Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 15858 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15858 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 1309/2025
CARMINE RUSSO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORRE DEL GRECO il 26/04/1965
avverso l’ordinanza del 31/05/2024 del GIP TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG Che ha chiesto annullarsi con rinvio l’ordinanza impugnata ‘limitatamente alla determinazione della pena in aumento per la continuazione relativamente al reato giudicato con sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata in data 5 dicembre 2016’.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata nel preambolo il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, in accoglimento dell’istanza di NOME COGNOME ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati oggetto di quattro sentenze irrevocabili emesse:
dalla Corte di appello di Roma, in data 26.5.2022 (condanna alla pena di anni 5 mesi 9 di reclusione, per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, aggravata);
dal G.i.p. del Tribunale di Torre Annunziata, in data 5.12.2016 (applicazione ex art. 444 cod. proc. pen. della pena di anni 2 mesi 2 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 216, comma 1 n. 1, 219, comma 1, legge fall).
dal GIPdel Tribunale di Torre Annunziata, in data il 10.7.2018 (applicazione ex art. 444 cod. proc. pen. della pena di anni 1 mesi 8 di reclusione, per il reato di bancarotta fraudolenta aggravata, in aumento ex art. 81, secondo comma, cod. pen. con i reati già giudicati con la sentenza sub 2);
dal GUP del Tribunale di Roma, in data 26.10.2022 (condanna alla pena di mesi 4 di reclusione, per il reato di bancarotta fraudolenta aggravata quale aumento a titolo di continuazione con i fatti già giudicati con la sentenza sub 2).
La pena unica complessiva per il riconosciuto reato continuato Ł stata determinata in anni 9 mesi 3 di reclusione, così calcolati: pena base per i reati giudicati con la sentenza sub 1: anni 5 mesi
9 di reclusione; aumentata di anni 1 mesi 6 di reclusione per i fatti oggetto della sentenza sub 2 (anni 2 ridotta per rito), ancora aumentata di anni 1 mesi 8 di reclusione per i fatti giudicati con sentenza sub 3 (anni 2 mesi 6 ridotta per rito), ulteriormente aumentata di mesi 4 di reclusione per i fatti oggetto della sentenza sub 4 (mesi 6 di reclusione ridotta per rito).
Ricorre per Cassazione NOME COGNOME per il tramite del difensore di fiducia, articolando due motivi
2.1. Con il primo deduce, a mente dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen., violazione degli artt. 666, 671 cod. proc. pen., 81, 132 e 133 cod. pen.
Lamenta la mancata indicazione nel provvedimento impugnato del percorso logico giuridico seguito per determinare l’entità dei singoli aumenti per i reati satellite così da rendere possibile un controllo effettivo della dosimetria della pena.
2.2. Con il secondo deduce, a mente dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen., violazione degli artt. 666, 671 cod. proc. pen., 81, 132 e 133 cod. pen. anche in relazione al mancato scorporo dei reati già uniti sotto il vincolo della continuazione.
Il ricorrente deduce la mancata considerazione dei singoli aumenti per ciascun reato satellite, in quanto il giudice si Ł limitato a recepire gli aumenti già operati dai giudici della cognizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, che contesta in entrambi i motivi la determinazione del trattamento sanzionatorio, Ł fondato.
E’ ormai approdo pacifico della giurisprudenza di questa Corte di legittimità che il giudice dell’esecuzione, nel rideterminare la pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per piø violazioni già unificate a norma dell’art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione e individuare quello piø grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest’ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (da ultimo Sez. 1, n.17948 del31/01/2024, S., Rv. 286261 – 01, in precedenza Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275845; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259030; Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Conte, Rv. 248299; Sez. 1, n. 49748 del 15/12/2009, COGNOME, Rv. 245987- 01).
L’ordinanza impugnata non ha effettuato lo ‘scorporo’ nei termini appena chiariti avendo fatto esclusivo riferimento nel calcolo della pena complessiva unica per il reato continuato alle pene inflitte dalle sentenze oggetto della richiesta senza individuare per ogni reato satellite la correlata porzione di pena
E’, dunque, fondata la censura dedotta con il primo motivo.
Nell’eseguire il calcolo della pena del reato continuato nei termini appena evidenziati, il Giudice per le indagini preliminari si Ł limitato, per di piø, ad indicare i dati meramente numerici delle pene, erroneamente riferite alle singole sentenze e non ai singoli reati satellite, obliterando totalmente ogni motivazione sui criteri seguiti per commisurare gli aumenti applicati.
Pertanto, anche la denuncia del vizio motivazionale oggetto del secondo motivo Ł, fondata. Il provvedimento impugnato, sotto questo profilo, non Ł coerente rispetto all’orientamento ormai affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione cui «in tema di quantificazione della
pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice – in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. – Ł tenuto a motivare, non solo in ordine all’individuazione della pena-base, ma anche in ordine all’entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all’uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base» (fra le molte e le piø recenti, Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280216; Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, COGNOME, RV. 279316; principi recepiti ora, da Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269).
Da quanto esposto, consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio al giudice dell’esecuzione, in diversa composizione (Corte cost. n. 183 del 2013), perchØ proceda a nuovo giudizio che tenga conto, nella piø ampia autonomia decisionale, dei principi di diritto sopra ampiamente richiamati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma – ufficio G.i.p.
Così deciso il 14/03/2025.
Il Presidente NOME COGNOME