Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15075 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15075 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Schepis NOME, nato a Motta di Livenza il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/07/2023 della Corte d’appello di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che la Corte corre l’errore materiale consistito nell’indicazione in dispositivo della rapina di cu n), in luogo di quella di cui al capo al) e il rigetto, nel resto, del ricors
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello di Messina, pronuncian a seguito di annullamento con rinvio della Corte di cassazione (Sez. 2, n. del 02/03/2023, Mazzitello, non mass.) e chiamata ad emendare la violazione d divieto di reformatio in pejus, consistita nell’avvenuta irrogazione di un aumento
complessivo di pena, per la continuazione, maggiore di quello irrogato dal giudice di primo grado, rideterminava la pena irrogata all’imputato in relazione ai capi h) I), n), b), c), d), e), f), i), m), bl), cl) e dl), nella misura finale di d otto mesi di reclusione e 8.500,00 euro di multa, compresa la diminuzione per il rito.
L’imputato ha presentato ricorso, per il tramite dell’AVV_NOTAIO, deducendo due motivi.
2.1. Violazione degli artt. 627 e 597 cod. proc. pen., in relazione all determinazione della pena, avendo la Corte d’appello applicato l’aumento per la continuazione con riferimento al capo n) di imputazione (rapina) per cui l’imputato è stato assolto.
2.2. Omessa motivazione quanto all’aumento della pena per la continuazione in rapporto a ciascun reato, contravvenendo all’insegnamento di Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art. 23 comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e successive modificazioni, in mancanza di richiesta, nei termini ivi previsti, discussione orale, il AVV_NOTAIOuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Quanto al primo motivo di ricorso, vero è la Corte di appello di Messina, nella sentenza del 12/07/2021, aveva assolto l’imputato dalla rapina del capo n) dì imputazione.
Tuttavia, come rilevato dal AVV_NOTAIO nella requisitoria scritta, l’errore non ha avuto impatto sul trattamento sanzionatorio, posto che l’imputato era chiamato a rispondere – sempre a titolo di continuazione nel reato – altresì di una rapina (capo al) che, per contro, non compare nel dispositivo.
Deve pertanto ritenersi che i Giudici di secondo grado abbiano indicato per mero errore materiale la rapina di cui al capo n), anziché quella di cui al capo al)
Errore che è possibile correggere in questa sede ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen.
Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso, sebbene per ragioni per larga parte diverse da quelle dedotte nel ricorso.
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2.1. La Corte d’appello, alla luce della gravità dei fatti e della personalità d colpevole, gravato da numerosi precedenti penali, ha stimato equa la pena base per la rapina del capo a) in dieci anni di reclusione e 7.500 euro di multa, aumentandola di un terzo per la recidiva e portandola così a 13 anni e quattro mesi di reclusione e 10.000 euro di multa.
Quindi, ha aumentato detta pena di quattro mesi di reclusione e 250 euro di multa per ciascuna delle rapine di cui ai capi h), I), e n) e di mesi di reclusione e € 100 di multa per i reati di cui al capo b), c), d), e), f) m), bl), cl) e d1), calcolandola, quindi, complessivamente in sedici anni di reclusione e 12.750 euro di multa.
Infine, l’ha ridotta, in ragione del rito, a dieci anni e otto mesi di reclusi nonché 8.500 euro di multa.
2.2. Precisato che – salvo quanto specificato immediatamente di seguito – gli aumenti disposti per la continuazione risultano affatto contenuti e non richiedono, dunque, particolari oneri motivazionali (Sez. U., n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME), i capi c) e f) contemplano tuttavia reati puniti con la pena pecuniaria e cioè, rispettivamente, le percosse (art. 581 cod. pen.), in quanto di competenza del giudice di pace e punito ai sensi dell’art. 52, comma 2, lett. a), in relazion all’art. 63, d.lgs. 274 del 2000, e la rissa (art. 588 cod. pen.).
2.3. Tanto non preclude il riconoscimento della continuazione che, quale istituto di carattere generale, è applicabile in ogni caso in cui più reati siano st commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, anche quando si tratti di reati appartenenti a diverse categorie e puniti con pene eterogenee (Sez. U. n. 40983 del 21/06/2018, COGNOME, Rv. 273751).
Tuttavia, come puntualizzato dalle Sezioni Unite appena citate, in tal caso, l’aumento di pena per il reato “satellite” – da effettuare secondo il criterio del pena unica progressiva per “moltiplicazione” – deve rispettare il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena prevista per il reato “satellite”, nel senso che l’aumento della pena detentiva del reato più grave deve essere ragguagliato alla pena pecuniaria ai sensi dell’art. 135 cod. pen.
Ciò premesso, questa Corte, ritiene superfluo il rinvio e provvedendo, sulla base delle statuizioni dei giudici di merito, alla rideterminazione della pena ai sensi degli artt. 620, lett. I) e 621 cod. proc. pen., fissa nella misura di giorni tr reclusione e 100,00 euro di multa – ben inferiore a quella prevista dal giudice di appello – l’aumento per la continuazione in rapporto a ciascuno dei reati di cui ai capi c) ed f), con conversione della pena detentiva nella multa pari a 750,00 euro per ciascuno reato.
Giunge, per tal via, ad una pena complessiva di anni quindici, mesi die 14.250 euro di multa che, ridotta di un terzo in ragione del rito, condu rideterminazione finale della stessa in dieci anni, sei mesi, venti giorni euro di multa.
4. Il ricorso è rigettato nel resto.
P.Q.M.
Corretto l’errore che figura nella sentenza impugnata, sostituen riferimento al reato sub n) con il riferimento al reato sub al), annulla senz detta sentenza limitatamente alla pena imputabile ad aumento per continuazione, rideterminando la pena complessiva in anni dieci mesi sei e gi venti di reclusione ed euro 9.667 di multa. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 06/03/2024