Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14773 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14773 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CALTANISSETTA il 26/10/1991
avverso l’ordinanza del 07/10/2024 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette/soagt-ite le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME chiede l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
NOME NOME ricorre avverso l’ordinanza del 7 ottobre 2024 del Tribunale di Caltanissetta che, quale giudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:
al reato giudicato dalla Corte di appello di Caltanissetta con sentenza n. 917/2022, definitiva il 24 gennaio 2023;
al reato giudicato dalla Corte di appello di Caltanissetta con sentenza n. 766/2022, definitiva il 5 maggio 2023;
al reato giudicato dalla Corte di appello di Caltanissetta con sentenza n. 373/2023, definitiva 1’8 gennaio 2024.
Il giudice dell’esecuzione, rilevando la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso tra í reati oggetto dell’istanza, ha rideterminato la pena finale in anno uno e mesi quattro di reclusione, così quantificata: pena base di anni uno di reclusione per il reato sub 1, aumentata di mesi quattro di reclusione per la continuazione con i reati sub 2 e 3.
Il ricorrente denuncia vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, perché il giudice dell’esecuzione, dopo aver accolto l’istanza e dopo aver individuato la pena base, non avrebbe fornito alcuna motivazione in ordine alla quantificazione della pena stabilita per i reati posti in continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Giova in diritto evidenziare che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269), in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all’uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base (Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280216).
Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione, non solo non ha indicato espressamente i singoli aumenti di pena per i reati posti in continuazione, ma ha
anche omesso di indicare in motivazione i criteri in forza dei quali ha quantificato sub 2
la pena di mesi quattro di reclusione, prevista complessivamente per i reati e 3.
2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare con rinvio l’ordinanza impugnata, limitatamente alla determinazione del trattamento
sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di
Caltanissetta in diversa persona fisica.
Così deciso il 06/02/2025