Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 22327 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 22327 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a TRIGGIANO il 19/09/1978
avverso la sentenza del 07/11/2023 della Corte d’appello di Bari;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 19/09/2019 il Tribunale di Bari aveva riconosciuto NOME COGNOME (unitamente a NOME COGNOME) responsabile del delitto di tentata estorsione in concorso e, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata aggravante, l’aveva condannato alla pena di anni 3 e mesi 5 di reclusione ed euro 1.000 di multa, oltre al pagamento delle spese
processuali, applicando la conseguente pena accessoria dell’interdizione per cinque anni dai pubblici uffici;
la Corte d’appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto le già riconosciute circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, rideterminando così la pena in anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 800 di multa, con revoca della pena accessoria;
ricorre per cassazione NOME COGNOME tramite il difensore che deduce violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 62 -bis, 69 e 133 cod. pen.: rileva, infatti, che la Corte d’appello, pur avendo ritenuto necessaria la revisione del trattamento sanzionatorio con la riduzione della pena per le generiche nella misura di un terzo, di fatto ha invece operato un abbattimento inferiore rispetto a quella che sarebbe risultata dall’applicazione della pur prevista riduzione;
la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il Tribunale di Bari, nel riconoscere la penale responsabilità di NOME COGNOME per il delitto di tentata estorsione, l’aveva tuttavia ritenuto meritevole delle circo s tanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata e pur ritenuta aggravante.
Con l’atto d’appello, la difesa aveva formulato censure sia in punto di responsabilità che sul trattamento sanzionatorio; la sentenza d’appello, preso atto della GLYPH rinuncia GLYPH dell’imputato, GLYPH ritualmente formalizzata, ai GLYPH motivi sulla responsabilità, ha spiegato che “… la resipiscenza dimostrata con la rinuncia ai principali motivi d’appello consente, previo giudizio di prevalenza delle già concesso attenuanti generiche sulla contestata aggravante, di rideterminare la pena in anni due, mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa” (cfr., pag. 7 della sentenza impugnata) che ha determinato nel seguente modo: “pena base per il più grave reato, anni cinque di reclusione ed euro 1.500 di multa, ridotta di un terzo per il tentativo ad anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 1.000 di multa, ridotta di un terzo ex art. 62-bis ad anni due, mesi cinque di reclusione ed euro 800,00 di multa, aumentata ex art. 81 c.p. ad anni due, mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa” (cfr., ivi).
Com’è facilmente verificabile, il calcolo della pena finale, così eseguito, è
tuttavia errato: la riduzione di un terzo sulla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 1.000 di multa doveva infatti portare alla pena finale dì anni
due, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 667 di multa.
3. Ed è in questi termini, prendendo atto dell’errore in cui sono incorsi i giudici di secondo grado, che, con riguardo a questo specifico aspetto, la sentenza
va annullata senza rinvio ben potendo la pena essere rideterminata direttamente da questa Corte ai sensi dell’art. 620, lett. l) cod. proc. pen. (cfr., in tal senso
Sez. 6, n. 15157 del 20/03/2014, COGNOME, Rv. 259253 – 01 <,
Sez. 5, n. 6782 del 06/12/2016, dep. 13/02/2017, COGNOME, Rv. 269450 – 01;
Sez. 2, n. 4594 del 17/01/2018, Cantile, Rv. 272019 01;
Sez. 6, n. 12391 del 18/01/2018, COGNOME, Rv. 272458 01;
Sez. 6, n. 31921 del 11/06/2024, COGNOME, Rv. 286852 – 01).
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in anni 2 mesi 2 di reclusione ed euro 667,00 di multa.
Così è deciso, 14/05/2025
Il C GLYPH
estensore
PI GLYPH
NOME
Il Presidente
NOME COGNOME