Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 43723 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 43723 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il 21/06/1978
avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG , in persona del Sostituto Procuratore NOME
COGNOME
che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Termini Imerese di condanna, ex art. 442 cod. proc. pen., di NOME COGNOME in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. 110, 61 n. 7 e 11, 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen., commesso in Bagheria, Trabia, Altavilla Milicia e Casteldaccia fino al 14 gennaio 2014 (capo 1), al reato di cui agli artt. 110, 81, 61 n. 11, 640 comma 2 n. 1 cod. pen., commesso in Bagheria e Bolognetta fino al 24 gennaio 2014 (capo 2), al reato di cui agli artt. 110, 81, 61 n. 7, 640 comma 2 n. 1, cod. pen., commesso in Altavilla Milicia fino al 24 gennaio 2014 (capo 3), alla pena di anni 2 mesi 4 di reclusione e euro 400,00 di multa, previo riconoscimento del vincolo della continuazione e delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva.
COGNOME è stato ritenuto responsabile, nella qualità di dipendente del consorzio RAGIONE_SOCIALE, del delitto di furto per essersi impossessato di un quantitativo giornaliero di oltre cento litri di gasolio, sottratti dai mezzi di racco dei rifiuti in uso a comune di Bagheria, e di due distinti delitti di truffa in dan dello stesso comune, connessi alla falsa rappresentazione della effettuazione di lavoro straordinario e alla falsa rappresentazione di rifornimenti di carburante mai avvenuti.
2. Avverso la sentenza& il ricorrente ha proposto ricorso con proprio difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena. La Corte di appello, in replica alla censura relativa alla eccessività della pena, aveva ritenuto giustificato, in ragione della gravità del fatto, il discostamento di soli 6 mesi da minimo edittale, assumendo che la pena posta alla base del calcolo fosse quella della fattispecie di furto aggravato, da 2 a 6 anni di reclusione. In realtà il Giudic di primo grado aveva ritenuto più grave il delitto di furto pluriaggravato (capo 1) e, dopo aver riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva -, aveva determinato la pena base in anni 2 e mesi 6 di reclusione, a fronte della forbice edittale prevista dall’art. 624 cod. pen. da 6 mesi a 3 anni, sicché il discostamento non avrebbe dovuto essere ritenuto minimo. La Corte, dunque, non aveva applicato correttamente i principi che disciplinano il giudizio di bilanciamento di cui all’art. 69 cod. pen.: in ossequio a quanto previsto dall’art. 69, comma 3, cod. pen., la pena base sulla quale operare l’aumento per i reati satelliti avrebbe dovuto essere individuata in quella di cui all’art. 624 cod. pen.
Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto NOME COGNOME ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
4.11 ricorso deve essere accolto in quanto fondato il motivo.
5. Secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. ovvero richiama la gravità del reato o capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197).
A questo proposito la giurisprudenza ha anche specificato che la pena media edittale non deve essere calcolata dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288).
La Corte di appello, nel motivare la conferma del trattamento sanzionatorio deciso dal primo giudice, ha indicato lo scostamento dal minimo edittale operato dal giudice di primo grado rispetto alla pena edittale di soli 6 mesi.
Invero, il giudice di primo grado, indicato come più grave il delitto di furto pluriaggravato di cui al capo 1), dopo aver riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva, aveva individuato la pena per tale delitto su cui operare gli aumenti per la continuazione con i reati satelliti in anni 2 e mesi 6 di reclusione. La Corte di appello non ha tenuto conto che, per effetto del bilanciamento in termini di equivalenza ex art. 69. comma 3. cod. pen. fra circostanze aggravanti ed attenuanti, il loro peso si elide e la pena concreta deve, dunque, essere determinata nell’ambito della forbice edittale pervista per il reato non aggravato, ovvero, nel caso in esame, nell’ambito della forbice edittale compresa fra 6 mesi e 3 anni prevista per il furto semplice dall’art. 624 cod. pen.
Così individuati i termini del calcolo, l’ individuazione della pena base di anni 2 mesi 6 di reclusione è al di sopra della media edittale ed è, anzi, prossima al massimo. La Corte, dunque, ha adottato una motivazione, da un lato, contraddittoria, in quanto ha qualificato lo scostamento dal minimo edittale come minimo, e dall’altro, carente, in quanto non ha compiutamente indicato le ragioni di tale determinazione, così come previsto dalla giurisprudenza sopra richiamata.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo.
Ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen. si deve dichiarare la irrevocabilità sentenza in ordine alla affermazione della responsabilità dell’imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo. Visto l’art. 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità sentenza in ordine alla affermazione della penale responsabilità dell’imputato.
Così deciso in Ro a il 31 ottobre 2024
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