Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7047 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7047 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME nato a TORRE DEL GRECO il 11/09/1975
avverso l’ordinanza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata nel preambolo la Corte di appello di Napoli, adita ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. da NOME COGNOME ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati giudicati dalla sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 20 ottobre 2021 e dalla sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 6 febbraio 2024 e per l’effetto, ha rideterminato la pena finale complessiva del reato continuato in anni 7 mesi 8 di reclusione ed euro 6.111,00 di multa.
Ricorre COGNOME per il tramite del difensore di fiducia avv. NOME COGNOME articolando due motivi.
2.1. Con il primo deduce violazione dell’articolo 81, secondo comma, cod. pen.
Lamenta che la Corte di appello non ha correttamente calcolato la pena finale per reato continuato. Ha individuato come pena per la violazione piø grave quella irrogata con la sentenza dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro e su questa pena ha applicato l’aumento per la continuazione relativo ai reati giudicati con l’altra sentenza senza considerare che la pena indicata come base era, a sua volta, la risultante dell’applicazione della continuazione interna tra piø reati. Avrebbe dovuto, pertanto, scorporare tutti i reati unificati e, una volta indicata la pena del reato piø grave, effettuare su quest’ultima i singoli aumenti per ogni reato satellite.
2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione.
Evidenzia che il Giudice dell’esecuzione, nel rideterminare la pena unica complessiva a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione, non ha indicato, come imposto dalla richiamata
giurisprudenza di legittimità, le ragioni in base alle quali ha rideterminato la misura degli aumenti per i singoli reati satellite.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł parzialmente fondato nei limiti precisati nel prosieguo.
E’ pacifico che il giudice dell’esecuzione, nel rideterminare la pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per piø violazioni già unificate a norma dell’art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello piø grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest’ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (da ultimo Sez. 1, n.17948 del31/01/2024, S., Rv. 286261 – 01(Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275845; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259030; Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Conte, Rv. 248299; Sez. 1, n. 49748 del 15/12/2009, COGNOME, Rv. 245987- 01).
La Corte di appello ha, nella sostanza, effettuato lo ‘scorporo’, tenendo correttamente conto della ‘continuazione interna’ di entrambe le decisioni: ha, infatti, fatto propria la dosimetria delle sentenze unificate ed ha individuato la nuova misura della pena correlata al reato originariamente individuato come violazione piø grave nella sentenza dalla Corte di appello di Napoli in data 6 febbraio 2024, ma divenuto satellite a seguito del riconoscimento della continuazione coi reati oggetto della sentenza dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaroin data 20 ottobre 2021.
E’ dunque infondata la censura dedotta con il primo motivo.
Nell’eseguire il calcolo della pena complessiva unica per il reato continuato in esito allo scorporo, la Corte distrettuale si Ł, però, limitata ad indicare il dato meramente numerico dell’entità della sanzione inflitta per ogni reato satellite, obliterando totalmente ogni motivazione sui criteri seguiti per commisurarla.
La denuncia del vizio motivazionale oggetto del secondo motivo Ł, pertanto, fondata.
Il provvedimento impugnato, sotto questo profilo, non Ł coerente rispetto all’orientamento ormai affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione cui «in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice – in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. – Ł tenuto a motivare, non solo in ordine all’individuazione della pena-base, ma anche in ordine all’entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all’uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base» (fra le molte e le piø recenti, Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280216; Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, COGNOME, RV. 279316; principi recepiti ora, da Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME Rv.. 282269).
Da quanto esposto, consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata relativamente alla quantificazione della pena, con rinvio al giudice dell’esecuzione, in diversa composizione (Corte cost. n. 183 del 2013), perchØ proceda a nuovo giudizio che tenga conto, nella piø ampia autonomia decisionale, dei principi di diritto sopra ampiamente richiamati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.
Così Ł deciso, 30/01/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME