Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35831 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35831 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TROVATO NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; chiesto dichiararsi inammissibile il ricorsoL;
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre avverso l’ordinanza del 22/09/2022 della Corte di appello di Reggio Calabria che, quale giudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della discipl della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo ai reati giudicati mediante seguenti sentenze:
sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 22/01/2019, di condanna alla pena di anni diciannove, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, per il delitto di cui all’art. 74, 1, d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309 e reati di cessione illecita di stupefacenti di cui ai capi b o), p), q), r), u), x), bb), cc), dd) e gg), tutti commessi in Messina negli anni 2011 e 2012;
sentenza della Corte di appello di Messina del 21/01/2019, di condanna alla pena di anni cinque di reclusione ed euro cinquemila di multa, per i reati in materia di stupefacenti di cu capi 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33 e 36, commessi in Messina nel 2014.
Il giudice dell’esecuzione, reputando sussistente il medesimo disegno criminoso tra i reati oggetto dell’istanza, ha ridetermiNOME la pena finale in anni ventuno, mesi cinque e giorni die di reclusione, sulla scorta del seguente calcolo: la pena base è stata individuata nella pena d anni diciannove, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, inflitta con la sentenza sub a) e, s stessa, è stato poi operato un aumento pari ad anni due di reclusione, previa riduzione per la scelta del rito, per i delitti di cui alla sentenza sopra indicata sub b).
NOME COGNOME, con atto a firma dell’AVV_NOTAIO, ricorre per cassazio denunciando vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., per violaz degli artt. 125 e 671 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, in ordine al meccanismo di determinazione del trattamento sanzioNOMErio utilizzato dal giudice dell’esecuzione.
2.1. Sotto un primo profilo, con l’impugnazione la difesa si duole del mancato rispetto de criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha ripetutamente affermato che caso di rideterminazione della pena, in ragione della unificazione sotto il vincolo de continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali relativa a pi violazioni già unificate a norma dell’art. 81 cod. pen. – il giudice dell’esecuzione deve scorpor tutti i reati, successivamente individuare la pena più grave e, su questa, operare autonomi aumenti con riferimento ai i reati satellite.
2.2. Sotto altro aspetto, il ricorrente deduce erronea applicazione dell’art. 78 cod. pe sostenendo che il criterio moderatore del cumulo materiale non sia stato applicato, prima di procedere alla riduzione del rito.
Invero, il giudice dell’esecuzione, atteso che entrambi i procedimenti sono stati definiti c le forme del rito abbreviato, avrebbe dovuto dapprima ridurre la pena complessiva ad anni trenta di reclusione e, solo successivamente, applicare la diminuente per la scelta del giudizi abbreviato; all’esito di tale procedimento, avrebbe dovuto determinare la pena in anni venti di reclusione. Ciò in quanto, contrariamente a quanto si legge nell’ordinanza impugnata, per il reato
più grave è stata inflitta una pena di anni ventiquattro di reclusione, sulla quale è stato oper l’aumento per la continuazione interna, fino alla pena complessiva di anni ventisette e mesi sette di reclusione. Muovendo da tale pena base, la Corte territoriale avrebbe dovuto procedere all’aumento per i reati satellite, che, essendo stato determiNOME nella misura di anni tre reclusione, comporta una pena complessiva pari ad anni trenta e mesi sette di reclusione, in violazione del criterio di cui all’art. 78 cod. pen.
Il Procuratore generale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.
Giova in diritto premettere che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la relativa pena base, de anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto, in riferimento a ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, rv. 282269).
In particolare, ove il giudice dell’esecuzione si trovi a dover operare la rideterminazione del pena, per la continuazione tra reati separatamente giudicati con più sentenze, ciascuna delle quali afferente a plurime violazioni già unificate a norma dell’art. 81 cod. pen., deve dapprim scorporare tutti i reati riuniti in continuazione c.d. interna; deve individuare, successivamen quello più grave e infine – sulla pena, come determinata per quest’ultimo dal giudice della cognizione – operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, COGNOME, Rv. 275845; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259030; Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Conte, Rv. 248299; Sez. 1, n. 49748 del 15/12/2009, COGNOME, Rv. 245987).
Nell’ordinanza impugnata, il Giudice dell’esecuzione non ha applicato il principio di dirit sopra evidenziato, in quanto ha determiNOME la pena senza previamente compiere lo scorporo delle singole fattispecie di reato, avvinte da continuazione c.d. interna e oggetto delle pronunc di condanna per le quali ha ritenuto sussistente il vincolo della continuazione. In tal modo, Corte territoriale non ha calcolato l’aumento di pena in modo distinto, relativamente ai rea divenuti satellite, finendo per non dare contezza dell’entità del singolo aumento di pena e dell motivazione dello stesso.
Non risulta fondata, invece, la doglianza inerente alla applicazione, asseritamente errata, del criterio di computo fissato dall’art. 78 cod. pen. La giurisprudenza di legittimità ha chia infatti, che «in sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzioNOMEr
conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno tutti formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito opera necessariamente prima del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall’art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta» (Sez. 5, n. 43044 del 4.5.2015, COGNOME, rv. 265867; così anche Sez. 1, n. 42316 del 11.11.2010, COGNOME, rv. 249027; si veda, infine, Sez. 1, n. 9522 del 14/05/2019, dep. 2020, Mabouka, rv. 278494, a mente della quale: «In sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzioNOMErio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena per il rito ope necessariamente prima – e non dopo, come in sede di cognizione – del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall’art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione no può essere superiore ad anni trenta»).
Il diverso ordine applicativo del criterio moderatore del cumulo materiale dettato dall’art. cod. pen., del resto, non confligge con alcun principio costituzionale, rinvenendo esso la propria ratio giustificatrice nella differenza esistente fra le due situazioni della cognizio dell’esecuzione e operando, in tale ultimo caso, l’efficacia preclusiva connessa alla intangibili del giudicato. La suddetta soluzione ermeneutica si fonda, dunque, sulla constatazione dell’eccezionalità della potestà riconosciuta al giudice dell’esecuzione di rideterminare – nel ipotesi tassativamente previste dal legislatore – la pena applicata con sentenze passate in giudicato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l’ordinanza impugnata viene annullata, in punto di determinazione della pena, con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria, per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2024.