Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 32247 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32247 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Macerata il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza n. 1828/2023 della Corte di appello di Ancona del 28 giugno 2023;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del AVV_NOTAIO COGNOME, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica del 3 aprile 2024 nell’interesse del ricorrente a firma dell’AVV_NOTAIO, del foro di Fermo, con la quale si è insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28 giugno 2023 la Corte di appello di Ancona ha solo parzialmente confermato la sentenza, emessa il precedente 24 maggio 2021, con la quale il Tribunale di Fermo aveva dichiarato COGNOME NOME, nella sua qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, responsabile del reato a lui contestato, avente ad oggetto la omessa presentazione della dichiarazione annuale d’imposta relativamente agli anni 2013 e 2014 e lo aveva, pertanto, condannato, ritenuta la conseguente evasione delle imposte, specificamente indicate sia nel loro ammontare che nella loro tipologia (cioè Ires, Iva e Irap), unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, alla pena di anni 2 di reclusione oltre accessori, ivi compresa la confisca della somma, espressiva del coacervo delle imposte evase, costituente il profitto dei reati commessi.
Nel riformare la sentenza emessa in primo grado la Corte di appello, rigettata la impugnazione quanto alla affermazione della colpevolezza del COGNOME in ordine alla omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali finalizzate alla evasione delle imposte Ires ed Iva, il cui ammontare è superiore alla soglia di punibilità, ha, invece, osservato che non risultava penalmente rilevante la condotta posta in essere in relazione alla evasione dell’Irap, non essendo questa una imposta sui redditi in senso tecnico.
Ha aggiunto la Corte territoriale che l’imputato non era meritevole delle attenuanti generiche, difettando a tale riguardo elementi di valutazione a suo favore.
Ha, infine, concluso rilevando che, essendo stata contenuta la pena inflitta nel minimo di legge, essa non era suscettibile di riduzioni; diversamente doveva essere ridotto l’importo della somma da sottoporre a confisca, dovendo quello essere depurato dall’importo dell’Irap non versata.
Ha interposto ricorso per cassazione l’imputato, articolando due motivi di impugnazione; con il primo si è doluto del fatto che la Corte di merito abbia, a suo avviso, omesso di motivare in ordine all’elemento soggettivo del reato posto in essere; con il secondo motivo ha, invece, censurato la scelta della Corte di merito di non ridurre la pena irrogata; infatti, sebbene sia vero che il Tribunale ha determinato la pena operando sulla base del minimo edittale di anni 1 e mesi 6 di reclusione fissato per il reato in contestazione, la Corte non ha considerato che tale pena è stata successivamente aumentata per effetto della ritenuta continuazione di ulteriori 6 mesi di reclusione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, solo parzialmente fondato, deve essere accolto nei limiti di quanto di ragione.
Infatti, quanto al primo motivo di ricorso, deve rilevarsi la sua evidente infondatezza, tale da determinarne la inammissibilità.
Infatti – premesso che il ricorrente si è doluto della omessa motivazione della sentenza impugnata quanto alla ricorrenza dell’elemento soggettivo del reato in contestazione – si osserva che – essendo tale reato riferito alla ripetuta violazione dell’art. 5 del dlgs n. 74 del 2000, per avere lo stesso, nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, omesso di presentare la dichiarazione dei redditi relativamente agli anni di imposta 2013 e 2014 – la Corte territoriale ha, invece, sia fatto buon governo dei principi regolatori della materia sia dato conto delle ragioni a sostegno della sussistenza dell’elemento soggettivo a carico del COGNOME.
Essa ha, infatti, osservato che la dimostrazione dell’elemento soggettivo del reato a lui attribuito, si tratta di dolo specifico, era logicamente desumibile già per effetto dell’inequivoco comportamento tenuto dal ricorrente.
Invero, come questa Corte ha rilevato, la volontà di evadere il fisco sottostante alla omessa presentazione della dichiarazione dei redditi è desumibile anche dal successivo comportamento del ricorrente, cioè in particolare dal mancato pagamento delle imposte dovute e non dichiarate, trattandosi di comportamento dimostrativo della preordinazione della volontà all’omesso pagamento delle imposte (Corte di cassazione, Sezione III penale, 29 maggio 2020, n. 16469, rv 278966).
Fondato è, viceversa, il successivo motivo di impugnazione avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio inflitto al prevenuto per effetto dell’avvenuto riconoscimento della sua penale responsabilità quanto al fatto oggetto di imputazione; si rileva, infatti, che, a fronte di un motivo di ricorso in appello il cui oggetto era la determinazione del trattamento sanzionatorio, la Corte dorica ha rilevato che, essendo stata la pena irrogata a carico del COGNOME commisurata al minimo edittale, la stessa non era per ciò stesso suscettibile di riduzioni.
Tale affermazione, per come argomentata dal giudice del merito, è basata su di un errore; infatti, sebbene la stessa Corte evidenzi che la pena inflitta al COGNOME sia stata determinata in complessivi anni 2 di reclusione, oltre
accessori, essa non si è, evidentemente, avveduta che la pena detentiva minima relativa al reato oggetto di contestazione fosse, con riferimento agli anni di imposta cui si riferisce la contestazione, pari ad anni 1 e mesi 6 di reclusione; ora, è ben vero che, trattandosi di reati in continuazione fra loro, la pena base per il più grave dei reati ritenuti è stata contenuta appunto nel citato minimo edittale, ma essa è stato poi maggiorata, per effetto della ritenuta continuazione in misura che (senza che la affermazione che segue valga quale sindacato in ordine alla determinazione di detto aumento) non può dirsi contenuto nel minimo possibile, posto che, come è noto, in sede di aggravamento di pena per effetto della continuazione fra reati l’aumento da applicarsi sulla pena concernente il reato più grave non è soggetto, tranne casi particolari qui non ricorrenti, ad una misura minima, potendo esso essere quantificato, in linea astratta, anche in un solo giorno di pena detentiva ed in un solo euro di pena pecuniaria.
Deve, pertanto, rilevarsi che, nel ritenersi vincolata dalla determinazione di una pena che non sarebbe potuta essere, per espresso dettato normativo, inferiore a quella effettivamente irrogata la Corte di appello ha fatto cattivo governo delle regole che presiedono alla determinazione della pena in caso di continuazione fra reati.
Senza che ciò, si ribadisce, valga quale sindacato sul potere discrezionale esercitato dal giudice del merito nella determinazione della pena da irrogare a carico del ricorrente, ma esclusivamente osservando l’errore giuridico in cui è incorsa la Corte di Ancona nell’affermare che la pena inflitta al prevenuto fosse commisurata al minimo possibile previsto per il reato a lui contestato, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Perugia che, con il solo limite del divieto di reformatio in pejus -non potendo cioè irrogare una pena deteriore rispetto a quella determinata dal giudice di primo grado – riesaminerà la questione devoluta in sede di gravame ed avente ad oggetto la congruità della pena alla cui espiazione il COGNOME è stato condannato.
Nel resto, si ripete, il ricorso è inammissibile.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2022
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidrte