Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16840 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16840 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con decreto del 8 maggio 2023 il magistrato di sorveglianza di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile l’istanza di permesso premio presentata dal detenuto NOME COGNOME. In particolare, il magistrato ha ritenuto l’istanza preclusa dalla circostanza che il detenuto stia espiando reati ostativi di prima fascia e che egli non abbia allegato gli elementi prescritti dall’art. 4-bis ord. pen. per superare la preclusione normativa.
Con ordinanza del 20 ottobre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta ha respinto il reclamo.
Il Tribunale di sorveglianza ha respinto il reclamo, in quanto ha ritenuto che, a differenza di quanto sostenuto in esso, il condannato è ancora in espiazione per
reati ostativi, in quanto egli ha riportato condanna a 13 anni ed 8 mesi di reclusione per i reati di cui all’ad 416-bis cod. pen. e 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 e di 3 anni e 8 mesi di reclusione per il reato di cui all’ad. 7 I. 2 ottobre 1967, n. 895, per un totale di 17 anni e 6 mesi di reclusione; detraendo il presofferto di 9 anni 2 mesi e 5 giorni e la liberazione anticipata di 675 giorni, emerge che la pena per i reati ostativi non è stata ancora scontata, anche perché parte della pena era stata condonata ed il condono era da imputare alla pena per i reati non ostativi.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell’ad. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce violazione di legge e vizio di motivazione, evidenziando che il Tribunale di sorveglianza ha errato a calcolare la pena in espiazione per reati ostativi, perché ha considerato la pena inflitta per reati ostativi prima del riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto delle due sentenze n. 1 e n. 6 del cumulo, che ha ridotto il totale della pena inflitta per i reati ostativi a 13 anni ed 8 mesi reclusione; inoltre, il Tribunale ha errato nel calcolare il beneficio della liberazione anticipata riconosciuta al condannato, che è pari in realtà a 990 giorni; il Tribunale ha ancora errato nel considerare scontata mediante condono parte della pena per i reati non ostativi, atteso che il condono era stato, in realtà, revocato. Ne consegue che in definitiva, poiché il ricorrente deve scontare cerca 7 anni di reclusione per reati non ostativi e poiché l’attuale fine pena è fissato a maggio 2028, egli, in realtà, è ormai in espiazione soltanto per reati non ostativi.
Con requisitoria scritta, il AVV_NOTAIO Generale, AVV_NOTAIO, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso è fondato.
Dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere attesa la natura del vizio dedotto (Sez. U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), emerge che al n. 11 del certificato penale è riportata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 5 ottobre 2017, irrevocabile il 17 ottobre 2018, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli del 14 luglio 2015, che ha condannato COGNOME per i reati degli artt. 416-bis cod. pen. e 74 d.p.r. n. 309 del 1990, ritenuta la continuazione tra i reati, alla pena di 13 anni ed 8 mesi di reclusione “pena riderminata in continuazione che assorbe quella inflitta con la condanna della Corte di appello di Napoli del 30 giugno 2014”.
La condanna della Corte di appello di Napoli del 30 giugno 2014, unificata in continuazione, è quella riportata al n. 8 del certificato penale (sentenza della Corte
di appello di Napoli del 30 giugno 2014, irrevocabile il 10 febbraio 2016, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Napoli dell’8 luglio 2013), che ha condannato COGNOME per detenzione e porto illegale di armi a 3 anni e 8 mesi di reclusione ed euro 8.000 di multa.
Il riconoscimento della continuazione tra queste due condanne emerge anche dal provvedimento di unificazione di pene concorrenti, che pure è in atti.
Le due condanne unificate quoad poenam sono proprio le due condanne per i reati ostativi, riportate ai nn. 1 e 6 del cumulo, su cui il Tribunale di sorveglianza ha basato la propria decisione. La pena complessiva in espiazione per reati ostativi è pari, pertanto, a 13 anni ed 8 mesi di reclusione.
Non è, pertanto, esatta la considerazione della ordinanza impugnata, secondo cui il condannato sta espiando pena per reati ostativi per 17 anni e 6 mesi di reclusione, considerazione da cui il Tribunale ha tratto la successiva conclusione che la espiazione per reati ostativi allo stato non sia ancora terminata.
Ne consegue che, assorbiti gli ulteriori argomenti, il ricorso è fondato, e l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta.
Così deciso il 20 marzo 2024.