Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 32257 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 32257 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a PATERNO’ il 13/09/1952 avverso l’ordinanza del 25/02/2025 della Corte d’assise d’appello di Catania; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di Assise di appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, accogliendo l’stanza di applicazione della disciplina della continuazione, formulata nell’interesse di NOME COGNOME tra le sentenze di seguito indicate, ha calcolato la pena nella misura di anni 26, mesi 1, giorni 10 di reclusione e euro 2.800,00 di multa. In particolare, la continuazione Ł stata riconosciuta in relazione alle sentenze di seguito indicate:
1) sentenza della Corte di Assise di Catania del 10/10/1995 definitiva il 15/11/1995. per i reati di cui agli alit, 416 bis, commi l, 3 e 4 c.p. in Catania e provincia fino al novembre 1993 e successivamente, e 648 ter c.p. commesso il 22.9.1992; 2). sentenza del 12 novembre 2004 della Corte di appello di Catania, irrevocabile l’11.1.2005, per i reati di corruzione, turbata libertà degli incanti e falsità materiale, commessi nel settembre 1997 ed in epoca immediatamente successiva, nonchØ per il delitto di cui all’alt. 416 bis c.p., commesso in Catania e provincia dall’anno 1996; 3) sentenza della Corte di appello di Catania del 13.7.2012. irrevocabile il 27.11.2013. per il reato di cui all’alt. 416 bis, commi I, 3 e 4 c. p commesso in epoca antecedente e fino al maggio 2006, pena aggiunta in continuazione con quella di cui alla sentenza della Corte di Assise di Catania del 10.10.1995. 4) sentenza della Corte di Assise di appello di Catania del 16.12.2020, irrevocabile il 21.12.2021, per il reato di cui all’art. 416 bis, commi l, 4 e 6 c. p commesso dal 1° gennaio 2014 al 31 luglio 2016, di condanna alla pena di anni dodici di reclusione, rideterminata in continuazione con i fatti giudicati con sentenza della Corte di appello di Catania del 13.7.2012 (già in continuazione con i fatti di cui alla sentenza della Corte di Assise di Catania del 10. O. 1995); 5) sentenza della Corte di appello di Catania del 27.4.2021, in riforma della sentenza emessa l’11.3.2019 dal Tribunale di Catania, definitiva il 12.10.2021. per il reato di estorsione in concorso aggravata ex art. 7 L. n. 203/91, commesso in Catania nel 1998, con il riconoscimento del
vincolo della continuazione tra detto reato e quelli già giudicati con le sentenze della Corte di appello di Catania del 13.7.2012, irrevocabile il 27.11.2013, e della Corte di Assise di appello di Catania del 10.10.95, definitiva il 15/11/1995, ritenuto piø grave il reato oggetto di giudizio; 6) sentenza della Corte di appello di Catania del 26.6.2013, definitiva il 18.6.2021 per il reato di estorsione continuata e aggravata anche ex art. 7 L. n. 203/91, commesso in Paternò dal 1997 al giugno 1998.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, NOME COGNOME per il tramite dei difensori di fiducia, avv. NOME COGNOME e avv. NOME COGNOME deducendo, quale unico motivo, la violazione della legge penale, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 81, secondo comma, cod. pen.
In particolare, il ricorrente ha dedotto l’erroneità del calcolo operato dalla Corte di Assise di appello, in quanto sia nel delineare la pena del reato base, estorsione aggravata continuata, sia per indicare l’aumento della pena per un reato satellite consistente nel reato associativo, ha indicato lo stesso quantum di pena pari a 8 anni di reclusione. Piø specificamente, la difesa ha evidenziato che nel calcolare la pena base, relativa al reato di estorsione aggravata, nel provvedimento impugnato si indica la pena di anni 8 e mesi 1 e giorni 10 di reclusione e nel prosieguo del calcolo si aumenta la pena per il reato associativo di ulteriori anni 8, in tal modo contravvenendo a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l’aumento a titolo di continuazione deve calcolare un aumento di modesta entità rispetto al reato piø grave. Ad avviso della difesa, il Giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto operare un netto distinguo tra la pena prevista per il reato cd. base e l’aumento per ogni reato unito dal vincolo della continuazione.
In conclusione, il ricorrente ha eccepito che nel caso in esame mancherebbe tale distacco sanzionatorio, in violazione della disposizione di cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen. alla cui base vi Ł la ratio iuris di adattare la risposta sanzionatoria all’unicità del disegno criminoso, sicchØ il calcolo deve essere operato, non solo con elencazione di ogni singolo aumento, quanto con un computo che metta in evidenza la differenza sanzionatoria tra pena base e ogni singolo aumento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato, relativamente agli aumenti per la continuazione.
Deve rilevarsi che la Corte di Assise di appello, nell’operare il calcolo della pena, ha determinato la stessa indicando correttamente ogni singolo aumento compiuto in relazione allo specifico reato posto in continuazione. Infatti, riconosciuta la continuazione tra i reati oggetto delle sentenze di cui all’istanza difensiva, il Giudice dell’esecuzione ha specificamente dato conto dei diversi aumenti da applicarsi sulla pena base per il reato piø grave – individuato in quello di estorsione continuata e aggravata ai sensi dell’art art. 7 della legge n. 203 del 1991 – determinata in anni 8, mesi 1, giorni 10 di reclusione ed euro 1.600 di multa.
Tuttavia, a fronte della specifica indicazione dei singoli aumenti, il provvedimento censurato ha omesso di fornire le ragioni della misura degli stessi, spiegazione vieppiø necessaria lì dove, in relazione al reato associativo oggetto della sentenza n. 4, la misura dell’aumento Ł stata indicata in una pena pari a 8 anni di reclusione e, dunque, in una pena pari a quella determinata per il reato piø grave. Consegue, pertanto, da quanto evidenziato che il provvedimento censurato non ha correttamente applicato il principio affermato da Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME Rv. 282269 – 01, secondo cui in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato piø
grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena Ł correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene). (Conf. Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01).
Alla luce delle esposte considerazioni, si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata relativamente agli aumenti per la continuazione con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di Assise di appello di Catania.
P.Q.M.
Annulla l’0rdinanza impugnata relativamente agli aummenti per continuazione con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di Assise di appello di Catania. Così Ł deciso, 02/07/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME