Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39876 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39876 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SAN GAVINO MONREALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Bologna ha confermato la pronuncia del Tribunale locale del 26 settembre 2024, con la quale, all’esito di giudizio abbreviato, COGNOME NOME e COGNOME NOME venivano condannati in ordine ai reati di cui ai capi A), B), C) e D) – limitatamente al danneggiamento delle auto di servizio – ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, tramite atti separati e distinti difensori di fiducia.
NOME COGNOME deduce erronea applicazione degli artt. 123 e 81 cod. pen., con riferimento alla determinazione della pena base per la fattispecie di cui all’art. 624, cod. pen. contestata al capo C), per avere la Corte di appello illegittimamente commisurato la pena non già sulla base dei parametri indicati dall’art. 133 cod. pen. con riferimento al reato per cui la pena è applicata, bensì sulla scorta di elementi giuridico-fattuali che attengono ai reati satellite, così pervenendo, attraverso l’aumento di pena effettuato a titolo di continuazione, all’irrogazione di una pena eccessiva.
COGNOME NOME lamenta mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio inflitto, per avere la Corte di appello omesso di indicare la pena base con riferimento al reato più grave di cui al capo C), in via autonoma e prima di procedere agli aumenti per le ritenute aggravanti, compresa la recidiva.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. stessi, in particolare, lungi dal confrontarsi criticamente con gli ai gomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, si limitano a reiterare profili di censura già adeguatamente e correttamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), altresì censurando il trattamento sanzionatorio, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da un adeguato esame delle deduzioni difensive. Ne deriva che entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili.
I ricorrenti, in concreto, non si confrontano adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
2.1. Quanto al motivo di ricorso di COGNOME NOME, occorre ricordare che per costante indirizzo interpretativo ai fini della determinazione della pena relativa a
più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, deve individuarsi, innanzitutto, la violazione più grave, desumibile dalla sanzione da irrogare per ciascun reato, tenendo conto dell’eventuale applicazione di aggravanti o di attenuanti, dell’eventuale giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto e di ogni altro elemento di valutazione e, una volta determinata la pena per il reato base, operare su di essa l’aumento per la continuazione (Sez. 2, n. 26902 del 27/05/2025, P., Rv. 288450 – 01).
I giudici di merito, nel solco di tale indirizzo, hanno dunque individuato la bena base per il reato più grave di cui al capo C) in anni tre di reclusione ed euro 1.000, 00 di multa, tenendo conto delle aggravanti contestate, compresa la recidiva, e degli aumenti applicati ex art. 63, comma 4, cod. pen., in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’individuazione della più grave tra le pene concorrenti, ai fini dell’applicazione del criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen., deve aver riguardo alla pena base comprensiva degli aumenti e delle diminuzioni per le circostanze, dovendosi, invece, scorporare la quota di pena riferibile ad eventuali reati-satellite, in ossequio ad esigenze di garanzia che, quando ciò sia utile al condannato, impongono di scindere il reatc continuato nelle singole fattispecie che lo compongono. (Sez. 1, n. 22611 del 07/03/2024, Andrisano, Rv. 286583 – 01). E, con motivazione logica ed esaustiva, la Corte territoriale dà conto in sentenza di ritenere adeguato alla gravità del fatto contestato al capo B l’aumento di pena pari a mesi quattro di reclusione ed euro 100 di multa, tenuto conto dell’aggravante di cui all’articolo 61 numero 2 cod. pen. e l’aumento di mesi due di reclusione ed euro 100 di multa per il reato di danneggiamento di cui al capo D avente ad oggetto le vetture delle forze dell’ordine.
2.2. Quanto al motivo di ricorso di COGNOME COGNOME il Collegio osserva come la decisione impugnata risulti, in primo luogo, sorretta da conferente apparato argomentativo, di pieno rispetto della previsione normativa quanto all’effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio.
La Corte territoriale ha infatti evidenziato come la pena base individuata in anni 2 e mesi 10 di reclusione ed euro 500 di multa non possa in alcun modo considerarsi prossima al massimo edittale. Ciò in quanto l’imputato risulta avere beneficiato di un trattamento sanzionatorio più mite rispetto ai minimo edittale previsto dall’art. 625 cpv cod. oen. e sono inoltre state concesse le circostanze attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza sulla recidiva e sulle contestate aggravanti (dell’aver commesso il fatto su bene esposto per necessità, consuetudine e destinazione alla pubblica fede e dell’aver commesso il reato per eseguirne un altro), dovendo ritenersi adeguati gli aumenti disposti per la continuazione, avuto riguardo alle modalità esecutive delle condotte e alla gravità dei fatti contestati.
Va invero ricordato che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede, infatti, solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen. di irrogare – come disposto nel caso di specie – una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, COGNOME, Rv. 25835601; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197-01).
Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25/11/2025