Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29574 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29574 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/06/2024
SENTENZA
sul ricorsc proposto da:
NOME NOME in Albania il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 23/01/2024 del GIP TRIBUNALE DI BOLOGNA
visti gli ab, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le ccnclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 23 gennaio 2024 il Tribunale di Bologna, in funzione di ce dell’esecuzione, ha accolto l’istanza dii Lefter Xheleka di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto di tre sentenze di condanna emesse nei suoi confronti e respinto l’istanza con riferimento ad una quarta sentenza.
In particolare, il Tribunale ha accolto l’istanza con riferimento ai reati oggetto delle seguenti sentenze:
sentenza della Corte d’appello di Napoli del 10 luglio 2018 per fatti di rapina, e reati satellite, commessi a Pompei (NA) 18 novembre 2015;
sentenza della Corte d’appello di Salerno del 27 Marzo 2018 per fatti di rapina, e reati satellite, commessi a Sant’Egidio del Monte Albino (SA) il 19 dicembre 2015;
sentenza della Corte d’appello di Napoli del 23 giugno 2020 per fatti di rapina, e reati satellite, commessi a Liberi (CE) il 4 ottobre 2015 ed il 6 novembre 2015.
Il Tribunale ha, invece, respinto l’istanza con riferimento ai reati oggetto della seguente ulteriore sentenza:
sentenza del Tribunale di Bologna del 30 ottobre 2017 per fatti di rapina, e reali satellite, commessi a Bologna il 18 febbraio 2013.
Quanto al rigetto dell’istanza per la sentenza sub 4), il Tribunale ha evidenziato l’ampia distanza temporale tra i reati e la diversità del luogo di ccm nissicne.
Quanto alla determinazione della pena risultante dalla continuazione per i reati oggetto delle sentenze sub 1), 2) e 3), il Tribunale ha assunto come pena base quella della pronuncia sub 3), e su essa ha applicato aumenti per ccnt nuazione per ciascuno dei reati ulteriori pervenendo alla pena complessiva di 14 anni e 5 mesi di reclusione e 3.653 euro di multa.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condanNOME, per il tramite del difensore, con unico cumulativo motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione sotto più profili.
Il ricorso evidenzia anzitutto che il giudice dell’esecuzione ha errato nell’individuare la violazione più grave ex art. 187 disp. att. cod. proc. pen., in quarto ha individuato come più grave la pena finale inflitta con la sentenza sub 3), al lordo della riduzione per l’abbreviato, laddove avrebbe dovuto individuare come pena più grave la pena base inflitta per il reato più grave della sentenza sub 2).
Il ricorso deduce anche che il giudice dell’esecuzione ha determiNOME l’entità dei segmenti di pena applicati a titolo di continuazione modificando in peius la misura degli stessi rispetto a quella stabilita con precedente ordinanza di appl cazione della continuazione emessa dal giudice dell’esecuzione della Corte d’apoelio di Napoli del 27 luglio 2023, in particolare infliggendo un aumento di pena di anni 2 di reclusione ed euro 1.800 di multa per il reato del capo 1) della sentenza sub 1) laddove la precedente ordinanza di applicazione della ccnt nuazione prevedeva per esso un aumento di mesi 4 e giorni 15 di reclusione ed euro 400 di multa, ed infliggendo un aumento di mesi 3 di reclusione e 300 euro di multa per il capo 2) della sentenza sub 1) laddove la precedente ordinanza dei ciudice dell’esecuzione aveva previsto un aumento di 15 giorni di reclusione.
V”Th
Il ricorso deduce ancora che irragionevoli e spropositati sono gli aumenti di pena per i reati oggetto della sentenza sub 2) in cui il giudice dell’esecuzione ha inflitto ben 9 anni di reclusione per il reato di cui al capo f) della sentenza sub 2) e soli 3 mesi, invece, di reclusione per il reato di cui al capo g) della sentenza sub 2); si tratta di determinazioni di pena che non rispettano il canone di coerenza interna tra i singoli addendi sanzioNOMEri.
Il ricorso deduce ancora che la somma complessiva delle pene inflitte all’esito della applicazione della continuazione ad opera del giudice dell’esecuzione è addi. -ittura superiore alla somma matematica tra quelle determinate nella precedente ordinanza di applicazione della continuazione della Corte d’appello di Napoli – relativa alle le sentenze sub 1) e 2) – e la pena inflitta dal giudice della cognizione per la sentenza 3).
Il rico. -so deduce ancora l’erroneità della valutazione con riferimento al diniego della condnuazione per i reati di cui alla sentenza sub 4), in quanto, ccnt-ariannente a quanto evidenziato dal giudice dell’esecuzione, la forbice temporale tra tale reato e gli altri è inferiore a due anni; si tratta, in ogni caso, d reati che offendono lo stesso bene giuridico ed è illogico aver attribuito rilievo preponderante alla diversità territoriale di commissione dei reati.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato in punto di quantificazione della pena, infondato nel resto.
In ordine alla quantificazione della pena, infatti, come dedotto in ricorso, l’ord nanza impugnata non individua correttamente la violazione più grave di cui all’art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha chiarito che, in caso di ricor oscirnento della continuazione esterna tra reati che sono clià stati oggetto di cont nuazione interna a ciascuna delle sentenze di condanne oggetto dell’incidente di esecuzione, “il giudice dell’esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell’art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest’ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite,
compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo. (Sez. 1, Sentenza n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845)”.
Nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione non ha fatto applicazione corretta di questo orientamento, perché ha individuato quale violazione più grave ex art. 187 disp. att. cod. proc. pen. la pena conseguente all’applicazione della cont nuazione interna, e precedente alla riduzione per il rito, della sentenza sub 3), mentre avrebbe dovuto considerare, al più, la pena precedente all’applicazione della continuazione interna.
Valutando le pene infiitte nelle tre sentenze, precedenti all’applicazione della cont nuazione interna a ciascuna di esse, si ricava che la pena inflitta per la violazione più grave della sentenza sub 3) è quella di 8 anni e 6 mesi di reclusione, men:re la pena inflitta per il reato più grave della sentenza sub 2) è di 10 anni di recIL sione ed euro 2.100 di multa, che, pertanto, è una pena superiore a quella della violazione più grave della sentenza sub 3) ed avrebbe dovuto essere assunta come pena base.
Gli ulteriori argomenti spesi nel ricorso in ordine alla corretta quantificazione della pena sono assorbiti.
Il ricorso non è fondato, invece, nella parte in cui contesta il rigetto della istarza di continuazione tra le sentenze sub 1), 2) e 3), da un lato, e la sentenza sLb 4), dall’altro.
Sul punto, infatti, il ricorso è in contrasto con la giurisprudenza della Corte di legit:imità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l’esistenza di una volizione unitaria (cfr., per tutte, Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074: Il riconoscimento della cont nuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta’ la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degl indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di dete-minazione estemporanea), atteso che la prossimità temporale e spaziale è uno degli indici rivelatori dell’esistenza del medesimo disegno criminoso ed, in presenza di una distanza temporale di circa due anni ed una distanza spaziale di circa 500 km tra le condotte integranti reato oggetto delle sentenze di condanna che si chiede di porre in continuazione, non è manifestamente illogico che il giudice del nerito abbia ritenuto che al momento di commissione della rapina di Bologna,
quel:e commesse in provincia di Caserta, Napoli e Salerno non potessero essere state programmate, almeno nelle loro linee essenziali.
In definitiva, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio in punto di quantificazione della pena; il ricorso è, invece, respinto nel resto.
Il giudizio di rinvio si dovrà svolgere in diversa composizione, in osservanza di guanto deciso da Corte Costituzionale 3 luglio 2013, n. 183, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a) ; cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento il giudice c:he ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di appftazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata limitatamente al punl:o concernente la quartificazione della pena per il reato continuato con rinvio per nuovo giudizio al gip del Tribunale di Bologna, in diversa persona fisica. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso il 14 giugno 2024
Il consigliere estensore
Il presidente