Calcolo Pena e Prescrizione: Le Regole della Cassazione
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha fornito importanti chiarimenti sul calcolo pena e sui termini di prescrizione, specialmente in presenza di recidiva. La decisione nasce dal ricorso di un imputato condannato per furto aggravato, che lamentava un’errata quantificazione della pena e l’avvenuta prescrizione del reato. L’esito del ricorso, dichiarato inammissibile, offre spunti fondamentali per comprendere i criteri applicati dai giudici in queste delicate materie.
I Fatti del Caso
Il ricorrente era stato condannato in primo grado dal Tribunale e successivamente dalla Corte d’Appello per il reato di furto aggravato, commesso nel 2009. La Corte d’Appello aveva parzialmente riformato la prima sentenza, applicando le circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulle aggravanti e sulla recidiva reiterata specifica, riducendo così la pena.
Nonostante la riduzione, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sollevando due questioni principali:
1. L’eccessività della pena base: a suo dire, la pena era stata fissata su un livello superiore al “medio edittale” senza una motivazione adeguata da parte dei giudici di merito.
2. L’avvenuta prescrizione del reato: sosteneva che il tempo trascorso dal fatto criminoso fosse sufficiente a estinguere il reato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto entrambe le argomentazioni, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Calcolo Pena e i Limiti della Motivazione
La Corte ha smontato punto per punto le doglianze del ricorrente, basandosi su principi giuridici consolidati.
Per quanto riguarda il primo motivo, relativo al calcolo pena, i giudici hanno ribadito un principio fondamentale: l’obbligo di una motivazione specifica e dettagliata sorge solo quando la pena base viene fissata in una misura pari o superiore al medio edittale. Al di sotto di questa soglia, è sufficiente un generico riferimento ai criteri di adeguatezza della pena previsti dall’art. 133 del codice penale.
La Corte ha inoltre colto l’occasione per precisare il metodo corretto per calcolare il “medio edittale”: non si tratta semplicemente di dimezzare il massimo della pena, ma di dividere per due la differenza tra il massimo e il minimo edittale, e aggiungere il risultato al minimo. Nel caso di specie, la pena applicata era inferiore a tale soglia, e la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta adeguata.
Le Motivazioni: Prescrizione e Recidiva
Anche il secondo motivo, relativo alla prescrizione, è stato giudicato infondato. La Corte ha effettuato un calcolo preciso del termine massimo di prescrizione, tenendo conto dell’impatto della recidiva reiterata.
Il reato, commesso il 27 novembre 2009, prevedeva una pena massima di dieci anni. Questo termine è stato aumentato di un terzo per effetto della recidiva, portandolo a tredici anni e quattro mesi. Successivamente, ai sensi dell’art. 161 c.p., questo termine è stato ulteriormente aumentato di due terzi, raggiungendo un totale di ventidue anni, due mesi e venti giorni. Risulta quindi evidente che, al momento della decisione, il termine massimo di prescrizione non era ancora decorso.
Conclusioni
Questa ordinanza della Cassazione è un importante promemoria su due aspetti cruciali del diritto penale. In primo luogo, consolida l’orientamento secondo cui la discrezionalità del giudice nel determinare la pena entro il “medio edittale” è ampia e non richiede una motivazione analitica, essendo sufficiente un richiamo alla congruità della sanzione. In secondo luogo, evidenzia l’effetto dirompente della recidiva reiterata sui termini di prescrizione, che vengono notevolmente allungati, rendendo più difficile l’estinzione del reato per il semplice decorso del tempo. La decisione, pertanto, riafferma il rigore del sistema sanzionatorio nei confronti di chi delinque ripetutamente.
Come si calcola il ‘medio edittale’ di una pena?
Non si divide a metà la pena massima, ma si calcola la differenza tra la pena massima e quella minima previste dalla legge, si divide questo risultato per due e lo si aggiunge alla pena minima.
Quando un giudice deve fornire una motivazione specifica per la quantificazione della pena?
Un giudice è tenuto a fornire una motivazione specifica e dettagliata solo quando irroga una pena base pari o superiore al ‘medio edittale’. Per pene inferiori a tale soglia, è sufficiente un generico riferimento all’adeguatezza della pena.
In che modo la recidiva reiterata influisce sulla prescrizione di un reato?
La recidiva reiterata comporta un significativo aumento del termine di prescrizione. La durata della pena massima prevista per il reato viene aumentata di un terzo, e il risultato finale può essere ulteriormente esteso fino a due terzi, allungando notevolmente il tempo necessario per l’estinzione del reato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47141 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47141 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 12/03/1967
avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato – applicando le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e sulla recidiva reiterata specifica e quindi riducendo la pena – la sentenza del Tribunale di Napoli del 13 maggio 2017 che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di furto aggravato ai sensi dei nn. 2 e 7 dell’art. 625 cod. pen. nonché dalla recidiva reiterata specifica e l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
– che il secondo motivo di ricorso è generico e comunque manifestamente infondato, atteso che il reato è stato commesso il 27 novembre 2009 ed il termine minimo di prescrizione di cui all’art. 157 cod. pen. è pari alla durata della pena edittale di anni 13 e mesi quattro di reclusione (anni dieci aumentati di un terzo per effetto della recidiva reiterata da calcolarsi nella misura massima di un terzo ex art. 63, quarto comma, cod. pen.) e deve essere aumentato di due terzi ai sensi dell’art. 161 cod. pen. e quindi ad anni ventidue, mesi due e giorni venti, cosicché risulta evidente che il termine massimo non è ancora decorso;
– che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che sole l’irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall’art 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932), mentre per una pena base contenuta entro tale limite è sufficiente un generico rinvio all’adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283) e quindi agli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288) e, peraltro, la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288) e nel caso di specie la pena risulta inferiore alla media edittale e comunque la Corte di merito ha adeguatamente motivato il trattamento sanzionatorio;
– che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ‘in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/11/2024.