Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2569 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2569 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a COSENZA il 07/09/1992
avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato i intestazione;
Ritenuto che:
la prima parte del motivo, dedicata al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è inammissibile per difetto del requisito della specificità d di impugnazione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823), atteso che il motivo non si confronta con il percorso logico del provvediment impugnato che ha ritenuto che le violazioni alle misure di prescrizione di cui è stato rite responsabile l’imputato abbiano integrato una offesa non tenue per l’orario ed il luogo in cu stesso è stato trovato fuori casa, argomento su cui il ricorso non prende posizione;
la seconda parte del motivo, dedicata al trattamento sanzionatorio, ed in particolare al rideterminazione della pena per effetto del riconoscimento in appello della continuazione co altra sentenza di condanna già passata in giudicato, è manifestamente infondata, in quanto:
il giudice di primo grado aveva calcolato la pena nel seguente modo: pena base 1 anno, riduzione per attenuanti generiche: 8 mesi; aumento per la continuazione interna (per l’ipotesi poi stralciata in appello): 9 mesi;
il giudice di appello, riconosciuta la continuazione esterna con fatto già giudicato, ricalcolato la pena nel seguente modo: pena base 1 anno, riduzione per attenuanti generiche: 9 mesi; aumento per continuazione esterna: 9 mesi;
il ricorso deduce che la riduzione per attenuanti generiche era stata di quattro mes in primo grado e diventa di tre mesi in appello, ma la deduzione è manifestamente infondata, perché all’evidenza l’indicazione nella sentenza di appello di mesi 9, anzich mesi 8, quale pena calcolata all’esito della riduzione per le attenuanti generiche è errore materiale del passaggio intermedio del calcolo, atteso che qualora il giudice appello avesse realmente determinato la pena a seguito della riduzione per le attenuanti in 9 mesi, poi non avrebbe potuto aumentare neanche di un giorno per la continuazione; la motivazione della sentenza di appello va, pertanto, corretta ex art 619 cod. proc. pen. nel senso che dove è scritto che a seguito della riduzione per le attenuanti generiche la pena inflitta all’imputato è di mesi 9 di reclusione deve legge mesi 8 di reclusione;
il ricorso deduce che la continuazione esterna è stata calcolata trasformando la pena dell’arresto inflitta nella precedente sentenza di condanna nella pena della reclusione ma la deduzione è manifestamente infondata in quanto in contrasto la giurisprudenza di legittimità che ritiene che, quando “in tema di concorso di reati puniti con sanzi eterogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo de continuazione, l’aumento di pena per il reato “satellite” va effettuato secondo NOME
della pena unica progressiva per “moltiplicazione” (…) (Sez. U, Sentenza n. 40983 del 21/06/2018, COGNOME, Rv. 273751)
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 dicembre 2024.