Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 38902 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 38902 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi di NOME, alias NOME COGNOME, nato in Albania il DATA_NASCITA; NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA; NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 15/05/2023 della Corte di appello di Brescia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; uditi per NOME, alias NOME COGNOME, e NOME COGNOME, l’AVV_NOTAIO, per delega dell’AVV_NOTAIO, nonché l’AVV_NOTAIO, che hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi; udito l’AVV_NOTAIO, per delega dell’AVV_NOTAIO, difensore di NOME NOME, che ha aderito all’astensione degli avvocati per questa sola posizione
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 15 maggio 2023 la Corte di appello di Brescia, decidendo in seguito all’annullamento con rinvio della sentenza in data 12 aprile 2021 della Corte di appello di Brescia, pronunciato dalla Sezione 4 della Corte di .
e.
cassazione con sentenza n. 49411 del 26 ottobre 2022, in parziale riforma della sentenza in data 29 giugno 2020 del GUP del Tribunale di Brescia, ha assolto NOME dai reati dei capi 35) e 48) perché il fatto non sussiste; ha eliminato l’aggravante dell’art. 61 -bis cod. pen. rispetto al reato del capo 38) e l’aggravante dell’art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto al reato del capo 42) e ha rideterminato la pena allo stesso inflitta in anni 10 di reclusione ed euro 58.000 di multa; ha eliminato l’aggravante dell’art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione al capo 38) e ha rideterminato la pena nei confronti di COGNOME in anni 7, mesi 4 di reclusione ed euro 36.000 di multa e nei confronti di NOME in anni 7 di reclusione ed euro 36.000 di multa.
NOME ricorre per cassazione sulla base di due motivi: con il primo, deduce il vizio di motivazione in merito all’aumento per la continuazione per i capi 43) e 46); con il secondo, la violazione di legge per l’omessa riduzione della pena per il reato del capo 43), dopo che la Corte di cassazione aveva dichiarato assorbito il motivo 8 del ricorso per cassazione nell’accoglimento del precedente motivo 2.
NOME COGNOME presenta due distinti ricorsi, uno a firma dell’AVV_NOTAIO e l’altro a firma dell’AVV_NOTAIO.
Il primo si articola in quattro motivi: con il primo segnala che la pena per il capo 34) si era già cristallizzata per cui la Corte di appello di Brescia l’aveva illegittimamente aumentata; con il secondo lamenta l’aumento cumulativo per i reati dei capi 36), 37), 40), 41), 44) e 49); con il terzo, deduce l’illogicità dell detrazione di una sola porzione di pena per effetto dell’assoluzione dal reato del capo 35) e non anche di una porzione corrispondente all’eliminazione della duplicazione di pena per il reato del capo 42), tenuto conto delle censure di cui al motivo n. 8 del ricorso per cassazione, dichiarato assorbito nell’accoglimento del motivo n. 6; con il quarto, eccepisce l’errato calcolo della pena pecuniaria.
Il secondo consiste in un solo motivo per violazione di norma processuale stabilita a pena di nullità perché per il reato del capo 42) vi era stata una duplicazione di pena per cui bisognava eliminare quella più alta.
NOME COGNOME eccepisce con il primo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla pena, al diniego dell’attenuante dell’art. 114 cod. pen. e al diniego delle generiche; con il secondo lamenta l’errore nel calcolo della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La posizione di NOME va stralciata per adesione del suo difensore all’astensione degli avvocati e va conseguentemente sospeso il decorso della prescrizione.
6. Il ricorso di NOME, alias NOME, va rigettato.
La Corte di appello l’ha condannato alla pena finale di anni 6, mesi 10, giorni 20 di reclusione ed euro 30.100 di multa, così determinata: pena base per il reato del capo 38), consistente nella detenzione a fini di spaccio di 1,2 chili di cocaina, anni 8 di reclusione ed euro 36.000 di multa, con aumento per la recidiva semplice ad anni 8, mesi 2 di reclusione ed euro 36.150,00 di multa, con ulteriore aumento per la continuazione per il reato del capo 43), consistente nell’importazione, custodia e cessione 30 chili di marijuana, e per il reato del (:r 2 capo 46), consistente nell’associazione nilkl’art. 74, commi 1 e 2, d.P.R. n. 309 del 1990, ad anni 10, mesi 4 di reclusione ed euro 45.150 di multa, ridotta per il rito abbreviato come sopra.
Con il primo motivo il ricorrente ha contestato l’aumento cumulativo della continuazione e l’omessa motivazione.
Le Sezioni Unite nella sentenza COGNOME (sent. n. 47127 del 24/06/2021, RV. 282269-01) hanno stabilito che gli aumenti per i reati satelliti devono essere distinti e singolarmente motivati, tuttavia, il grado di impegno motivazionale richiesto è correlato all’entità degli stessi e dev’essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.
