Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13129 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13129 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di quest’ultimo
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL GLYPH TRIBUNALE DI COSENZA
avverso l’ordinanza del 26/06/2023 del TRIBUNALE di COSENZA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del RAGIONE_SOCIALE; ,e ~ ( 4 1 GLYPH C – C – k) GLYPH r – RYC
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 19 giugno 2023, il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta presen nell’interesse di NOME COGNOME COGNOME riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui alle sentenze indicate nell’istanza introduttiva del proced di esecuzione e ha, per l’effetto, rideterminato la pena finale in anni cinque tre di reclusione ed euro 2.700,00 di multa, sulla scorta del seguente calc pena base di anni quattro di reclusione ed euro 1200,00 di multa inflitta p reato di cui al capo b), giudicato con sentenza n. 10001/2019 emessa dalla Cor d’appello di Roma 1’11 settembre 2019, aumentata di mesi quindici di reclusione ed euro 1500,00 di multa (mesi uno di reclusione ed euro 100,00 di multa pe ciascuno dei reati satellite).
Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Cosenza ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata sulla scorta d due motivi.
Con il primo motivo, ha dedotto violazione dell’art. 81 comma 4 cod. pen. in quanto il giudice dell’esecuzione, nella quantificazione dell’aume complessivo per i reati satellite, non avrebbe potuto determinare siff aumento in misura inferiore a mesi sedici, atteso che al ricorrente era stat applicata la recidiva prevista dall’art. 99 comma quarto cod. pen. con sentenza condanna passata in giudicato prima della commissione dei reati satellite ogget delle pronunce indicate ai numeri 11 e 12 dell’elenco riportato nel ricorso.
Con il secondo motivo, ha dedotto violazione degli artt. 81 comma 1 e 133 cod. pen. per avere l’ordinanza impugnata omesso di indicare i criteri seg nella quantificazione degli aumenti di pena per i reati di cui alle sentenze in ai numeri 11 e 12 dell’elenco riporto nel ricorso. Invero, a fronte di pene d lunga diverse sotto il profilo quantitativo, il giudice dell’esecuzione ha previ identico aumento di pena per ciascun reato giudicate con sentenze prim indicate, senza fornire alcuna motivazione.
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chi l’annullamento con rinvio dell’ordinanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Entrambi i motivi di ricorso sono fondati per le ragioni di seguito indicat
2. È noto che, in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazion della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice – in titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati artt. 132 e 133 cod. pen. – è tenuto a motivare, non solo in or all’individuazione della pena-base, ma anche in ordine all’entità singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giurid seguito nella determinazione della pena, non essendo all’uopo sufficiente semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base (Sez. 1, Senten 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 219316).
Ed ancora, in tema di motivazione sugli aumenti di pena per la continuazione sono recentemente intervenute anche le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269), precisando che il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calc l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, dandone co nella motivazione e ulteriormente chiarendo che il grado di impegn motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’ degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato ris il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri accertati, oltre che i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen., e che non si s surrettiziamente un cumulo materiale di pene.
Inoltre, il giudice dell’esecuzione, nell’esercizio del proprio p discrezionale, deve rispettare i limiti di cui all’art. 81 cod. pen., che, comma, prevede – in caso più reati, in concorso formale o in continuazione co quello più grave, commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la reci reiterata prevista dall’art. 99, comma quarto – l’aumento minimo della quant di pena per i reati satellite di un terzo della pena stabilita per il reato più
3.Nei caso di specie, l’ordinanza resa dal Tribunale di Cosenza non ha fatto corretta applicazione dei criteri sopra richiamati.
Invero, il giudice dell’esecuzione, dopo aver individuato la pena base, operato gli aumenti di pena per i reati satellite senza fornire alcuna motiva in ordine alla loro congruità e al rapporto di proporzione tra le pene, anc relazione agli altri illeciti accertati, tenuto conto, in particolare, del come correttamente eccepito dal pubblico ministero ricorrente, a fronte di pe di gran lunga diverse, è stato previsto un identico aumento di pena pari
mese di reclusione per ciascun reato.
Non solo, essendo stata applicata a COGNOME la recidiva prevista dall’art. già con la sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza in data 13 settembre 2016 irrevocabile il 3 ottobre 2016, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto, ai dell’art. 81 comma quarto cod. pen., determinare un aumento a titolo continuazione “in misura non inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave”, vale a dire in misura pari ad almeno sedici mesi e non quindici, come erroneamente deciso.
L’impugnata ordinanza, dunque, deve essere annullata, rinviando al giudice dell’esecuzione in diversa persona fisica, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 3/7/2013 – onde esprimere compiutamente le ragioni del trattamento sanzionatorio derivante dal riconoscimento del continuazione tra i reati in esame, alla stregua dei principi che si sono indic
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente alla misura della pena complessiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Cosenza.
Così deciso il 7 dicembre 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presidente