Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25928 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25928 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME Trieste il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2023 della Corte di appello di Trieste udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale,a1 Sosti -t -do -Procuratore generale’
NOME COGNOMECOGNOME che ha chiesto annullamento senza rinvio e rideterminazione della perkcon inammissibilità nel resto.
Lette le conclusioni della difesa, pervenute a mezzo p.e.c. del 14 marzo 2024, con k quali ha chiesto insistendo l’accoglimento anche del primo motivo di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste ha riformato la condanna, resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, in data 16 giugno 2020, nei confronti di NOME COGNOME, escludendo la contestata recidiva e rideterminando la pena irrogata in quella di mesi cinque giorni venti di reclusione ed euro 7.500 di multa.
1.1. Il primo giudice aveva condanNOME l’imputato per concorso nel reato d , cui all’art 12, comma terzo, d. Igs. n. 286 del 1998, per aver illegalmente procurato l’ingresso nel territorio dello Stato di una cittadina di origine keniota di sua figlia, in particolare sostenendo le spese di viaggio e promettendo una remunerazione di euro 1.000,00 incaricando il concorrente nel reato, successivamente deceduto, di recarsi in Kenya per sposare la donna la quale così otteneva, per lei e per la figlia, un visto d’ingresso e, poi, una carta di soggiorn per familiari della Unione europea per la durata di cinque anni, andando da subito a convivere con lo COGNOME.
All’esito del giudizio di primo grado l’imputato era stato dichiarato colpevole del reato ascrittogli, qualificato ai sensi del comma primo dell’articolo 12 cit., con la concessione delle circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 62 n. 1 cod. pen., ritenute prevalenti sulla contestata aggravante, con condanna alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 5000 di multa.
Sul ricorso per cassazione della parte pubblica, convertito in appello, nonché su impugnazione del difensore dell’imputato, la Corte territoriale ha accolto le censure della parte pubblica relative all’erroneo riconoscimento della circostanza di cui all’art. 62 n. 1 cod. pen., rideterminando in peius la misura della pena ne: senso sopra precisato.
2.Propone tempestivo ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, l’imputato, affidandosi a tre motivi, di seguito riassunti nei limiti di cui all 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. La difesa deduce che la Procura generale aveva avanzato ricorso per cassazione rilevando l’errata applicazione dell’art 62 n. 1 cod. pen., ritenendo che non fossero emersi valori morali o sociali particolarmente rilevanti.
A fronte di tale motivo di impugnazione, la difesa ne aveva dedotto l’inammissibilità riscontrando che il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto la circostanza attenuante in quanto l’imputato e la persona offesa sono tutt’ora conviventi, hanno formato un nucleo familiare, come emerso dalle dichiarazioni rese nelle indagini difensive dalla stessa persona offesa e dall’insegnante di scuola materna frequentata dalla figlia di questa.
COGNOME, per la difesa, in definitiva, ha un rapporto autentico con la COGNOME e tratta costei come se fosse sua figlia.
Si rimarcava che l’imputato avrebbe agito anche per aiutare, sia materialmente che moralmente, la giovane donna che viveva in Africa con una figlia da crescere senza marito.
Questi si sarebbe determiNOME alla condotta perché spinto da un sincero sentimento e, comunque, da motivi di filantropia che, senz’altro, la prevalente coscienza collettiva giudica di particolare valore morale (Sez 6, n. 19764 dei 2019).
La Corte di appello ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione in quanto non avente ad oggetto gli elementi costitutivi della circostanza attenuante, ma il pubblico ministero aveva inteso contrastare la valutazione discrezionale del giudice nella valutazione del fatto, aspetto non censurabile con ricorso per cassazione neppure qualificando il vizio denunciato quale erronea interpretazione di legge penale sostanziale.
In definitiva, la Procura generale aveva svolto un’impugnazione che contrapponeva la propria lettura delle prove a quella del Giudice di merito, senza misurarsi con gli argomenti contrari spesi da questo nel riconoscere la circostanza attenuante. Né era stato prospettato, con il ricorso, vizio di motivazione.
Il vizio denunciabile ai sensi dell’art 606 lett. b) cod. proc. pen. attiene solo al diritto e non al fatto, come da giurisprudenza pacifica anche delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 29541 del 2020).
Dunque, la mancata dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato una riforma in peius della sentenza di primo grado, con conseguente illegittimo aggravamento del trattamento sanzioNOMErio.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia illogicità della pena per errore di interpretazione dell’art 442 cod. proc. pen., violazione ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
La Corte di appello ha determiNOME la pena base in anni uno ed euro 15.000 di multa, diminuita per le circostanze attenuanti generiche a mesi 8 di reclusione euro 10.000 di multa, ridotta per il rito alla pena di mesi 5 giorni 20 di reclusione ed euro 7500 di multa.
La riduzione prevista per il rito abbreviato tuttavia è pari a un terzo “secco’ e, dunque, la pena avrebbe dovuto essere determinata in mesi 5 giorni 10 di reclusione ed euro 6.666,67 di multa, peraltro, ridotta in misura non proporzionale quanto alla pena detentiva rispetto a quella pecuniaria.
2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 442 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello provveduto a rideterminare la pena in modo illegale.
3.11 Sostituto Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta, in assenza di tempestiva richiesta di discussione orale, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come convertito, richiamato da ultimo dall’art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel testo introdotto dall’art. 17, d. I. 22 giugno 2023, n. 75, conv. con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, con la quale ha chiesto la rideterminazione della pena, previo annullamento senza rinvio del trattamento sanzioNOMErio, con declaratoria di inammissibilità nei resto del ricorso.
La difesa ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. del 14 marzo 2024, memoria cl! replica insistendo per l’accoglimento anche del primo motivo di ricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato quanto al secondo e terzo motivo.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Va premesso che il Procuratore generale presso la Corte di appello può proporre ricorso per cassazione anche avverso condanna resa all’esito di rito abbreviato, ex art. 608, comma 1, cod. proc. pen., sempre che il vizio denunciato sia annoverato tra quelli di cui all’art. 606 cod. proc. pen.
Invero, la dedotta erronea applicazione di legge penale circa la concessione di una determinata circostanza attenuante è questione che attiene, senz’altro, alla qualificazione giuridica del fatto e che, dunque, può essere riconnpresa nei vizi indicati dall’art. 606 cod. proc. pen.
Sicché, esaminata l’impugnazione proposta nel caso al vaglio dalla parte pubblica, questa prospetta un vizio ricompreso nella previsione di cui all’art. 606, comma 1, lett.b) cod. proc. pen., dunque era senz’altro ammissibile quale ricorso per cassazione.
La questione sollevata, peraltro, è reiterativa di quanto dedotto in sede di appello con argomenti ai quali la Corte territoriale ha risposto compiutamente.
Il ricorrente, peraltro, non tiene conto della giurisprudenza prevalente secondo la quale, ai fini dell’integrazione della circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale, non è sufficiente l’intima convinzione dell’agente di perseguire un fine moralmente apprezzabile (come quello che prospetta la difesa, valorizzando il rapporto personale tra le parti), essendo necessaria l’obiettiva rispondenza del motivo perseguito a valori etici o sociali effettivamente apprezzabili e riconosciuti come preminenti dalla collettività (Sez. 6, n. 19764 del 11/12/2019, Angelino, Rv. 279265).
3.11 secondo e terzo motivo sono fondati.
La pena definitivamente irrogata è stata mal calcolata, posto che la Corte territoriale non ha apportato la riduzione di un terzo cd. secco per il rito abbreviato prescelto.
A tale riduzione, che comporta la corretta determinazione della pena nella misura indicata in dispositivo, si procede direttamente in questa sede, ai sensi dell’art. 620, lett. I), cod. proc. pen. come novellato dalla legge n. 103 del 2017, che attribuisce alla Corte di cassazione il potere di statuire, contestualmente all’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, rideterminando la pena sulla base di una semplice operazione aritmetica, ove questa non richieda, come nel caso al vaglio, accertamenti in fatto (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, Matrone, Rv. 271831).
La sentenza impugnata deve, di conseguenza, essere annullata senza rinvio limitatamente alla misura della pena con la rideterminazione della stessa come da dispositivo. Nel resto il ricorso è inammissibile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzioNOMErio, rideterminando la pena in mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 6667,00 di multa. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso, il 21 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente