Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6781 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6781 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA STELLA NOME NOME a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale di Ivrea del 17/11/2020, che, a seguito di giudiz abbreviato, aveva ritenuto NOME COGNOME responsabile dei reati contestatigli, relati ai reati di: 1) furto con danneggiamento di materiale vario alla RAGIONE_SOCIALE(in Borgaro T. il 17.2.2018); 2) furto tentato di beni di valore posti all’i dell’RAGIONE_SOCIALE commerciale RAGIONE_SOCIALE, realizzato infrangendo il vetro della port accesso (in Borgaro T. il 12.3.2018; 3) furto tentato di beni di valore posti all’in dell’RAGIONE_SOCIALE commerciale RAGIONE_SOCIALE, dopo aver distrutto la porta di acces lanciando a forte velocità la propria vettura e profittando di circostanze di tempo tali ostacolare la pubblica e privata difesa (in Druento il 22.3.2018); 4) tentativo di fur privata dimora di soldi e beni di valore, posti all’interno dell’abitazione di NOME COGNOME dopo aver distrutto la porta di accesso, lanciando a forte velocità la propria vettura Torino il 25.3.2018). La Corte d’appello ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per i primi tre fatti di reato contestati, per mancanza di querela, ed ridetermiNOME la pena per il residuo reato di cui al capo 4), in mesi dieci e giorni ve reclusione ed euro 276 di multa.
Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione NOME COGNOME, con un motivo con il quale denuncia, ai sensi dell’art. 606 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., la vi degli artt. 624-bis, 56 e 69 cod. pen. e lamenta l’erroneità della sentenza con riferimen al calcolo della pena, posto che, mentre la Corte territoriale aveva affermato di vol operare nella media della pena, scostandosi di poco dal minimo edittale previsto per il reato tentato, aveva poi, in concreto, applicato un trattamento sanzioNOMErio corrispondente ad una pena, ridotta per il tentativo, ma partendo dalla pena massima per il delitto consumato con la minima diminuzione per il delitto tentato.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto annullars con rinvio la sentenza impugnata.
4. Il motivo è manifestamente infondato.
La Corte ha indicato la cornice edittale per il reato tentato, ferma la prevalen riconosciuta dal primo giudice delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva contesta ed all’aggravante della violenza sulle cose, nel massimo di anni 2 di reclusione ed euro 618 di multa. Tale pena è stata ritenuta compresa nella cornice edittale prevista, ratione temporís, per il reato tentato ed indicata, fermo il bilanciamento operato, nella pena ch
va da un massimo di quattro anni di reclusione ed euro 1000 di multa ad un minimo di anni uno di reclusione ed euro 309 di multa.
All’interno di questa forbice, la Corte ha giustificato la scelta di individuare, quanto pena detentiva, la pena base di anni due, più alta del minimo, in ragione delle modalità della condotta, posta in essere comunque con violenza sulle cose, ed in ragione dei precedenti specifici che l’imputato annoverava, pena comunque inferiore di otto mesi rispetto a quella applicata dal Tribunale.
La Corte ha quindi ulteriormente ridotto tale pena, per la prevalenza delle attenuant generiche, ad anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 414 di multa, ulteriormente ridotta per il rito a mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed euro 276 di multa.
Il ragionamento non è affetto dal vizio ti: denunciato. La Corte appello ha sviluppato il procedimento di determinazione del trattamento sanzioNOMErio correttamente, sul presupposto che il massimo della pena per il delitto consumato, ratione temporis, nel vigore dell’art. 1, comma 6, lett. a), L. 23 giugno 2017, n. 10 (precedentemente alla modifica disposta dalla Legge n. 36/2019), era pari ad anni sei di reclusione ed euro 1500 di multa ed il minimo ad anni tre di reclusione ed euro 927 di multa.
La giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha da tempo consolidato il principi secondo cui la determinazione della pena nel caso di delitto tentato può essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operar la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il metodo bifasico, mediante scissione dei due momenti indicati, fermi restando la necessità della riduzione della pena prevista per il reato consumato nei limiti di legg l’obbligo di dar conto in motivazione della scelta della commisurazione effettuata (Sez. 5 n. 40020 del 18/06/2019, COGNOME, Rv. 277528; Sez. 5 n. 3526 del 15/10/2013 dep. 2014, Birra, Rv. 258461- 01).
6. La Corte di appello si è attenuta ai suindicati principi, adottando il metodo sintet e dando conto dei criteri con i quali ha determiNOME la pena complessiva inflitt evidenziando la gravità del fatto e la personalità negativa del ricorrente, già dichia recidivo reiterato e specifico e sia dei precedenti penali del ricorrente. Il procedime seguito nel giudizio di merito appare esente dalle censure proposte dal ricorrente, dovendo in linea generale rammentarsi il consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i pot discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione nei casi in cui la pe sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui i giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei
sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 c.p. (Sez. 4, n. 21294 del Serratore, Rv. 256197).
Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono, il ricorso de dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d’inammissibilità segue la conda ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della se giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattisp sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza v colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, il ricorrente va conda pagamento di una somma che si stima equo determinare in Euro 3.000,00 in favore d RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, li 11 gennaio 2024
Il coQsigliere estensore
H Presidente