Calcolo Pena Rito Abbreviato: La Cassazione Annulla per Errore Matematico
Un’accurata applicazione della legge richiede precisione, non solo nell’interpretazione delle norme, ma anche nella loro applicazione matematica. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sent. N. 34956/2025) ha ribadito questo principio, annullando una condanna a causa di un errore nel calcolo pena rito abbreviato. Questo caso offre uno spunto fondamentale sull’importanza del rigore nel determinare la sanzione finale e sui limiti del sindacato di legittimità in materia di attenuanti generiche.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di truffa aggravata. La Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva ridotto la pena inflitta all’imputato a un anno e quattro mesi di reclusione, oltre a 600,00 euro di multa.
Contro questa decisione, il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due questioni principali:
1. Un errore di calcolo nella riduzione di un terzo della pena prevista per la scelta del rito abbreviato.
2. La mancata concessione delle attenuanti generiche, ritenuta contraddittoria rispetto ad alcune argomentazioni usate dalla stessa Corte di Appello nella rideterminazione della pena.
La Questione del Calcolo Pena Rito Abbreviato
Il primo motivo di ricorso, accolto dalla Suprema Corte, si è rivelato decisivo. La difesa ha evidenziato come la Corte di Appello avesse commesso un palese errore matematico. La pena base, fissata in un anno e otto mesi di reclusione e 900 euro di multa, se ridotta di un terzo come previsto per il rito abbreviato, non porta al risultato di un anno e quattro mesi.
Il calcolo corretto, come sottolineato dalla Cassazione, avrebbe dovuto portare a una sanzione finale di un anno, un mese e dieci giorni di reclusione, oltre a 600 euro di multa (per la quale il calcolo era invece corretto). L’errore nel calcolo pena rito abbreviato ha quindi viziato la sentenza impugnata, rendendola illegittima nella parte relativa alla determinazione della pena detentiva.
La Valutazione sulle Attenuanti Generiche
Il secondo motivo di ricorso, relativo al diniego delle attenuanti generiche, ha avuto un esito diverso. La Cassazione lo ha dichiarato manifestamente infondato.
La Corte ha osservato che i giudici di appello avevano fornito una motivazione chiara e logica per la loro decisione. Nello specifico, la concessione delle attenuanti era stata esclusa a causa della “negativa personalità dell’imputato”, gravato da numerosi e specifici precedenti penali. Secondo la Suprema Corte, tale argomentazione è priva di vizi logici e si sottrae a qualsiasi censura in sede di legittimità, dove non è possibile riesaminare il merito delle valutazioni del giudice.
Le Motivazioni
La decisione della Cassazione si fonda su due pilastri distinti. Da un lato, la constatazione di un errore materiale oggettivo e incontrovertibile. Il calcolo della pena non è un’attività discrezionale, ma un’operazione matematica vincolata da precise disposizioni di legge. Un errore in questo campo costituisce una violazione di legge che impone l’annullamento della decisione. La Corte ha potuto correggere direttamente l’errore, annullando la sentenza in parte qua (cioè, solo sulla quantificazione della pena) senza bisogno di un nuovo giudizio di merito (annullamento senza rinvio).
Dall’altro lato, la Corte ha ribadito il suo ruolo di giudice di legittimità. La valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche rientra nell’ambito del potere discrezionale del giudice di merito. Finché la decisione è supportata da una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, come nel caso di specie in cui si faceva riferimento ai precedenti penali, essa non può essere messa in discussione in Cassazione.
Le Conclusioni
Questa sentenza evidenzia due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, l’assoluta necessità di precisione nel determinare la pena finale, specialmente quando si applicano riduzioni obbligatorie come quella per il rito abbreviato. Un semplice errore di calcolo può inficiare la validità di una parte della sentenza. In secondo luogo, il caso conferma che le valutazioni discrezionali del giudice di merito, come quelle sulle attenuanti generiche, sono difficilmente sindacabili in Cassazione se sorrette da una motivazione congrua e non palesemente illogica. La personalità dell’imputato, desunta anche dai suoi precedenti penali, rimane un fattore determinante e legittimo per negare tali benefici.
Un errore di calcolo nella riduzione della pena per il rito abbreviato può portare all’annullamento della sentenza?
Sì, la sentenza dimostra che un errore matematico nel calcolo della riduzione di un terzo della pena prevista per il rito abbreviato costituisce una violazione di legge che porta all’annullamento, anche parziale, della sentenza impugnata.
Perché la Corte di Cassazione ha negato le attenuanti generiche all’imputato?
La Corte ha confermato la decisione del giudice di appello, il quale aveva negato le attenuanti generiche a causa della personalità negativa dell’imputato, comprovata da numerosi e specifici precedenti penali. Questa motivazione è stata ritenuta logica e sufficiente.
Cosa significa che la Corte ha annullato la sentenza ‘senza rinvio’?
Significa che la Corte di Cassazione, avendo riscontrato un errore di puro diritto (in questo caso, un errore di calcolo) che non richiedeva ulteriori accertamenti di fatto, ha corretto direttamente la pena senza bisogno di rimandare il processo a un altro giudice di appello, decidendo il caso in via definitiva.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34956 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34956 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo accogliersi il primo motivo di ricorso e dichiararsi inammissibile lo stesso nel resto.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 7 giugno 2024, in parziale riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord del 20/04/2023, riduceva la pena inflitta a COGNOME NOME in ordine al reato di truffa aggravata allo stesso ascritto ad anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 600,00 di multa.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:
violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen. per avere il giudice di appello erroneamente calcolato la riduzione per il rito abbreviato
spettante nella misura di un terzo;
violazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. quanto alla omessa concessione delle attenuanti generiche in quanto i giudici di appello, nella rideterminazione della pena, avevano speso argomenti favorevoli alla posizione dell’imputato poi contraddetti dalla decisione sulle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Ed invero ha errato il giudice di appello nell’operare la riduzione per il rito abbreviato posto che la pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 900,00 di multa, stabilita quale sanzione da irrogare all’imputato, ridotta di un terzo porta alla sanzione finale di anni uno, mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro 600,00 di multa e non a quella di anni uno, mesi quattro di reclusione stabilita sia in dispositivo che in motivazione (corretto appare invece il calcolo della pena pecuniaria, determinata in euro 600,00 di multa). Conseguentemente, la pena detentiva inflitta deve essere rideterminata nella misura sopra indicata con annullamento in parte qua della impugnata pronuncia.
Manifestamente infondato è invece il secondo motivo posto che il giudice di appello, con le specifiche argomentazioni esposte a pagina 8 della motivazione, ha spiegato come la concessione delle circostanze attenuanti generiche sia preclusa in ragione della negativa personalità dell’imputato gravato da plurimi e specifici precedenti penali e tali argomenti appaiono privi di qualsiasi vizio censurabile nella presente sede di legittimità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio inflitto a COGNOME NOME che ridetermina in anni uno, mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro 600,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Roma, 9 ottobre 2025
IL CONSIGLIERE AVV_NOTAIO NOME COGNOME
IL PRESIDENTE NOME COGNOME