Nel caso in esame, ben vero l’aumento per la continuazione è stato cumulativo, ma è stato effettuato, a valle di un annullamento con rinvio della Corte di cassazione, in conformità alla statuizione di primo grado dove gli aumenti erano stati specificati. Infatti, la Corte di appello è partita dalla stessa pena base della sentenza di primo grado e ha applicato i medesimi aumenti per la continuazione, di anni 1, mesi 2 di reclusione ed euro 6.000 di multa per il reato del capo 46) e di anni 1 ed euro 9.000 di multa per il reato del capo 43). Pertanto, è sufficiente la relatio implicita al primo grado, dove già era motivata la pena. Peraltro, la Corte di cassazione ha effettuato un intervento chirurgico su poche parti delle statuizioni di condanna, per cui la Corte territoriale si è limitata agli opportuni adattamenti.
Con il secondo motivo ha lamentato l’omessa riduzione della pena per il reato del capo 43), dopo che era venuto meno uno dei partecipi, NOME, perché assolto in appello per non aver commesso il fatto.
La censura è inconsistente perché il reato del capo 43) è stato contestato anche a NOME, NOME COGNOME e ad altro soggetto rimasto ignoto e i primi due sono
stati anche condannati. Trattandosi di reato messo in continuazione, non è irragionevole che i Giudici abbiano implicitamente ritenuto irrilevante l’assoluzione di COGNOME ed equo l’aumento di anni 1 di reclusione, come già stabilito in primo grado, apportando una minima riduzione solo sulla pena pecuniaria.
Il ricorso va, pertanto, rigettato con condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali.
Nell’ambito dei ricorsi di NOME COGNOME è fondata solo la doglianza relativa alla pena pecuniaria.
Oggetto di censura è solo il trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale è partita dalla stessa pena base determinata dal primo Giudice per il reato del capo 38), pari a 8 anni di reclusione ed euro 36.000 di multa, che è stata aumentata solo per la recidiva dell’art. 99, quarto comma, cod. pen. ad anni 11, mesi 2 di reclusione ed euro 52.000 di multa, ma non anche per l’aggravante dell’art. 61bis cod. pen., ora definitivamente eliminata dalla sentenza ora impugnata, in applicazione dell’art. 63, quarto comma, cod. pen., essendo stato disposto l’aumento solo per l’aggravante più grave. Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto di partire da tale pena aumentata per la recidiva, perché non intaccata dall’annullamento della Corte di cassazione, per calcolare gli ulteriori aumenti, e così la pena è passata ad anni 12, mesi 8 di reclusione ed euro 61.000 di multa (capo 46), ad anni 14 di reclusione ed euro 68.000 di multa (capo 42, con una riduzione per l’eliminazione dell’aggravante dell’art. 76, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 di 2 mesi di reclusione ed euro 2.000 di multa), ad anni 14, mesi 6 di reclusione ed euro 74.000 di multa per il reato del capo 43), ad anni 14, mesi 10 di reclusione ed euro 84.000 di multa per i capi 36), 37), 40), 41), 44) e 49), con una riduzione dell’aumento di pena complessivamente considerato di mesi 2 di reclusione ed euro 4.000 di multa per effetto dell’assoluzione dal reato del capo 35), ad anni 14 (in realtà 15) di reclusione ed euro 87.000 di multa per il reato del capo 34). La pena finale, con la riduzione per l’abbreviato, è stata calcolata in anni 10 di reclusione ed euro 58.000 di multa.
La Corte di appello ha quindi rispettato la traccia del primo Giudice, apportando le correzioni indicate dalla Corte di cassazione. Si evidenzia, in particolare, che, a differenza di quanto prospettato dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, non vi è stata nessuna duplicazione di pena per il reato del capo 42), che è stato considerato una sola volta. E’ stata espunta la relativa menzione dall’elenco dei reati per cui c’è stato l’aumento cumulativo. Pertanto, anche tenuto conto dell’assoluzione dal reato del capo 35), risulta un aumento cumulativo per i reati dei capi 36), 37), 40), 41), 44) e 49) irrisorio, per complessivi mesi 4 di reclusione ed euro 10.000 di multa, in luogo dell’originario aumento di mesi 6 di reclusione ed euro 12.000 di multa.
E’ fondato invece il primo motivo del ricorso dell’AVV_NOTAIO, perché la Corte territoriale ha immotivatamente aumentato la pena pecuniaria del reato del capo 34) di 3.000 euro, da 84.000 a 87.000 euro. Ciò comporta, ai sensi dell’art. 620 lett. I). cod. proc. pen., la rideterminazione della pena pecuniaria in euro 56.666,67.
Sono infondati i restanti motivi in merito agli aumenti per la continuazione, ivi compreso l’aumento cumulativo, sia per le ragioni già esposte rispetto al coimputato sia perché non c’è stata duplicazione per il reato del capo 42) sia perché si è tenuto conto dell’assoluzione dal reato del capo 35) sia perché, infine, l’aumento è stato assolutamente irrisorio.
Il ricorso dell’AVV_NOTAIO va, pertanto, rigettato e il ricorso dell’AVV_NOTAIO va rigettato nel resto.
P.Q. M.
Rinvia a nuovo ruolo il ricorso di NOME con sospensione dei termini di prescrizione. Dispone a tal fine la separazione della posizione di NOME previa estrazione di copia degli atti e formazione di nuovo fascicolo. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione all’imputato NOME, limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in anni 10 di reclusione ed euro 56.667,00 di multa. Rigetta nel resto il ricorso di NOME. Rigetta il ricorso di NOME e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 8 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH Il Presidente