Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26156 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26156 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Bari il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza della Corte di appello di Bari in data 17/01/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, il quale, nell’interesse di COGNOME, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATI -0
1. Con ordinanza del 15 ottobre 2021, la Corte di appello di Bari, quale giudice dell’esecuzione, aveva riconosciuto, nei confronti di NOME COGNOME, la continuazione tra i reati oggetto dei seguenti provvedimenti: 1) sentenza della Corte di appello di Bari in data 25 gennaio 2019, relativa ai delitti di cui agli artt. 74 e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; 2) sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari in data 17 maggio 2019, di applicazione della pena in relazione al delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1090; e, per
l’effetto, aveva rideterminato in 5 anni e 10 mesi di reclusione la pena complessiva per i reati giudicati con le predette pronunce.
1.1. Con sentenza in data 6 aprile 2022, la Prima sezione della Corte di cassazione annullò la predetta ordinanza, rilevando che il Giudice dell’esecuzione non aveva calcolato e motivato l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, essendosi limitato a richiamare incongruamente, in mancanza di alcuna specificazione argomentativa e di precisi riferimenti alla consistenza dei vari delitti, la «rilevanza antigiuridica dei reati satelliti» e la «capacità a delinque del COGNOME desumibile dalle indicazioni del certificato penale».
1.2 Con ordinanza in data 17 gennaio 2023, la Corte di appello di Bari, pronunciandosi in sede di rinvio, ha rideterminato la pena complessiva in 5 anni e 2 mesi di reclusione. All’uopo, il Giudice dell’esecuzione ha in primis individuato la pena base per il delitto più grave, previsto dall’art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990 e accertato con sentenza della Corte di appello di Bari in data 25 gennaio 2019, nella misura di 4 anni, 5 mesi e 10 giorni di reclusione. Indi, ha proceduto all’aumento, a titolo di continuazione, per i reati satelliti, operato tenendo conto della gravità dei fatti, delle modalità di commissione degli stessi, della personalità di COGNOME desumibile dal certificato penale. Nel dettaglio, ha statuito: 20 giorni di reclusione per il reato di cui al capo B17) della rubrica, accertato con sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari in data 28 giugno 2017, riqualificata l’originaria fattispecie contestata ai sensi del comma 1 dell’art. 73), d.P.R. n. 309 del 1990 ai sensi del comma 5 del medesimo articolo; 8 mesi dì reclusione per i delitti accertati, ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in numero non inferiore a 3, con la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari in data 17 maggio 2019, determinati secondo il seguente calcolo: 10 mesi di reclusione per il primo e più grave episodio criminoso; 2 mesi di reclusione per ciascuno degli altri due episodi criminosi, ridotta di 1/3 per il rito. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 627, comma 3, cod. proc. pen., 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione con riferimento all’entità degli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione, essendosi limitata la Corte territoriale a richiamare la gravità dei fatti, le modalità di commissione degli stessi, la personalità di COGNOME quale desumibile dal certificato penale, senza considerare che la valutazione di “gravità” aveva investito condotte di lieve entità e a pena condizionalmente sospesa e senza spiegare quali fossero le modalità di commissione degli stessi e la personalità di COGNOME desumibile dal certificato penale.
Inoltre, l’ordinanza affermerebbe che il Giudice dell’udienza preliminare, nella sentenza del 25 gennaio 2019, avrebbe «sostanzialmente accordato quoad poenam l’invocata riqualificazione della fattispecie di cui al capo satellite B17) in quella di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90», laddove nella sentenza (a pag. 234) quello stesso giudice espressamente escluderebbe la lieve entità del reato satellite. Pertanto, la porzione di pena pari a 20 giorni di reclusione risponderebbe al reato contestato al capo B17) qualificabile ai sensi del comma 1 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, mentre l’aumento per i reati satellite sarebbe esorbitante, in quanto pari a 12 mesi, ridotti per il rito, per fattispecie criminose di minore offensività. Ancora, la Corte di appello disporrebbe gli aumenti in continuazione (10 mesi di reclusione per il primo e più grave episodio criminoso e 1 mese di reclusione per ciascuno degli altri due), senza spiegare i motivi della maggiore gravità attribuita al primo e della necessità di differenziare gli aumenti per fattireato identici (arbitrariamente quantificati in numero di 3), divenuti satelliti del più grave reato previsto dall’art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990.
In data 8 febbraio 2024 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore AVV_NOTAIO presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre a individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269 – 01). Tale obbligo accede all’esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice per la determinazione del trattamento sanzionatorio e impone di giustificare ogni risultato di quell’esercizio anche in rapporto alla funzione rieducativa alla pena assegnata dall’art. 27 Cost., rendendo conoscibili gli elementi che hanno condotto alla definizione di quel valore per consentire il controllo circa la non arbitrarietà o manifesta irragionevolezza della pena inflitta, secondo la regola AVV_NOTAIO dell’art. 533, comma 2, cod. proc. pen.
Nel caso qui esaminato, la Corte di appello non pare avere indicato con sufficiente precisione i criteri sulla base dei quali gli aumenti previsti per i rea satellite siano stati determinati in misura tanto difforme.
In particolare, pur essendosi al cospetto, a seguito dell’avvenuta riqualificazione dell’ipotesi contestata al capo B17), di quattro episodi delittuosi integranti l’autonoma fattispecie di lieve entità prevista dal comma 5 dell’art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, l’ordinanza impugnata non ha spiegato per quale ragione per il primo di essi (di cui al citato capo B17, accertato con sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari in data 28 giugno 2017) l’aumento sia stato determinato nella misura di 20 giorni di reclusione, mentre per il primo dei delitti accertati con la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari in data 17 maggio 2019 l’aumento sia stato determinato in misura pari a 10 mesi e, per i restanti due episodi, nella misura, considerevolmente inferiore, pari a 1 mese per ciascuno di essi.
Se si eccettuano, infatti, un laconico e non meglio precisato riferimento alla maggiore gravità del primo episodio, apoditticamente affermata senza nemmeno riportare il fatto accertato, nonché il non comprensibile riferimento alla necessità che l’aumento sia proporzionato rispetto alla pena prevista per il reato satellite di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (fattispecie che però parrebbe essere stata oggetto di riqualificazione ai sensi del comma 5 dello stesso articolo), l’ordinanza non ha fornito alcuna indicazione sugli indici, oggettivi e soggettivi, che hanno guidato l’esercizio della discrezionalità del giudice in tale frangente, sicché la relativa motivazione deve ritenersi mancante o quantomeno apparente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Bari in diversa composizione.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari.
Così deciso in data 7 marzo 2024
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