Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35292 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35292 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 29/11/2023 della Corte di Appello di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 29/11/2023, depositata 1’8/2/2024, ha accolto l’istanza proposta nell’interesse di NOME di applicare l’istituto della continuazione tra i fatti accertati seguenti provvedimenti:
-1) ordinanza del 15/10/2014 che -riconosciuto il vincolo della continuazione tra la sentenza A) emessa dal Gip del Tribunale di Napoli il 22/12/2012, confermata dalla Corte di appello e divenuta irrevocabile 1’8/5/2023, di condanna per tre diverse ipotesi di reato di cui all’art. 73 D.P.R. 309 del 1990 commessi a Napoli il 23/2/2009, il 17/3/2009 e il 7/4/2009 (capi E, I e O) alla pena complessiva di anni otto e mesi quattro di reclusione ed euro 30.000,00 di multa e la sentenza B) del 23/11/2011, confermata alla Corte di appello di Napoli, per una ipotesti di cui all’art. 73 D.P.R. 309 del 1990 commesso a
Napoli il 10/3/2009 alla pena di anni cinque ed euro 24.000,00 di multa- ha rideterminato la pena in anni nove e mesi quattro di reclusione ed euro 40.000,00 di multa (pena base per il reato più grave di cui alla sentenza A, considerata la recidiva, anni 10 e mesi sei di reclusione ed euro 30.000,00 di multa, aumentata per la continuazione con gli atri reati della sentenza sub A ad anni 12 e mesi sei di reclusione ed euro 45.000,00, aumentata ad anni 14 di reclusione ed euro 60.000,00 di multa per il reato di cui alla sentenza B, ridotta per il rito alla pena di anni 9 e mesi 4 di reclusione ed euro 40.000,00 di multa)
-2) sentenza del 30/3/2021 del Gip di Napoli, confermata dalla Corte di appello di Napoli, di condanna per il reato di cui all’art. 74 D.P.R. 309 del 1990, commesso a Napoli sino al 2/9/2009 alla pena di anni dieci e mesi otto di reclusione.
Il giudice dell’esecuzione ha individuato quale reato più ‘ grave quello di cui all’art. 74 del D.P.R. 309 del 1990 e, ai sensi dell’art. 187 disp. att. cod. proc pen., ha indicato come pena base quella per questo già inflitta pari ad anni dieci e mesi otto di reclusione e ha rideterminato la pena complessiva in quindici anni e mesi otto di reclusione.
Alla pena base, infatti, ha operato i seguenti aumenti:
-complessivi anni quattro per i reati di cui alla sentenza A, cui si perviene calcolando anni quattro per il capo E, anni uno ciascuno per i capi I e O, e la riduzione di un terzo per il rito;
-anni uno di reclusione, già ridotta per il rito, per il reato di cui alla sentenz B.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena effettuata per il reato di cui al capo E della sentenza sub A, cioè l’episodio di spaccio del giorno 13/2/2009, che sarebbe del tutto analogo a quelli per i quali è stato applicato un aumento di un solo anno. La sproporzione, infatti, in assenza di significative differenze quanto alla condotta, non sarebbe giustificata e la motivazione in ordine alla diversa gravità dei fatti sarebbe solo apparente.
In data 5 aprile 2024 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO chiede l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
In data 21 maggio 2024 è pervenuta in cancelleria una memoria con la quale l’AVV_NOTAIO insite per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Nell’unico motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena effettuata per il reato di cui al capo E della sentenza sub A, cioè l’episodio di spaccio del giorno 13/2/2009, che sarebbe del tutto analogo a quelli per i quali è stato applicato un aumento di un solo anno.
La doglianza è infondata.
2.1. Il potere riconosciuto al giudice dell’esecuzione nella determinazione della Pena i qualora riconosca la disciplina del concorso formale ovvero del reato continuato ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. / è delimitato dagli articoli 187 disp. att. cod. proc. pen. e 671, comma 2, cod. proc. pen. ed è per il resto regolato dai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. proc. pen.
La prima norma stabilisce che la violazione più grave, quella che individua la pena base, è quella per la quale è stata inflitta in sede di cognizione la pena più alta, anche se per alcuno dei reati si è proceduto con il giudizio abbreviato.
La seconda prevede che la pena non possa essere quantificata in misura superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto e che, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte considerata la natura sussidiaria dell’intervento sul punto del giudice dell’esecuzione, gli aumenti di pena per i reati-satellite non possono essere superiori a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735 – 01).
Lo stesso limite nella rideternninazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell’applicazione della disciplina del reato continuato, d’altro canto, non opera in ordine all’aumento di pena per i reati-satellite fissato in altr provvedimento precedentemente adottato in sede esecutiva, atteso che la discrezionalità del giudice dell’esecuzione incontra un limite solo con riferimento alla valutazione effettuata in sede di cognizione, rispetto alla quale si è formato il giudicato in favore del condannato (Sez. 1, n. 28135 del 28/05/2021, COGNOME, Rv. 281678 – 01).
All’interno dei limiti espressamente indicati dalle norme citate il giudice dell’esecuzione è titolare del potere discrezionale riconosciuto in via ordinaria al giudice di merito nella determinazione della pena che deve essere esercitato
secondo i parametri prefissati dagli artt. 132 e 133 cod. proc. pen.
Al fine di rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena il giudice è tenuto a motivare non solo in ordine all’individuazione della pena-base, ma anche in ordine all’entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., non essendo all’uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base (Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 202, Bruzzaniti, Rv. 280216 – 01; Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuglio, Rv. 279316 – 01), ciò a meno che non sia possibile escludere ogni dubbio in merito al rispetto di tale limite in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati e del fatto che i reati posti in continuazione sono integrati da condotte criminose seriali ed omogenee potendo in tali casi, in cui l’aumento non si pone al di sopra della media della pena irrogabile in continuazione, essere sufficiente il richiamo all’adeguatezza e alla congruità della pena (Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, COGNOME, Rv. 279770 – 01; Sez. 4, n. 48546 del 10/07/2018, COGNOME, Rv. 274361 – 01).
2.2. Nel caso di specie il provvedimento impugnato è conforme ai principi indicati.
Il giudice dell’esecuzione ha individuato la pena base in quella relativa alla violazione più grave e, facendo corretto riferimento ai criteri di cui agli artt. 132 133 cod. pen., ha proceduto alla rideterminazione degli aumenti in continuazione senza superare il limite di pena applicato all’esito del giudizio di cognizione per i capi I ed O di cui al provvedimento sub 1.
Con riferimento alla pena determinata per il reato di cui al capo E della sentenza A, già oggetto del provvedimento sub 1, d’altro canto, lo stesso giudice non è incorso in alcuna violazione e la motivazione, seppure sintetica sul punto rinviando “al numero degli episodi di spaccio osservati dalle forze dell’ordine, della durata dell’appostamento delle forze dell’ordine e del numero dei partecipi”risulta adeguata e non è sindacabile in questa sede.
In ordine alla maggiore gravità del fatto di cui al capo E, infatti, si erano già espressi sia il giudice di cognizione che quello d’esecuzione che, da ultimo, allorché si è pronunciato in ordine alle sentenze sub A e B, lo ha indicato nuovamente come la violazione più grave tra i diversi episodi di cui all’art. 73 D.P.R. 309 del 1990 determinando la pena base, considerata la recidiva, in anni dieci e mesi sei di reclusione, aumentata poi per i capi I e O di un anno ciascuno.
Sotto tale profilo, pertanto, la conclusione cui è pervenuto ora Lgiudkpi i indagini,preliminari ·n’.sede esecutiva non è illogica né la quanti icazi GLYPH anni qua ro( appare sp o orzionata. Ciò, come in precedenza evidenziato anche considerato il riferimento al fatto che tale “episodio” non riguardava un’unica condotta ma tutte le cessioni di una intera giornata di spaccio ritenuta, in termini
non sindacabili in questa sede, più significativa rispetto alle altre giornate contestate (cfr. pag. 3 del provvedimento impugnato).
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 28/5/2024