Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 43868 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 43868 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PADOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto MOLINO Procuratore PIETRO
che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicat quale la Corte di appello di Catania, in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di Cassazione, Sez.4, sentenza n.29045 del 15/06/2022, limitata mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 625 bis cod riconosciuto la suddetta attenuante ed ha condanNOME l’imputato alla pena di an reclusione e euro 267 di multa per il reato di cui all’art 624 bis cod. pen. aggra dell’art. 61 n.11 cod. pen.
Si premette che il giudice di primo grado aveva dichiarato l’estinzione del reato decorsi i termini di prescrizione. Il PM ha impugNOME la sentenza della Corte di ap annullata dalla Corte di legittimità,
2.11 ricorrente affida il ricorso a tre motivi.
2.1.Con il primo motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio della motiva ordine alla determinazione del trattamento sanzioNOMErio. Evidenzia il ricorrente che il indicato la pena irrogata come corrispondente al minimo edittale e, tuttavia contraddittorio e illogico, ha determiNOME il trattamento sanzioNOMErio in misura s minimo edittale vigente all’epoca dei fatti, risalenti al 2009, di un anno di reclu 309,00 di multa. Ed infatti ha determiNOME la pena base, già ridotta per effetto della dell’attenuante di cui all’art. 625 bis cod. pen. in regime di prevalenza con aggravante, in anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 400 di multa, riducendola d per le attenuanti generiche ad un anno di reclusione ed euro 267,00 di multa. Semb quindi, che la pena base sia stata determinata in misura prossima al massimo della pen prevista per il reato non aggravato e non nel minimo come affermato dal giudice. evidenzia il ricorrente che la Corte territoriale, pur riconoscendo l’attenuante di c bis cod. pen., ne ha sostanzialmente vanificato l’effetto sul piano sanzioNOMErio, ass pena base prossima al massimo edittale. È inoltre contrario alla logica ritenere che abbia da una parte quantificato la pena base di misura prossima al massimo edittale, e abbia riconosciuto l’attenuante con regime di prevalenza rispetto le aggravanti.
2.2.Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio della motivaz le ragioni già indicate, evidenziando anche il mancato riconoscimento dei benefici di le
2.3.Con il terzo motivo di ricorso solleva una questione di legittimità costituzion 157, comma 2, cod. pen., che stabilisce che, ai fini del calcolo della prescrizione d si debba tenere conto delle circostanze aggravanti o delle circostanze attenuanti Qualora si tratti di attenuanti con pena di specie diversa o effetto speciale, contemplata dall’ad 625 bis cod. pen. la norma non stabilisce alcuna disciplina, mentre no costituirebbe violazione del principio di legalità estendere la disciplina prevista dall’ 3 cod. pen. in modo che la diminuzione delle circostanze attenuanti ad effetto speciale
pena aumentata per le aggravanti ad effetto speciale. Ne segue pertanto che qualora dovesse considerarsi l’attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 625 bis cod. pen. il reato risulterebbe prescritto.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiar l’inammissibilità del ricorso.
4.11 ricorso è manifestamente infondato.
4.1. Con riferimento alle prime due doglianze, si premette che le determinazioni del giudic di merito in ordine al trattamento sanzioNOMErio sono insindacabili in cassazione ove sian sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione d sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale ha ritenu la circostanza attenuante di cui all’art. 625 bis cod. pen. prevalente alla contestata aggrava di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen., ha quindi determiNOME la pena base, già ridotta ai sensi d 625 bis cod. pen., in un anno e mesi sei di reclusione e applicato la diminuzione di un terzo sensi dell’ad 62 bis cod. pen. Il giudice a quo è quindi giunto alla pena finale di un anno di reclusione ed euro 267,00 di multa. Pertanto, il giudice di merito non ha assunto come pena base il minimo edittale, come afferma il ricorrente, affermando in modo esplicito di riten congrua una pena base più elevata in ragione della gravità del fatto e dell’intensità del dolo.
Si osserva, peraltro, che nella sentenza della Corte di appello di Catania n.274/2021 annullata dalla Corte di Cassazione, la pena finale era stata quantificata in anni due di reclus ed euro 534 di multa in quanto le attenuanti generiche erano ritenute equivalenti alla contesta aggravante di cui all’art 61 numero 11 cod. pen. e non era stata riconosciuta l’attenuante specia dell’art. 625 bis cod. pen. Pertanto, il giudice non era partito dal minimo edittale. Perta giudice a quo ha assunto la medesima pena base della sentenza impugnata cioè due anni di reclusione per cui non vi è violazione del divieto di reformatio in peius.
Né nel ricorso per cassazione il ricorrente aveva formulato doglianze inerenti al trattament sanzioNOMErio, e alla determinazione della pena base al minimo edittale, ma si era lamentato i ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze eterogenee (la prevalenza dell’aggravat sulle generiche).
4.2.Con riguardo al terzo motivo di ricorso, si osserva che la questione dell’affermazion della responsabilità è stata affrontata dalla sentenza della Corte di cassazione che ha dichiara ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen. la irrevocabilità della sentenza, rinviando per nuovo giudizio limitatamente ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante. Ne segue che la questione di legittimità costituzionale relativa al calcolo dei termini di prescrizione non è rilevante prescrizione non decorre.
5.11 ricorso, dunque, è inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000 n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato s “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che i ricorr
versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso all’udienza del 18/09/2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente