Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 31155 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 31155 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lettersent4 le conclusioni del PG, ésc- 525 ‘` GLYPH J·c GLYPHC:5: ‘(:)
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, h accolto la richiesta di NOME COGNOME di riconoscimento della continuazione ex 671 cod. proc. pen tra i reati separatamente giudicati in sede di cognizione.
Ha, quindi, individuato la pena più grave in quella relativa al reato trasporto, detenzione e cessione di un quantitativo imprecisato di cocaina e associazione allo scopo di commettere più reati in materia di stupefacenti irrogata con sentenza della Corte di appello di Torino del 15 ottobre 201 irrevocabile il 22 aprile 2021, per la quale è stata indicata la pena finale di anni di reclusione e euro 1.000,00 di multa.
Applicato l’aumento per la continuazione con riguardo alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari in data 19 ottobre 2012, irrevocabile ottobre 2013, che ha quantificato – avuto riguardo alla diminuente per patteggiamento – in un anno, sei mesi e venti giorni di reclusione, rideterminato la pena complessiva unica in dodici anni, sei mesi e venti giorni reclusione.
Avverso detta l’ordinanza ricorre NOME COGNOME, per il tramite del difenso di fiducia, AVV_NOTAIO, e deduce, con un unico motivo, il vizi motivazione in punto di parametrazione dell’aumento della pena ai sensi dell’ar 81 cod. pen.
Il Giudice, nel determinare la pena complessiva unica dodici anni, sei mesi venti giorni di reclusione, avrebbe violato il disposto della richiamata disposiz normativa, poiché ha omesso di fornire adeguata motivazione sull’entità dell’aumento operato ai sensi dell’art. 81 cod. pen., in violazione dei ca ermeneutici che regolano la materia.
Segnala che la sentenza della Corte di appello di Torino del 15 ottobre 2019 nel confermare il trattamento sanzionatorio del Giudice di primo grado, avev calcolato la pena complessiva partendo dalla pena base di dieci anni reclusione, per il più grave reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del aumentata di sei mesi di reclusione per ciascun dei reati satellite, integra violazione dell’art. 73 d. P.R. n. 309 del 1990.
Il Giudice dell’esecuzione, senza tener conto di tale proporzione, parametrato l’aumento per la continuazione in executivis in un anno, sei mesi e venti giorni di reclusione, così discostandosi immotivatamente dalla congru parametrazione dei Giudici di merito.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 9 febbraio 2024, ha chiesto la declar d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte, ti re (el Li g vvakulo GLYPH 1.104 rt’Ko DR,U,A epwl wu ryz to
La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, in tema di re continuato, il giudice dell’esecuzione, ove debba procedere alla rideterminazio della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati, con sente ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell’art. 81 cod. deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riu in continuazione, individuare quello più grave – cioè, ai sensi dell’art. 187 att. cod. proc. pen., quello per il quale è stata inflitta la pena più grave successivamente, sulla pena come determinata per quest’ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, 21424 del 19/03/2019, COGNOME, Rv. 275845; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259030; Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, COGNOME, Rv. 248299).
Si è inoltre specificato che, nello svolgimento di tale operazione, il giud titolare del potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagl 132 e 133 cod. pen., è tenuto a motivare, non solo in ordine all’individuazi della pena base, ma anche in ordine all’entità dei singoli aumenti per i satellite, ai sensi dell’art. 81, secondo comma, cod. pen., così da re concretamente possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridi seguito nella determinazione della pena, non essendo all’uopo sufficiente semplice rispetto del limite legale del triplo della pena base (Sez. U. n. 4712 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269; Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216).
Infine, si è chiarito che quando, operata la scelta della pena base rispetto dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., il giudice intenda conf l’entità degli aumenti quantificati in sede cognizione per i reati già consi satellite rispetto a quello più grave, in relazione a cui è stata individuata base (conferma in sé rispettosa del limite affermato da Sez. U, n. 6296 d 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735 – 01), può farlo motivando sul punto anche con il richiamo delle ragioni che avevano fondato la medesima dosimetria in sede cognitiva.
Nel caso che ci occupa, il giudice dell’esecuzione non ha fatto buo governo di detti principi.
Ha, invero, assunto come pena base l’intera pena inflitta con la senten della Corte di appello di Torino irrevocabile il 22 aprile 2021 (e ha omesso anc qualsiasi richiamo alla motivazione del giudice di cognizione sul punto), laddo avrebbe dovuto assumere quella inflitta per il singolo reato più grave, stabil poi autonomamente, con adeguata motivazione, l’entità degli aumenti da applicare agli altri reati.
Gli svolti rilievi impongono, dunque, di annullare l’ordinanza impugnata con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione (cfr. Corte cost., sent. n. 183 del 2013), per il corrispondente nuovo esame, nel rispetto dei principi di di indicati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Torino.
Così deciso il 29 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente