Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10132 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10132 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI LECCE nel procedimento a carico di: COGNOME nato a LECCE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a LECCE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2023 del TRIBUNALE di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta presentata – ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con nnodif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 – dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato con le statuizioni conseguenziali;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 9 giugno 2023 il Tribunale di Lecce è stata affermata responsabilità:
di NOME COGNOME per i delitti aggravati di furto in abitazione (capo 1. – artt. 61, comma 1, n. 5 e 11 cod. pen., commesso nel mese di luglio del 2017), furto in abitazio e tentato furto aggravato (capo 2. – artt. 81 cpv., 624-bis, 61, comma 1, nn. 5 e 11, no artt. 56, 624, 625, comma 1, n. 7, 61, comma 1, nn. 5 e 11, cod. pen., commessi nel mese di agosto del 2017);
di NOME COGNOME e NOME COGNOME per il delitto aggravato di tentato furt abitazione (capo 3. – artt. 110, 56, 624-bis, 61, comma 1, n. 11 cod. pen., commesso n mese di settembre del 2017).
Il Tribunale, concesse a entrambe le imputate le circostanze attenuanti generiche co giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti di cui all’art. 61, comma 1, nn. 5 e 11 cod e alla «continuazione per la sola» NOME COGNOME, le ha condannate alla pena di un anno d reclusione ed euro quattrocento di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
Avverso la sentenza di primo grado, il Procuratore generale della Repubblica presso l Corte di appello di Lecce ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo ( seguito esposto nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), con il denunciato la violazione degli artt. 624-bis, 625, 133 e 81 cod. pen., in quanto la pena irr sarebbe illegale siccome inferiore a quella minima applicabile ratione temporis; e, quanto a NOME COGNOME, condannata per più condotte commesse in esecuzione del medesimo disegno criminoso, sarebbe stata determinata in maniera «onnicomprensiva» senza che consti la corretta applicazione degli artt. 81 e 133 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in relazione a NOME COGNOME. È, invece, fondato – nei ter di seguito esposti – con riferimento a NOME COGNOME.
La prospettazione della Parte pubblica ricorrente è manifestamente infondata con riguardo a NOME COGNOME. Ella è stata ritenuta responsabile del solo delitto di cui al c commesso nel settembre del 2017; e il Tribunale ha stimato le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti. Invero:
ai sensi dell’art. 624-bis, comma 4, cod. pen. – aggiunto dall’art. 1, comma 6, lett. c), della legge 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, e dunque vigente all’epoca del fatto – «le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all’articolo 625, non possono esse ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette circostan aggravanti»;
la pena per l’ipotesi tentata in questione deve determinarsi alla luce dello spazio ed posto dall’art. 624-bis, comma 3, cit., nel testo vigente dalla stessa data (ex art. 1, comma 6, lett. b), I. n. 103/2017), ossia la reclusione da quattro a dieci anni e la multa da eur euro 2.000 (non venendo in rilievo le pene detentive più elevate previste dall’art. 5, comm lett. b), della legge 26 aprile 2019, n. 36, ossia la reclusione da cinque a dieci anni e l da euro 1.000 a euro 2.500, come invece prospettato dal Procuratore generale distrettuale);
dunque, la pena minima che nella specie può irrogarsi – alla luce della riduzio massima di due terzi prevista dall’art. 56, comma 2, cod. pen. – è un anno e quattro mesi reclusione e 309 euro di multa, passibile della riduzione fino a dieci mesi e venti gio reclusione ed euro 206 di multa in virtù delle riconosciute circostanze attenuanti generiche
Ne deriva che la pena irrogata (un anno di reclusione ed euro quattrocento di multa) no è illegale, ipotesi che ricorre quando essa non corrisponde, per specie ovvero per quantità, quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in questione, così collocand di fuori del sistema sanzionatorio delineato dal codice penale, da distinguersi dalla p meramente illegittima perché determinata in violazione di legge (cfr. Sez. U, n. 877 14/07/2022 – dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 – 01; Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 – 01; Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279348; Sez. U. n. 40986 del 19/07/2018, P., Rv. 273934; Sez. U., n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli Rv. 264205).
NOME COGNOME è stata invece ritenuta responsabile di tutti i delitti aggra imputazione, commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso. Il Tribunale non ha indicato in alcun modo il reato più grave; ha stimato equivalenti le circostanze attenu generiche (da ritenersi riconosciute per tutti i reati: cfr. Sez. U, n. 47127 del 24/06 COGNOME, Rv. 282269 – 01, che richiama Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, COGNOME, Rv. 255347 – 01) oltre che con le aggravanti anche con la continuazione, il che è ovviamente non consentito (dato che l’aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen. attiene ad autonomi reati e non può essere oggetto del giudizio di bilanciamento). Deve, inoltre, rilevarsi che il già rich disposto dell’art. 624-bis, comma 4, cod. pen. può operare solo per il reato di cui al cap ma non per i rimanenti furti in abitazione ascritti all’imputata, poiché commessi anteriorme all’entrata in vigore della novella del 2017, il 3 agosto dello stesso anno (il che è a dirs per quello di cui al capo 2., il cui tempus è stato genericamente indicato nel mese di agosto 2017).
Ciò posto:
a. per i furti in abitazione pluriaggravati di cui ai capi 1. e 2. la pena edittale prevista anteriormente alla più volte richiamata novella del 2017, ossia la reclusione da t dieci anni e la multa da euro 206 a euro 1.549; il Tribunale, con riguardo allo spazio edit ha fatto riferimento alle pene anteriori alla modifica normativa del 2019, pure già richiam senza alcuna specificazione; in forza del giudizio di equivalenza tra aggravanti e circosta
attenuanti generiche – che per essi, come esposto, può compiersi – la pena edittale de individuarsi nella reclusione da uno a sei anni e nella multa da euro 309 a 1.032;
b. inoltre, occorre considerare che la contestazione di cui al capo 2. contempla pure u ipotesi di tentato furto aggravato, per cui è stata resa condanna, e che dovrebbe pure esse considerato nella determinazione della pena ex art. 81, comma 2, cod. pen.;
c. infine, occorre considerare che NOME COGNOME è stata condannata anche per il tentativo di furto in abitazione aggravato (capo 3.), il cui spazio edittale (alla stessa stregua di già rilevato per la coimputata) va da un anno e quattro mesi di reclusione e 309 euro di mu a sei anni e otto mesi di reclusione ed euro 1.333,33 (in forza del disposto dell’art. 56, c 2, cit.), da ridurre fino a un terzo ex art. 624 -bis, comma 4, cod. pen. in virtù delle circostanze attenuanti generiche (dunque, in uno spazio compreso tra dieci mesi e venti giorni di reclusio ed euro 206 di multa e quattro anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione ed euro 888,8
Ne deriva che la pena detentiva irrogata a NOME COGNOME, pari a un anno di reclusione non può dirsi legale, poiché inferiore a quella minima che poteva esserle irrogata (cfr. retro, sub a.) dato che, «in tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in ast in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all’eventuale giudizio di comparazione esse» (Sez. U, n. 25939/2013, cit; cfr. pure Sez. U, n. 47127/2021, cit.), e dovendosi opera nella specie gli aumenti ex art. 81, comma 2, cit. E anche in relazione alla pena pecuniaria l’impugnazione deve essere accolta perché, oltre a non constare in alcun modo come sia stata determinata (alla luce di quanto sopra esposto), le circostanze attenuanti generiche sono sta bilanciate «con la continuazione», il che è dirimente.
Si impone, allora, l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al trattament sanzionatorio, nei confronti di NOME con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Le (in quanto il presente ricorso è stato proposto avverso una sentenza non appellabile: art. 5 comma 1, cod. proc. pen.; cfr. Sez. 6, n. 18114 del 24/03/2021; Marzioni, Rv. 281500 – 01)
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.G. nei confronti di COGNOME NOME.
Annulla la sentenza impugnata plimitatamente al trattamento sanzionatorio nei confronti di NOME con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce, in diversa persona fis Così deciso il 28/11/2023.