Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 34039 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 34039 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Manduria il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Manduria il DATA_NASCITA
avverso
la sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, del 17 gennaio 2024 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME;
sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per la reiezione dei ricorsi sentito il difensore della parte civile, che ha chiesto la conferma della decisione appellata condanna del ricorrente alle spese del grado;
sentito il difensore dei due ricorrenti, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento dei rico
RITENUTO IN FATTO
Con due ricorsi predisposti dal medesimo difensore, NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME hanno impugnato la sentenza descritta in epigrafe con la quale la Corte di appello di Lecce, sezion distaccata di Taranto, ha confermato la condanna resa ai danni dei suddetti dal Tribunale d Taranto, per averli ritenuti responsabili dei fatti agli stessi ascritti in concorso e segnat
per intralcio alla giustizia ex art 377 in relazione all’ad 372 cod. pen. e lesioni queste ultime assorbita la contestazione ex art 611 cod. pen. in origine contestata al capo a).
In entrambi i ricorsi e con censure dal tenore identico, si contesta violazione di leg vizio di motivazione in relazione:
al giudizio prognostico con il quale è stata disattesa la richiesta della difesa di applic ai due imputati della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, valutazione resa sment in radice le ragioni sottese alla riforma della disciplina delle pene sostitutive intr legge n. 150 del 2022 alla luce di un giudizio di inaffidabilità dei ricorrenti meramente presuntiv
alla misura della pena irrogata, erroneamente ritenuta dalla Corte del merito no suscettibile di valutazioni migliorative rispetto alla determinazione resa in primo grado per attestata nel minimo edittale, aspetto smentito dallo scrutinio del computo reso dal pri giudice;
al giudizio speso nel confermare la recidiva, reso senza indicare le ragioni per le qua fatti a giudizio sarebbero espressione della maggiore colpevolezza o di una più marcata pericolosità dei due imputati alla luce delle precedenti condanne.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato limitatamente alla misura della pena irrogata per il reato ritenuto grave, che va rideterminata nei termini precisati di seguito.
Sono invece inammissibili le altre censure proposte dal ricorso.
2.Rispetto al tema della negata sostituzione della pena detentiva irrogata con il lavoro pubblica utilità, sollecitata dai due imputati con i motivi di appello, in disparte i pregiudiziale relativo al mancato riscontro di una apposita procura speciale in tale senso conferi dai due appellanti al difensore quanto al necessario consenso espresso che nel caso deve supportare la relativa richiesta, ritiene la Corte che non meriti censura la valutaz prognostica resa sul tema dai giudici del merito.
2.1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte – che va ribadito anche a seguito delle modifiche apportate all’istituto dalla riforma apportata con il d.lgs. n. 150 del 202 richiesta di sostituzione della pena detentiva avanzata dall’imputato è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l’osservanza dei criteri di c all’art. 133 cod. pen. (richiamato dall’ari 58 della legge 689 del 1981 attualmente vigent prendendo in considerazione, tra l’altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta conda e la personalità del condannato (Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Rv. 263558; Sez. 2, n. 25085 del 18/06/2010, Rv. 247853; Sez. 2, n. 5989 del 22/11/2007, dep. 2008, Rv. 239494).
Come di regola accade allorquando il giudice di merito è chiamato a svolgere valutazioni discrezionali di tipo prognostico alla luce dei parametri indicati nell’art. 133 cod. pe
conclusione raggiunta, se adeguatamente motivata, si sottrae ad ogni sindacato in sede di legittimità. E la puntualità del motivare non presuppone necessariamente lo s argomentato di tutti i parametri contemplati nella suddetta previsione, potendo la discrezionali del giudice venire esercitata motivando sugli aspetti ritenuti decisivi in proposito: il giudi coerenza, dovrà ritenersi in questa sede incensurabile se, per la indiscutibile pregnanza e forz persuasiva, l’elemento addotto a sostegno della conclusione assunta possa ritenersi idoneo ad esaurire in modo non illogico il giudizio prognostico di che trattasi (in termini, da u Sez. 3 n. 9708 del 16/02/2024, 2024, Rv. 286031).
2.2.Nel caso, la Corte del merito è pervenuta ad un giudizio di inidoneità rieducativa dell pena sostitutiva sollecitata dalle istanze difensive alla luce delle connotazioni proprie personalità criminale dei ricorrenti, desunta non tanto e solo in ragione della rilevanza dei rel precedenti, per quanto coerentemente valorizzati per numero e disvalore oggettivo; ma anche e soprattutto facendo leva sulla continuità criminale mostrata dai due imputati, ribadita lun un arco temporale tutt’altro che indifferente, pur a fronte dei benefici accordati per alcune d condanne (la sospensione condizionale della pena riconosciuta da alcune sentenze relative ai detti precedenti) e malgrado l’applicazione di una misura di prevenzione personale – per NOMEe un periodo di restrizione detentiva, per COGNOME. Aspetti, questi, rimasti ininfluenti riscontrata reiterazione delle condotte delittuose loro riferibili, realizzate in termini di una più crescente pericolosità, puntualmente corroborata anche dai fatti a giudizio.
Tali indicazioni argomentative, oltre ad essere in linea con le indicazioni normative riferimento, danno adeguato conto delle ragioni della valutazione resa, estranea a profili manifesta illogicità, senza peraltro risultare adeguatamente attinte dai rilievi critici pros dai ricorsi, che si risolvono, piuttosto, in aprioristiche indicazioni di principio.
3.1 due ricorsi, nella loro parte finale, contrastano, inoltre, il giudizio reso a conferma recidiva dalla Corte del merito; valutazione di merito svolta malgrado l’assenza di uno specifi motivo di appello sul punto, come messo in evidenza dalla sentenza gravata (pagina 7, primo capoverso).
Aspetto, quest’ultimo, non contrastato dai ricorsi, che assume assorbente rilevanza pregiudiziale con riferimento alla verifica di legittimità, sul tema, rivendicata dalle o impugnazioni: la scelta della Corte del merito di argomentare sul punto malgrado il relativ devoluto, non legittima, infatti, la difesa a contrastare, in questa sede, profili decisori estranei al gravame di merito, per ciò solo non più sindacabili in conseguenza di siffatta origina inerzia.
4.È fondato il motivo inerente alla misura della pena irrogata per il reato di cui all’ad cod. pen., ritenuto, tra quelli contestati in continuazione ai due imputati, il più grave.
In parte qua, gli appelli proposti dai due imputati sono stati rigettati non tanto perché, avviso della Corte del merito, la pena da irrogare non dovesse attestarsi nel relativo minim
edittale quanto perché siffatta soglia sarebbe stata già garantita dalla decisione appellata.
Vi è, tuttavia che, nel caso a mano, l’ipotesi di reato contestata ai due imputati è quel prevista dal comma 3 dell’ad 377 cod. pen., la cui pena risulta determinata per relationem facendo rifermento al trattamento dettato per l’art. 372 cod. pen., ridotto, al massimo, in misur non superiore ad un terzo.
Poiché il minimo edittale previsto per il reato di cui all’ad 372 cod. pen. è quello di due a di reclusione, quello irrogabile, nella specie, alla luce della indicata riduzione, considerata n sua massima espansione, era dunque pari ad un anno e quattro mesi di reclusione; di contro, la pena irrogata in primo grado e confermata in appello è stata quella, diversa e maggiore, di anni uno e mesi otto di reclusione.
Alla relativa riduzione, nei termini ritenuti adeguati ai fatti a giudizio dalla stessa Cort merito, può dunque procedersi in questa sede previo annullamento, senza rinvio, in parte qua della decisione impugnata e conseguente rideterminazione della pena finale da irrogare ai due ricorrenti in misura di anni uno e mesi sei di reclusione (muovendo dal minimo per il fatto pi grave, determinato in anni uno e mesi quattro di reclusione, aumentato alla detta pena finale in ragione degli ulteriori due mesi di reclusione riconosciuti a titolo di aumento per la continuazio per le lesioni contestate e ritenute nei confronti dei due imputati).
Nulla si liquida a titolo di spese affrontate nel grado dalla parte civile, atteso che il r riguardava unicamente temi inerenti al trattamento sanzionatorio, estranei ai profili d responsabilità incidenti sulle pretese risarcitorie legittimanti la relativa costituzione.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio rideterminando la pena in anni uno, mesi sei di reclusione. Dichiara il ricorso inammissibile ne resto.
Così deciso il 27 giugno 2024 Il Consigliere estensore
Presidente