Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18367 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18367 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Foggia il 17/04/1985
avverso la sentenza del 17/05/2024 della Corte di Appello di Bari
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME COGNOME che, previa dichiarazione di irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità, chiede che il provvedimento impugnato si annullato senza rinvio e la pena rideterminata nella misura di mesi quattro di arresto ed euro 333,33 di ammenda.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Bari, con sentenza del 17 maggio 2024, in parziale riforma della sentenza di condanna alla pena di anni uno di reclusione pronunciata dal Tribunale di Foggia in data 14 aprile 2023 nei confronti di NOME COGNOME ha diversamente qualificato il fatto di cui al a) ai sensi degli artt. 624 e 625, n. 7, cod. pen., e, dichiarato non doversi procedere essen questo estinto per mancanza della condizione di procedibilità e rideterminata la pena in mesi cinque e giorni dieci ed euro 444,44 di ammenda, ha confermato nel resto la condanna per il reato di cui all’art. 4 I. n. 110 del 1975.
Averso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione degli artt. 533, 535,
442 cod. proc. pen. e 131 bis cod. pen. In un unico motivo la difesa rileva che il Tribunale n avrebbe adeguatamente applicato il criterio dell’oltre ogni ragionevole dubbio e, comunque, non avrebbe fatto corretto riferimento ai principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità q alla causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. Sotto altro profil ricorrente evidenzia che il giudice di appello, esclusa la procedibilità per il delitto conte avrebbe erroneamente quantificato la pena applicando la riduzione di un terzo laddove l’art. 442 cod. pen. prevede che per le contravvenzioni la pena sia ridotta della metà.
In data 14 gennaio 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME COGNOME previa dichiarazione di irrevocabilit dell’affermazione di responsabilità, chiede che il provvedimento impugnato sia annullato senza rinvio e la pena rideterminata nella misura di mesi quattro di arresto ed euro 333,33 ammenda.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
In un unico articolato motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizi motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e quanto alla determinazione pena.
2.1 La prima censura, peraltro formulata in termini generici, non è consentita.
La questione relativa all’affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 2), in non aveva costituito oggetto di appello e il motivo, pertanto, non è consentito, perché violazioni di legge che ne costituisce oggetto, in ipotesi verificatesi nel corso del giudizio di grado, è stata dedotta per la prima volta in questa sede, in violazione di quanto stabilito dall 606, comma 3, c.p.p.: le relative doglianze non risultano, infatti, formulate tra i motivi di ap come si evince anche dal riepilogo degli stessi riportato nel provvedimento impugnato e da quanto indicato nel punto 6., ed è, comunque, generico perché l’odierno ricorrente, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 606, comma 3, ultima parte, c.p.p., e in virtù dell’onere di speci dei motivi di ricorso per cassazione, imposto dall’art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., avre avuto il dovere processuale di contestare specificamente, nell’odierno ricorso, il riepilogo motivi di gravame operato dalla Corte di appello nella sentenza impugnata, se ritenuto incompleto o comunque non corretto, poiché la tempestiva deduzione della violazione di legge come motivo di appello costituisce requisito che legittima la riproposizione della doglianza cassazione e, pertanto, di ciò il ricorso, con la dovuta specificità, deve dar conto (Sez. 2, n. del 5/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv 259066 – 01)
2.2. La seconda doglianza è infondata.
La motivazione del provvedimento impugnato, con lo specifico riferimento alla condotta complessivamente contestata, all’elemento soggettivo e alla gravità e non occasionalità della
condotta, caratterizzata dalla concatenazione di più reati, ha dato coerente e adeguato atto d essersi conformata ai principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto (Sez. U,
18891 del 27/01/2022, COGNOME, Rv. 283064 – 01; Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, COGNOME, Rv.
266593 – 01; Sez. 1, n. 12393 dell’8/01/2021, Sant’Elia, n.m.).
2.3. La terza censura è fondata.
A fronte del venir meno del delitto, reato con riferimento al quale il primo giudice avev determinato la pena base e poi operato la riduzione di un terzo prevista per la celebrazione del
processo con il rito abbreviato, il giudice, in sede di quantificazione della pena per la contravvenzione, avrebbe dovuto fare riferimento a quanto previsto dall’art. 442 cod. proc. pen.
e, pertanto, la pena finale avrebbe dovuto essere ridotta di un mezzo.
La violazione rilevata può essere corretta in questa sede per cui l’annullamento, rideterminata la pena finale nella misura di mesi quattro di arresto ed euro 333,00 di ammenda,
può essere disposto senza rinvio ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della pena, che ridetermina nella misura di mesi quattro di arresto ed euro 333,00 di ammenda. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 6 febbraio 2025.