deve essere operata in relazione alla suddetta pena. La conseguenza è che la pena da prendere in considerazione ai fini della concessione della semilibertà è di nove anni, un mese e venti giorni di reclusione, i cui due terzi sono sei anni, un mese e diciotto giorni di reclusione. Di conseguenza, l’istanza di semilibertà sarebbe ammissibile se COGNOME avesse espiato sette anni e diciotto giorni di reclusione (ovvero, sei anni, un mese e diciotto giorni di reclusione + tre mesi di reclusione + otto mesi di reclusione).
Ora, alla data della decisione, l’imputato aveva scontato effettivamente sei anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione, cui dovevano aggiungersi i 495 giorni di riduzione per la liberazione anticipata. Pertanto, COGNOME ha scontato sette anni, nove mesi e venti giorni di reclusione e, dunque, la concessione della semilibertà sarebbe stata ammissibile.
Con requisitoria scritta del 14.5.2024, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per la sua manifesta infondatezza, in quanto il ricorrente ha computato per due volte in favore del condannato la liberazione anticipata di 495 giorni. Infatti, il relativo periodo prima è stato detratt dalla pena per i reati parzialmente ostativi e poi aggiunto alla pena effettivamente espiata dal condannato, mentre, invece, la liberazione anticipata deve essere computata una sola volta alla fine come pena scontata ai sensi dell’art. 54, comma 4, Ord. pen.
In data 4.6.2024, il difensore di COGNOME ha fatto pervenire una memoria difensiva, con cui ribadisce che, ai sensi dell’art. 54, comma 4, Ord. Pen., la riduzione di pena per la liberazione anticipata deve essere considerata anche come pena espiata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato per le ragioni che di seguito saranno esposte.
In primo luogo, è inesatto il rilievo difensivo secondo cui il reato di cui al (cumulativamente indicato nel ricorso) capo L-M), per il quale COGNOME è stato condannato, riguardi una fattispecie rimasta allo stadio del tentativo.
Dalla lettura della sentenza, risulta che, in realtà, i giudici di merito abbiano ritenuto assorbito il reato di cui al capo L), originariamente rubricato quale tentativo di importazione di ingente quantitativo di cocaina, nel reato di cui al capo M), relativo ad una ipotesi di importazione consumata di ingente quantitativo di cocaina.
Per effetto dell’assorbimento, pertanto, il reato di cui al capo L) ha perso la sua individualità ed è confluito nell’ipotesi più grave di reato consumato, che dunque deve essere considerato come un unico reato.
Di conseguenza, la relativa pena irrogata riguarda sicuramente un reato tra quelli previsti dal comma 1-ter dell’art. 4-bis Ord. Pen. e pertanto, secondo il disposto dell’art. 50, comma 2, Ord. Pen., concorre, insieme alle altre, ad integrare i due terzi della pena complessiva che devono essere espiati per l’ammissione al regime di semilibertà.
Ciò precisato, il ricorso sostiene, in particolare, che l’errore di calcolo in cui sarebbe incorso il Tribunale di Sorveglianza di Campobasso abbia determinato il rigetto dell’istanza subordinata di semilibertà, che invece era da considerarsi misura alternativa ammissibile.
Sotto questo profilo, non è inutile riepilogare che nella vicenda di specie si sollecita l’applicazione dell’art. 50, comma 2, Ord. Pen., secondo cui il condannato può essere ammesso alla semilibertà dopo l’espiazione di almeno metà della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1 ter e quater dell’art. 4 bis, di almeno due terzi della pena.
Nel caso di COGNOME, rilevano, quanto ai delitti ostativi, le condanne per il reato di cui all’art. 74 DPR, n. 309 del 1990, indicato nel comma 1 dell’art. 4-bis (2/3), e per i reati di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, DPR n. 309 del 1990, indicati nel comma 1-ter dell’art. 4-bis (2/3).
Ora, per la determinazione del limite minimo di pena espiata, oltre ai periodi di custodia cautelare carceraria o domiciliare da computare ex art. 657 cod. proc. pen. (“il p.m. … computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato”), sono da conteggiare sia le detrazioni conseguenti all’applicazione delle cause di estinzione della pena, sia le riduzioni ottenute a titolo di liberazione anticipata come previsto dall’art. 54, comma 4, Ord. Pen.
Quest’ultima disposizione stabilisce che le detrazioni si considerano come pena scontata ai fini del computo della pena che occorre aver espiato per la concessione dei determinati benefici penitenziari.
Ciò vuol dire, quindi, che si deve procedere a detrarre dalla pena complessiva il periodo di liberazione anticipata, ma poi, una volta ricalcolata la pena per effetto della detrazione, non si può nuovamente imputare il medesimo periodo di liberazione anticipata alla pena residua da scontare così come ricalcolata, altrimenti la liberazione anticipata sarebbe sconnputata due volte.
Pertanto, nel caso di specie i 495 giorni di liberazione anticipata vanno detratti dalla pena complessiva ancora da scontare, ma poi non possono essere ulteriormente scalati dalla stessa come pena già scontata, in caso contrario determinandosi la non ammissibile applicazione per due volte della relativa detrazione.
Di conseguenza, il calcolo della pena operato dal Tribunale di Sorveglianza è da considerarsi corretto, sicché la censura difensiva è infondata in quanto, sulla base del computo esatto operato dall’ordinanza impugnata, il condannato non avrebbe potuto essere ammesso al regime di semilibertà per non avere ancora scontato la pena di due terzi prevista per i reati ostativi.
Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 7.6.2024