Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38207 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38207 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 14/10/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Bari, il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/03/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Frosinone
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, emessa il 25 marzo 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice dell’esecuzione, giudicando in sede di rinvio, ha applicato a NOME COGNOME la continuazione fra i reati accertati: 1) con la sentenza della Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, del 16.11.2020, irrevocabile il 2.04.2021; e i reati accertati: 2) con la sentenza della Corte di assise di appello di Bari del 22.02.2017, irrevocabile il 7.07.2017, inclusi i reati, accertati con altre precedenti sentenze, fra le quali quella emessa dalla Corte di appello di Bari il 17.04.2013, irrevocabile in data 11.12.2014, e già posti in continuazione con quelli di cui alla decisione del 22.02.2017; ha, di conseguenza, rideterminato la complessiva pena irrogata a COGNOME e l’ha fissata in quella di anni ventitrØ, mesi sei di reclusione.
La suddetta istanza di applicazione della continuazione era stata in precedenza rigettata dal giudice dell’esecuzione con ordinanza del 7 giugno 2024, ordinanza annullata con rinvio dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 44270 del 16/10/2024.
Con il provvedimento in verifica, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto sussistenti gli indici sintomatici dell’identità del medesimo disegno criminoso fra i reati accertati a carico di NOME con le due indicate sentenze, oltre che con le sentenze già richiamate dalla seconda decisione.
Indi, al fine della quantificazione della pena complessiva inerente al, piø vasto, reato continuato così accertato, il giudice dell’esecuzione, individuata la pena base in corrispondenza del reato piø grave, ha proceduto al computo di tutti gli aumenti per i reati satellite raggiungendo la pena finale suindicata.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore di NOME articolando un
unico motivo con cui denuncia la violazione degli artt. 125 e 546, lett. e) , cod. proc. pen. e l’illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Il ricorrente, pur muovendo dal presupposto che il Tribunale ha correttamente confermato la pena irrogata per i reati giudicati con il rito abbreviato, censura il percorso motivazionale a supporto della quantificazione dell’aumento in continuazione inerente alle violazioni accertate con la sentenza sub 1).
Si lamenta, in particolare, che il giudice dell’esecuzione ha negato la possibilità di omologare gli ulteriori aumenti di pena alla misura di quelli già stabiliti in sede di merito per altri reati in materia di sostanze stupefacenti, compiendo un evidente errore nell’individuazione della sentenza indicata dall’istante quale parametro di riferimento, nonchØ incorrendo nel travisamento del dato quantitativo, da lui indicato al lordo della riduzione per il rito abbreviato.
In tale direzione la difesa segnala che, nell’istanza di applicazione della continuazione, il richiamo al computo degli aumenti stabiliti nella sentenza sub 2) aveva evidenziato che quelli qui rilevanti erano stati quantificati dalla succitata sentenza della Corte di appello di Bari del 17.04.2013, irrevocabile in data 11.12.2014, e, nel relativo computo, essi ascendevano a complessivi anni tre di reclusione, con la precisazione delle singole entità degli aumenti per ciascun reato, inclusi i quattro ai reati ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in ordine a cui erano stati fissati aumenti di mesi sei di reclusione cadauno.
Posto ciò, il ricorrente osserva che gli aumenti di cui alla sentenza da tenere in considerazione, quella della Corte di appello di Bari del 17.04.2013, erano stati quantificati senza alcun errore e che i suddetti aumenti erano stati indicati ancora al lordo della diminuzione per il rito, non al netto della riduzione stessa, come ha sostenuto il giudice dell’esecuzione: posto, quindi, che il rilievo del giudice dell’esecuzione Ł inesatto, il discorso giustificativo esposto nell’ordinanza impugnata Ł, per la difesa, inficiato da considerazioni condizionate dalla frattura logica determinata dai conseguenti vizi logici.
Il Procuratore generale si Ł espresso nel senso del rigetto del ricorso osservando che il giudice dell’esecuzione non aveva alcun obbligo di conformare gli incrementi sanzionatori a quanto aveva suggerito il difensore, dovendo leggersi – il riferimento all’errore tecnico commesso nella sentenza del 2017 – come indicativo dell’esigenza di non rendere banale il complessivo trattamento sanzionatorio, siccome già inferiore a quello legale, in ragione del rilevante errore tecnico commesso con la doppia riduzione per il rito computata per i reati piø gravi, con l’aggiunta che l’aumento, determinato nella metà della pena stabilita in cognizione per gli stessi reati satellite, Ł stato motivato in termini non specificamente censurati nel ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
Per quanto ancora interessa (ossia per lo scrutinio relativo alla questione degli aumenti da apportare sulla pena base in relazione all’ormai assodata applicazione della disciplina della continuazione), il giudice dell’esecuzione, trascorrendo alla concreta determinazione della pena complessiva, ha anzitutto individuato il reato piø grave in quello sanzionato con la sentenza indicata sub 2) in narrativa, confermando la quantificazione della corrispondente pena, inerente al delitto di omicidio aggravato, nonchØ degli aumenti di pena relativi ai reati già posti in continuazione interna e degli aumenti di pena relativi agli ulteriori reati, accertati con le altre tre sentenze emesse in tempo antecedente e pure posti in continuazione esterna, per complessivi anni venti di reclusione, con la specificazione che,
nonostante il complessivo computo della pena inerente a tutti questi reati già posti in continuazione scontasse un gravissimo errore nel calcolo degli aumenti in cui era incorso a suo tempo il giudice di primo grado, esso non era stato, nØ era emendabile per mancata impugnazione da parte del Pubblico ministero.
Poi, per determinare gli aumenti di pena ulteriori, quelli inerente ai reati (tutti ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990) accertati con la sentenza del 16.11.2020, il giudice dell’esecuzione ha preso atto dell’istanza difensiva di adeguare gli stessi a quelli quantificati nell’altro, precedente giudizio, ma ha escluso di poter seguire questa indicazione, sia perchØ i precedenti aumenti erano stati computati all’esito del gravissimo errore già stigmatizzato, sia perchØ la precedente decisione era stata assunta con il rito abbreviato, ma anche e fondamentalmente perchØ l’ulteriore fattispecie antigiuridica commessa nella provincia di Taranto era da ritenersi piø grave delle singole cessioni di sostanza stupefacente già poste in continuazione: in questo senso, Ł stato sottolineato che di questa fattispecie i giudici della cognizione avevano evidenziato la gravità, derivandone la valutazione del ruolo criminogeno e di rilevante allarme sociale svolto da NOME e fissando, pur dopo il ridimensionamento avvenuto in secondo grado, una pena finale – comprensiva anche degli aumenti per gli episodi di cessione ulteriori rispetto al piø grave, pure sanzionati, nella continuazione interna – pari ad anni sette di reclusione ed euro 30.000,00 di multa.
Sulla base di questo complesso di considerazioni, la complessiva entità degli aumenti da applicare in virtø di questa piø ampia continuazione Ł stata dal giudice dell’esecuzione ponderata in quella di anni tre, mesi sei di reclusione.
¨ stato così raggiunto il risultato corrispondente alla pena finale di anni ventitrØ, mesi sei di reclusione.
A questo ragionamento il ricorrente ha contrapposto due argomenti volti a criticare, per un verso, il riferimento all’errore dosimetrico in cui erano incorsi i giudici della cognizione quale elemento ritenuto rilevante dal giudice dell’esecuzione per escludere l’equiparazione degli aumenti ulteriori a quelli a cui egli aveva proposto il ragguaglio nell’istanza e, per altro verso, quello inerente al rito abbreviato riferito al giudizio che aveva esitato la decisione contenente l’erronea, per difetto, e non piø modificabile quantificazione sanzionatoria, sottolineando che entrambi quei dati non avevano avuto influenza nell’individuazione degli aumenti di pena per gli altri delitti ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
Tali argomenti, anche al di là di ogni verifica del loro intrinseco spessore, si rivelano ictu oculi inidonei a destrutturare la sostanza del ragionamento esibito dal giudice dell’esecuzione alla base della quantificazione degli aumenti di pena per tutti i reati – fra loro già avvinti in continuazione, oggetto della condanna inflitta dalla Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata, di Taranto, del 16.11.2020, irrevocabile il 2.04.2021 – ora posti, in virtø dell’ordinanza impugnata, in continuazione con la piø ampia serie criminosa oggetto della sentenza sub 2).
Si osserva, invero, che la necessaria personalizzazione del trattamento sanzionatorio ispirata all’osservanza dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. e caratterizzata dall’espressa valutazione della peculiare gravità che l’accertamento della serie criminosa accertata con la sentenza sub 1) – ha integrato l’essenziale base logico-giuridica su cui il giudice dell’esecuzione ha svolto le argomentazioni determinanti, argomentazioni non viziate da errori logici e, quindi, non suscettibili di una rivalutazione in sede di legittimità di segno diverso da quella espressa, con motivazione congrua, nel provvedimento impugnato.
3.1. Va, in ogni caso, puntualizzato, in primo luogo, che la motivazione resa dalla Corte di assise di appello di Bari, nella sentenza del 22.02.2017, irrevocabile il 7.07.2017, aveva
espressamente e dettagliatamente stigmatizzato gli errori dosimetrici compiuti dal giudice di primo grado, non piø emendabili stante la mancata impugnazione del Pubblico ministero, con sensibili ripercussioni sulla quantificazione della pena, in guisa da vanificare totalmente gli aumenti di pena apportati per tutti i reati giudicati con la sentenza della Corte di appello di Bari del 17.04.2013, posti in continuazione con quelli direttamente accertati dalla Corte di assise di appello di Bari, aumenti peraltro rispetto ai quali era stata anche computata erroneamente, siccome effettuata due volte, la riduzione per il rito abbreviato.
A fronte di quell’epilogo sanzionatorio, esplicitamente rimarcato e stigmatizzato dal giudice della cognizione, il fatto che il giudice dell’esecuzione ne abbia evidenziato le peculiari connotazioni per sottolineare a sua volta – ferma l’invalicabilità dei limiti agli aumenti di pena per i reati già avvinti in continuazione – l’esigenza di una valutazione vieppiø autonoma per la determinazione degli aumenti afferenti ai reati posti ulteriormente in continuazione ha integrato, quindi, una considerazione congruente, non eccentrica.
In secondo luogo, nemmeno può dirsi avulso dal contesto il rilievo operato dal giudice dell’esecuzione in merito alla segnalazione che il trattamento sanzionatorio relativo ai reati sanzionati in sede cognitiva con la sentenza della Corte di appello di Bari del 17.04.2013 aveva riguardato reati giudicati all’esito di rito abbreviato, di guisa che – era ed Ł agevole argomentare – ogni comparazione con l’esito sanzionatorio avutosi con la sentenza della Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, del 16.11.2020, emessa all’esito di giudizio svoltosi con il rito ordinario, non avrebbe potuto comunque condurre a una meccanicistica trasposizione dosimetrica.
D’altronde, che NOME, nell’istanza di applicazione della continuazione, avesse indicato gli aumenti di pena irrogati con la sentenza del 17.04.2013 ancora al lordo della riduzione per il rito, e non al netto di essa, non ha comportato (giacchØ tanto non si legge nel provvedimento impugnato) che il giudice dell’esecuzione – avvertendo della differenza esistente, pure nella determinazione degli aumenti, fra quel trattamento sanzionatorio e quello da quantificarsi per i reati ulteriori già giudicati con la sentenza del 16.11.2020 – abbia equivocato in merito all’entità finale degli incrementi di pena scaturiti per i reati satellite ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 accertati con la citata decisione del 17.04.2013.
In tale, circoscritto, senso, il giudice dell’esecuzione ha correttamente rimarcato il condiviso principio di diritto, autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 35852 del 22/02/2018, Cesarano, Rv. 273547 – 01), secondo cui l’applicazione della continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e reati giudicati con il rito abbreviato comporta che soltanto nei confronti di questi ultimi – siano essi reati satellite, siano essi reati che integrino la violazione piø grave – deve essere applicata la riduzione di pena di cui all’art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
3.2. Tutto ciò precisato, quel che Ł primariamente determinante Ł il rilievo che il giudice dell’esecuzione non si Ł affatto limitato a denotare le segnalate differenze rispetto al proposto recepimento degli aumenti per le violazioni della stessa norma commesse da COGNOME negli altri contesti antigiuridici contemplati nella complessiva catena dei reati avvinti in continuazione.
Per vero, nell’ordinanza in verifica, Ł stato ulteriormente e specificamente sottolineato che la complessiva fattispecie antigiuridica commessa principalmente nella provincia di Taranto e alfine sanzionata dalla Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con la sentenza del 16.11.2020 si era connotata – con riferimento specifico alla violazione in relazione a cui, in quella serie, era stata determinata la severa pena base – per la sua particolare gravità, essendo anche emerso che, con riguardo a quell’ambito, NOME aveva
svolto un ruolo criminogeno, determinativo di un grave allarme sociale, rendendosi peraltro protagonista di una serie numerosa di cessioni di sostanza stupefacente, integranti altrettanti reati già posti in continuazione interna, con la finale determinazione, nella sede cognitoria, della complessiva pena di anni sette di reclusione ed euro 30.000,00.
Al riguardo, il giudice dell’esecuzione ha considerato specificamente il ruolo centrale svolto da NOME nella commissione dei reati sanzionati con la sentenza sub 1), commessi nella provincia di Taranto, giacchØ egli era stato identificato come il fornitore barese idoneo ad assicurare agli spacciatori tarantini l’approvvigionamento di sostanza stupefacente di cui essi necessitavano.
Queste rilevanti notazioni risultano essersi ricollegate in modo coerente e congruo con le deduzioni svolte dallo stesso COGNOME nell’istanza volta al riconoscimento del medesimo disegno criminoso in executivis dei reati oggetto della sentenza sub 1) con gli altri reati già avvinti in continuazione, complessivamente oggetto delle statuizioni della decisione sub 2), allorquando, rifacendosi alla motivazione della sentenza accertativa degli ulteriori delitti in materia di sostanze stupefacenti, aveva sottolineato la valutazione della rilevanza del suo ruolo emersa nella sede cognitoria, essendosi chiarito che egli non avrebbe mai potuto commerciare sostanze stupefacenti in modo autonomo rispetto alle compagini criminali di cui in quel tempo faceva parte, pure per le quali era stato condannato, e che proprio in ragione dell’accertata attività continuativa di spaccio da parte sua, evocante la sua immixtio in contesti organizzati, gli era stata negata l’applicazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, essendo stato lo stesso qualificato come spacciatore all’ingrosso, volto a trattare quantitativi ingenti di sostanze stupefacenti.
Valutando, pertanto, il complesso dei criteri idonei a spiegare effetti sulla ponderazione dei singoli reati oggetto della sentenza sub 1), il giudice dell’esecuzione, pur non mancando di apportare una notevole diminuzione sanzionatoria (essendo pervenuto al dimezzamento della pena detentiva, oltre che all’elisione della pena pecuniaria), ha congruamente quantificato gli aumenti corrispondenti ai numerosi reati della serie criminosa ulteriore in quella di anni tre, mesi sei di reclusione.
3.3. Alla stregua di queste considerazioni, non Ł dubitabile che il trattamento sanzionatorio deliberato sia stato il frutto di una quantificazione basata sulla delibazione degli specifici criteri richiamati in precedenza, costituente una motivazione adeguata, la revisione della quale implicherebbe l’invasione della sfera di discrezionalità riservata al giudice di merito.
A fronte del richiamato, determinante apparato argomentativo, il ricorrente – al di là delle due analizzate e non concludenti notazioni critiche – non ha svolto nessuna deduzione finalizzata a contrastarne validamente l’articolazione o a censurarne in modo specifico il profilo dosimetrico.
Ciò posto, Ł assodato che, in armonia con quanto Ł stato autorevolmente precisato (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269 – 01), il giudice del merito, nel quantificare la pena complessiva del reato continuato, oltre a individuare il reato piø grave e stabilire la pena base, debba anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, con la specificazione che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena Ł correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.
E, nel caso delibato, mentre il giudice dell’esecuzione ha adeguatamente dato conto
delle specifiche ragioni alla base dell’incremento di pena inerente all’ulteriore serie di violazioni dell’art. 73 cit. posta in continuazione con l’ordinanza al vaglio, il ricorrente ha sviluppato censure non rilevanti e aspecifiche.
Ciò determina il rilievo dell’inammissibilità del mezzo.
Alla relativa pronuncia segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) – di una somma alla Cassa delle ammende nella misura che, in ragione del contenuto dei motivi dedotti, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 14/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME