Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41732 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41732 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a San Severo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/05/2025 della Corte d’appello di Bari
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza
RITENUTO IN FATTO
Con l ‘ordinanza impugnata, la Corte di appello di Bari in funzione di Gi udice dell’esecuzione ha parzialmente accolto la richi esta di applicare la continuazione tra reati giudicati con tre sentenze definitive, emesse nei confronti di NOME COGNOMECOGNOME riconoscendo la continuazione in relazione ai delitti di cui alle sentenze sub punti 1) e 2) dell’istanza (reati di detenzione e porto di armi clandestine, ricettazione e riciclaggio, commessi tra i mese di maggio e l’agosto del 2017) respingendo la richiesta per la terza sentenza, relativa a reati ritenuti non omogenei (per violazione della normativa in materia di stupefacenti).
La Corte d’appello ha rideterminato la pena, rispetto a quella irrogata con la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, in data 18 dicembre 2018, reputata relativa a reato più grave, calcolando gli aumenti a titolo di continuazione per gli ulteriori fatti reato di cui alla predetta
sentenza e di cui alla sentenza sub punto n. 1 dell’istanza , pervenendo alla pena complessiva di anni cinque e mesi otto di reclusione ed euro 2600 di multa.
Avverso il provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazione il condannato denunciando due vizi , di seguito riassunti, nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza degli artt. 81 cod. pen., 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
Si sostiene che, ad onta del carattere disomogeneo dei reati di cui alle sentenze sub punti n. 1) e 2, da un lato, e quelli in materia di stupefacenti, di cui alla sentenza sub 3), dall’altro, i reati inerenti alle armi sono stati commessi utilizzando mezzi di trasporto intestati allo stesso soggetto con il quale il ricorrente consumava i reati in materia di stupefacenti.
Inoltre, si segnala che il condannato deteneva le armi proprio per protezione del suo ruolo di trafficante di stupefacenti assunto a suo tempo e le armi erano possedute a protezione propria e dello stupefacente detenuto.
La Corte d’appello di Bari, dunque, nel rigettare parzialmente la richiesta, avrebbe reso una motivazione insufficiente, perché fondata soltanto sulla disomogeneità dei titoli di reato, senza approfondire e commentare le singole condotte e la genesi di queste.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia erronea determinazione della pena calcolata in relazione alle sentenze sub punti n. 1) e 2 ) dell’istanza .
La pena definitivamente irrogata è frutto di un errore di calcolo.
Invero, con la sentenza sub n. 1), il Giudice della cognizione, al netto della riduzione per il rito prescelto, aveva irrogato una pena complessiva pari ad anni tre, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 3000 di multa.
Il Giudice dell’esecuzione, pur rispettando gli aumenti di pena già stabiliti in sede di cognizione nella sentenza di condanna sub n. 2), correttamente individuata come base del calcolo, perché contenente il reato per il quale è stata irrogata la pena più grave (anni due di reclusione ed euro 400 di multa), avrebbe dovuto determinare gli incrementi di pena per i reati sub n. 1) nella misura non superiore a quella irrogata in sede di cognizione, non potendo la pena complessiva applicata per i due titoli, giungere alla misura, ritenuta sproporzionata, di anni cinque e mesi otto di reclusione.
3.Il Procuratore generale presso questa Corte, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo l ‘annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza .
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
1.1. Il primo motivo è infondato.
Invero pur a fronte di una motivazione stringata (v. p. 2 dell’ordinanza ), relativa al diniego della continuazione con i reati di cui alla sentenza sub n. 3) si rileva che, effettivamente, come notato con motivazione immune da vizi dal Giudice dell’esecuzione, i reati di cui alla terza sentenza in esame sono disomogenei (violazione in tema di armi per le prime due sentenze, nonché in tema di stupefacenti per la terza).
Tale opzione appare in linea con la giurisprudenza costante di questa Corte secondo la quale il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Inoltre, è noto che grava sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all’identità dei titoli di reato, in quanto indici in sé sintomatici, non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un’abitualità criminoso e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, COGNOME, Rv. 267580).
Nella specie, la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa, con motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, valorizzando, peraltro, non solo la disomogeneità dei titoli di reato, ma anche l’ insufficiente deduzione di una volizione unitaria, da trarre da una generica finalità di lucro perseguita, sia quanto alla violazione della normativa in tema di stupefacente, sia quanto alla ricettazione di armi. Del resto, le considerazioni svolte nella presente sede appaiono diretta a sollecitare la rilettura dei provvedimenti di cognizione, esame di merito inibito a questa Corte per i noti limiti del sindacato di legittimità.
1.2. Il secondo motivo è fondato.
In ordine alla determinazione della pena, il G iudice dell’esecuzione parte dalla pena base di anni due di reclusione ed euro 400 di multa, correttamente individuata ai sensi dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen. (di cui alla sentenza sub n. 2) e applica un aumento di anni due mesi sei di reclusione ed euro 800 di
multa per i reati satellite di quella sentenza , rispettando l’entità degli aumenti resa in cognizione; inoltre, per i reati di cui alla sentenza sub n. 1), applica l’ aumento di anni quattro di reclusione ed euro 2.700 di multa, mentre in sede di cognizione era stato irrogato l’aumento di anni cinque mesi due di reclusione e 4.500 di multa, così pervenendo alla pena di anni otto mesi sei di reclusione ed euro 3900 di multa, poi ridotta per il rito.
Tuttavia, l’entità degli aumenti di notevole consistenza è giustificata in modo contraddittorio perché , senza altro aggiungere se non il mero richiamo all’art. 133 cod. pen., si dà atto che nel processo sub n. 1) sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, fattore positivo che, però, ai fini delle determinazioni ex art. 133 cod. pen. sull’entità della pena dovrebbe condurre a trattamento sanzionatorio meno rigoroso.
Tale modo di procedere non è in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, in tema di quantificazione della pena, a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice – in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. -è tenuto a motivare non solo in ordine all’individuazione della pena-base, ma anche in ordine all’entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all’uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena base (Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 219316).
In argomento si è pronunciato il massimo consesso nomofilattico (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269), precisando che il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, dandone conto nella motivazione, e chiarendo che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, oltre che i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen., e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. Infine, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, il giudice dell’esecuzione deve rispettare i limiti di cui all’art. 81 cod. pen., che, al quarto comma, prevede -in caso più reati, in concorso formale o in continuazione con quello più grave, commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva reiterata prevista dall’art. 99, comma quarto, cod. pen. -l’aumento minimo della quantità di pena per i reati satellite di un terzo della pena stabilita per il reato più grave.
A tali considerazioni consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione (Corte cost. n. 183 del 2013) per nuovo esame in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, con rigetto, nel resto, del ricorso.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso, il 9 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME