Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7708 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7708 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CERVIA il 11/03/1965
avverso l’ordinanza del 16/07/2024 del GIP TRIBUNALE di FORLI’
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con ordinanza del 16 luglio 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza avanzata nell’interesse di NOME COGNOME volta all’applicazione della disciplina della continuazione tra i fatti giudicati dalle seguenti sentenze:
sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Ravenna il 04/10/2022, irr. il 17/02/2023;
sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Ravenna il 31/03/2023, irr. il 03/05/2023;
sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna il 21/07/2022, irr. il 17/10/2023;
sentenza ex art. -444 cod. proc. pen. emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Forlì il 29/09/2021, irr. il 14/12/2023;.
Il Giudice dell’esecuzione, riconosciuta la riconducibilità dei reati sopra indicati al medesimo disegno criminoso, ha rideterminato la pena finale in anni 12 e mesi 7 di reclusione ed € 53.889,00 di multa.
GLYPH Ricorre per cassazione NOME COGNOME per mezzo del difensore avv. NOME COGNOME che deduce un unico motivo con il quale lamenta violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen..
Ha errato il G.E. nell’effettuare i calcoli, dal momento che, dopo avere individuato la pena base, con riferimento alla sentenza sub 3), ha, per ciascuna sentenza posta in continuazione, rideterminato la pena (stabilendo una pena base e gli aumenti interni) per poi procedere ad un cumulo materiale delle pene. Il Giudice avrebbe invece dovuto scorporare tutti i fatti reato giudicati con le ulteriori sentenze, e stabilire per ogni reato l’aumento congruo per la continuazione.
Di fatto la pena come rideterminata è stata calcolata tenuto conto di quattro distinte pene basi che all’esito dei relativi aumenti e diminuzioni, sono state sommate tra loro.
Il Procuratore Generale, dott.ssa NOME COGNOME intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
La difesa del condannato ha depositato una memoria con la quale deduce quale nuovo motivo di ricorso la mancanza di motivazione in ordine agli aumenti a titolo di continuazione applicati, rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; richiamato il dictum di cui alla pronuncia delle Sez. Un. COGNOME, si duole la
difesa che il G.E. abbia omesso di rendere adeguata motivazione in ordine agli aumenti dei reati posti in continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Questa Corte ha affermato che il giudice dell’esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell’art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest’ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 5, n. 8436 del 27/9/2013, depositato il 2014, COGNOME, Rv. 259030). Ed inoltre ha affermato che il giudice dell’esecuzione deve dare conto dei criteri utilizzati nella rideterminazione della pena per applicazione della continuazione, in modo da rendere noti all’esterno non solo gli elementi che sono stati oggetto del suo ragionamento, ma anche i canoni adottati, sia pure con le espressioni concise caratteristiche dei provvedimenti esecutivi (Sez. 1, sentenza n. 23041 del 14/5/2009, COGNOME, Rv. 244115); specificando in particolare che detto giudice – in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. è tenuto a motivare, non solo in ordine all’individuazione della pena-base, ma anche in ordine all’entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all’uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena base (Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, COGNOME, Rv. 279316).
Sono, poi, intervenute le Sezioni Unite di questa Corte – Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269 – 01 – che, componendo un contrasto sul punto, hanno chiarito, sia pure con riferimento a un caso in cui veniva in rilievo la continuazione in sede di cognizione, che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino
rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operat surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Conf. Sez. U, n.7930/95, Rv.20154901).
Ciò premesso e passando al caso in esame, va osservato che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Porri non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra individuati.
Nell’operare il calcolo per la rideterminazione della pena, conseguente al riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto dell’istanza, il G.E. ha innanzitutto individuato la pena base in quella di anni 6 di reclusione ed C 30.000 di multa, di cui alla sentenza sub c); ha poi operato la rideterminazione delle pene per ogni sentenza posta in continuazione, stabilendo impropriamente, quanto ai reati giudicati con la sentenza sub a), una nuova autonoma rideterminazione, con individuazione di una pena base. Tali reati, tuttavia, a seguito del riconoscimento della continuazione ed individuazione della pena base in quella inflitta con la sentenza sub c), erano divenuti reati satellite, con la conseguenza che il G.E. avrebbe dovuto, per ognuno di essi, calcolare l’entità dell’aumento da porre in continuazione sulla già individuata pena base, motivando specificatamente su detta entità come sancito dalle citate sez. Unite COGNOME.
Ed infatti, il giudice dell’esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell’art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest’ultimo dal giudice, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1 n. 21424 del 19/03/2019, COGNOME, Rv. 275845), al fine di consentire il vaglio di congruità della pena concordata che lo stesso è tenuto ad effettuare.
Nel caso di specie, quindi, non risulta che la rideterminazione della pena a seguito del riconoscimento del beneficio de quo sia stato operato in modo corretto, con la conseguenza che il ricorso deve ritenersi fondato.
All’accoglimento del ricorso segue l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio sul punto evidenziato, al giudice dell’esecuzione in diversa composizione (sentenza Corte costituzionale n. 183 del 2013).
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente alla determinazione della pena complessiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2024.