Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20613 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20613 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/02/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 05/06/1992
avverso l’ordinanza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 14/11/2024, la Corte di appello di Roma quale giudice dell’esecuzione ha riconosciuto in favore di NOME COGNOME la continuazione tra i fatti oggetto della sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma in data 26/05/2020, irrevocabile dal 10/06/2021 e quelli oggetto della sentenza della Corte di appello di Roma in data 25/05/2023, irrevocabile dall’08/03/2024 e ha rideterminato la pena complessivamente inflitta in anni quindici di reclusione.
In entrambe le sentenze erano state accertate a suo carico condotte di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/90.
Il giudice dell’esecuzione aveva ritenuto piø grave la condotta di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90, oggetto della sentenza della Corte di appello di Roma in data 25/05/2023.
Aveva rideterminato la pena, muovendo dalla sanzione di anni dieci di reclusione per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90; ha poi ritenuto che «al netto della riduzione per il rito abbreviato, debba essere, ex art. 81 cpv. cod. pen., aumentata di anni uno di reclusione (anni uno e mesi sei ridotta per il rito abbreviato, pari a mesi due di reclusione per ciascuno) per i reati di cui ai capi 48, 52, 56, 58, 59 e 103 accertati con la sentenza del 26/05/2020 della Corte di appello di Roma, III sez. e di anni quattro per il reato sub capo 1) (anni sei di reclusione ridotta per il rito abbreviato) di cui alla medesima sentenza (art. 74, commi 1 e 3 d.P.R. 309/90) e così complessivamente anni quindici di reclusione».
I difensori di NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. e ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dell’ordinanza impugnata in relazione ai singoli aumenti operati a titolo di continuazione.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
Occorre premettere che, in base a quanto emerge dagli atti, l’odierno ricorrente era stato condannato nell’ambito di tre procedimenti:
la prima sentenza Ł stata emessa dalla Corte di appello di Roma in data 26/05/2020, irrevocabile dal 10/06/2021, e aveva ad oggetto il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90, contestato al capo 1, e una serie di condotte di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90, contestate ai capi 48, 52, 56, 58, 59 e 103; per questi fatti aveva riportato condanna ad anni dieci e mesi quattro di reclusione;
la seconda sentenza Ł stata emessa dalla Corte di appello di Roma in data 14/07/2020 e aveva ad oggetto due condotte di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90, contestate ai capi 8 e 76; per questi fatti aveva riportato condanna ad anni quattro e mesi tre di reclusione ed € 26.000,00 di multa;
la terza sentenza Ł stata emessa dalla Corte di appello di Roma in data 25/05/2023, irrevocabile dall’08/03/2024, e aveva ad oggetto una condotta di reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90; per questi fatti aveva riportato condanna ad anni dieci di reclusione.
La difesa ha rappresentato che in data 14/10/2022 la Corte di appello di Roma aveva già accolto un’istanza di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze sub 1 e sub 2, rideterminando la pena complessiva in anni undici e mesi due di reclusione.
Il provvedimento impugnato ha valutato un’ulteriore istanza di riconoscimento della continuazione relativa ai fatti oggetto della sentenza sub 3 e della sentenza sub 1. I fatti oggetto di quest’ultima sentenza, tuttavia, erano stati già avvinti in continuazione con gli altri di cui alla sentenza sub 2 e, nella determinazione degli aumenti, di questo dato il giudice dell’esecuzione non fa menzione.
Inoltre nel calcolo contenuto nel provvedimento impugnato il giudice dell’esecuzione indica come pena base quella inflitta con la sentenza sub 3 per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90 nella misura di anni dieci, poi indica, con riguardo alla sentenza sub 1, nella misura fissa di mesi due di reclusione l’aumento da applicare per i reati di cui ai capi 48, 52, 56, 58, 59 e 103, riportandosi alla misura indicata nella sentenza di cognizione e fissa poi in anni quattro l’aumento per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90, di cui alla sentenza sub 1, senza tuttavia spiegare le ragioni di tale proporzione rispetto al reato piø grave.
Insegna la giurisprudenza di legittimità che «in tema di reato continuato, il giudice dell’esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distinte condanne, ciascuna delle quali pronunciata per una pluralità di reati unificati a norma dell’art. 81, comma secondo, cod. pen., deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello piø grave ed infine operare, sulla pena che Ł stata inflitta per quest’ultimo, autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo» (Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, S., Rv. 286261 – 01).
Inoltre «in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice – in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. – Ł tenuto a motivare, non solo in ordine all’individuazione della pena-base, ma anche in ordine all’entità dei singoli aumenti per i reatisatellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all’uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base» (Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Rv. 280216 – 01)
Inoltre, per casi analoghi a quello oggetto del ricorso, Ł stato puntualizzato che «in tema di riconoscimento della continuazione “in executivis”, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l’aumento di pena inflitto in applicazione dell’art. 81 cod. pen., Ł soggetto alla riduzione premiale di cui all’art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine “al quantum”. (Fattispecie in cui la Corte, ha annullato, in parte, con rinvio l’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione, dal cui testo non era possibile accertare se, nella quantificazione dell’aumento della pena ai sensi dell’art. 81 cod. pen., si fosse tenuto conto della riduzione comportata dal rito abbreviato)» (Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021, De, Rv. 281617 – 01)
SicchŁ vanno innanzitutto individuati, tra tutti quelli avvinti nel medesimo disegno criminoso, i reati già giudicati nelle forme del rito abbreviato, va calcolato per ciascuno la quota di aumento, vanno sommati gli aumenti relativi ai soli reati giudicati con il rito abbreviato, e infine sulla pena risultante va applicata la riduzione predeterminata di un terzo per avere la misura di sanzione da aggiungere alle altre.
E difatti «l’ordine che il giudice deve seguire nelle operazioni di calcolo della pena, nel quale la diminuente del rito Ł successiva a tutte le altre, Ł funzionale ad un processo in cui sono stati giudicati tutti i reati riuniti per continuazione al fine di determinare una pena complessiva» (Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285865 in motivazione)
Alla luce di tali considerazioni appare evidente che la rideterminazione della pena, operata con il provvedimento impugnato, alla luce di tali direttive interpretative di carattere applicativo, risulta viziata per le seguenti ragioni:
A.rispetto alla pena base del reato piø grave di cui alla sentenza sub 3 (reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90, commesso tra novembre 2017 e aprila 2018) sono stati calcolati in aumento solo i reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90 ai capi 48, 52, 56, 58, 59 e 103 e il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90 al capo 1 della sentenza sub 1, senza includere nel calcolo le due condotte di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90, contestate ai capi 8 e 76 della sentenza sub 2, che dovevano già ritenersi avvinte nel medesimo disegno criminoso in unico reato continuato con quelli oggetto sub 2, come da ordinanza della Corte di appello in data 14/10/2022;
B.nel calcolo dell’aumento per i reati satellite si specifica la misura dell’aumento con la riduzione per il rito abbreviato, spettante al condannato in relazione alle condotte oggetto della sentenza sub 1, solo con riguardo a quelle di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90;
C.il calcolo in relazione alla riduzione per il rito non Ł comunque corretto perchØ si sarebbe dovuto procedere ad una rideterminazione della pena in aumento per ciascuno dei reati satelliti e ridurre per il rito il risultato della somma degli aumenti calcolati in relazione alle condotte giudicare con la sentenza sub 1, essendo stata emessa a seguito di giudizio abbreviato;
D.manca una specifica motivazione sui parametri di proporzionalità utilizzati in ordine al calcolo dell’aumento per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90 oggetto della sentenza sub 1, la cui misura Ł apoditticamente indicati.
L’ordinanza impugnata deve essere quindi annullata per nuovo giudizio nel quale si dovrà procedere a riformulare la ricostruzione del reato continuato ritenuto sussistente dal giudice dell’esecuzione e il giudice del rinvio in diversa composizione (Corte Cost. n. 183/2013), libero nell’esito, dovrà integrare il percorso motivazionale riparando alle carenze sopra enucleate in base ai criteri direttivi di legittimità sopra contestualmente richiamati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma.
Così Ł deciso, 05/02/2025 Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME