Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10385 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10385 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/06/2023 del GIP TRIBUNALE di MESSINA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto, con requisitoria scritta, l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 22 giugno 2023 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, quale giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza formulata da NOME COGNOME per ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con tre sentenze, emesse il 14/11/2011, il 27/07/2012 e il 20/07/2020 per delitti di rapina e associazione del delinquere, le prime due già ritenute unite per continuazione. Ha perciò riconosciuto l’unicità di disegno criminoso tra i delitti giudicati con la sentenza emessa il 27/07/2012 (relativa anche ai reati giudicati con la sentenza emessa in data 14/11/2011, ritenuti uniti dalla continuazione) e quelli giudicati in data 20/07/2020, applicando per essi l’unica pena pari ad anni sette di reclusione ed euro 1.800 di multa, calcolata applicando alla pena-base di quattro anni di reclusione ed euro 1.200 di multa, irrogata con la sentenza emessa il 27/07/2012, la pena di anni tre di reclusione ed euro 600 di multa.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo con il quale lamenta la violazione della legge penale in merito al calcolo della pena.
Il giudice ha indicato come più gravi i fatti giudicati con la sentenza emessa il 27/07/2012, pur senza motivare tale decisione, ma poi ha irrogato un aumento per continuazione contraddittorio, perché più elevato della pena irrogata per i reati giudicati con la prima sentenza. Il giudice ha dimenl:icato di indicare a quale reato vanno applicati gli aumenti di pena, atteso che la sentenza emessa il 20/07/2012 ha già riconosciuto la continuazione tra più delitti, e inoltre non ha motivato, né indicato in modo specifico, la pena-base del reato più grave, né gli aumenti per i singoli reati satellite. Il giudice, infatti, non ha individuato singolo reato più grave, bensì ha indicato come più grave la pena finale determinata per la sentenza emessa il 27/07/2012, che pero comprendeva più reati uniti in continuazione, e la cui pena complessiva è stata ridotta di un terzo per il rito abbreviato: in quella sentenza il reato più grave è stato ritenuto quello di rapina aggravata per il quale è stata irrogata la pena di tre anni e sei mesi di reclusione, ridotta a due anni e quattro mesi di reclusione per il rito abbreviato, aumentata a quattro anni e sei mesi di reclusione per la continuazione interna e a sei anni di reclusione per i reati di cui alla condanna emessa il 14/11/2011. La sentenza emessa il 20/07/2020 è relativa a due rapine, per le quali è stata applicata la pena-base di cinque anni di reclusione, ridotta per il rito abbreviato ad anni tre e mesi quattro di reclusione. Pertanto, se il reato più grave è il
reato-base di cui alla sentenza emessa il 27/07/2012, doveva essere calcolata come pena-base quella di anni due e mesi quattro di reclusione, ed è errato avere calcolato un aumento, per la continuazione, di ben tre anni di reclusione.
Il Procuratore generale chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al giudice dell’esecuzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito, con la sentenza n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269, che «In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite», in quanto necessario per verificare il rispetto del rapporto di proporzione tra pene, nonché per verificare la corretta individuazione del reato più grave e della pena-base attribuita ad esso. Inoltre in sede esecutiva, dovendosi unificare reati per i quali la condanna è divenuta definitiva, deve applicarsi il principio secondo cui «Il giudice dell’esecuzione, nell’applicazione della disciplina della continuazione in ordine a reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili, è tenuto ad individuare la violazione di maggior gravità con riferimento alla pena più elevata determinata in concreto dal giudice della cognizione, ai sensi dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 31640 del 09/05/2014, Rv. 261088).
Nell’ordinanza impugnata, invece, il giudice dell’esecuzione non ha individuato il reato più grave, ma si è limitato ad indicare, quale pena-base, quella complessiva irrogata con la sentenza emessa dal Tribunale di Catania in data 27/07/2012, senza tenere conto del fatto che essa è relativa a più reati riuniti per continuazione, giudicati in due diversi procedimenti, trattati l’uno con il rito abbreviato e l’altro con il rito del patteggiamento; conseguentemente, non ha neppure indicato le pene per i singoli reati satellite. Inoltre, nel riunire a reati giudicati con tale sentenza i due delitti giudicati con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Messina in data 20 luglio 2020, già riuniti tra loro per continuazione, non ha indicato la pena relativa a ciascuno di essi, benché entrambi ritenuti reati satelliti, né ha indicato se la pena complessiva determinata tenga conto della riduzione per il rito abbreviato, applicato dal giudice della cognizione.
Sul punto si deve ribadire il principio di questa Corte, secondo cui «In tema di riconoscimento della continuazione “in executivis”, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l’aumento di pena inflitto in applicazione dell’art. 81 cod. pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all’art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine al quantum. (Fattispecie in cui la Corte, ha annullato, in parte, con rinvio l’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione, dal cui testo non era possibile accertare se, nella quantificazione dell’aumento della pena ai sensi dell’art. 81 cod. pen., si fosse tenuto conto della riduzione comportata dal rito abbreviato)» (Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021, Rv. 281617)
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, accolto, e l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio all’ufficio del giudice per le indagini preliminari del Tribunale , di Messina per un nuovo giudizio, da svolgersi nel rispetto dei principi sopra puntualizzati.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina, Ufficio GIP, in diversa persona fisica.
Così deciso il 26 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente