Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25966 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25966 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CARINI il 22/07/1976
avverso l’ordinanza del 18/12/2024 del GIP TRIBUNALE di TRAPANI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente alla parte in cui infligge a NOME COGNOME a titolo di pena complessiva, la pena della multa di euro 24.590, con eliminazione di tale pena pecuniaria. Rigetto nel resto.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata nell’interesse di NOME COGNOME in relazione ai reati giudicati con tre sentenze emesse da: 1) GUP del Tribunale di Trapani in data 08/11/2021, irrevocabile il 02/04/2024, per il reato di cessione di sostanza stupefacente (pena inflitta 4 anni di reclusione ed C 9.000 di multa); 2) GUP del Tribunale di Palermo in data 10/10/2023, irrevocabile il 09/02/2024, per il reato di cessione di sostanza stupefacente (pena inflitta 1 anno, 9 mesi e 10 giorni di reclusione ed € 4.590 di multa); 3) GUP del Tribunale di Palermo in data 08/03/2021, irrevocabile il 24/10/2023, per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico (pena inflitta 12 anni di reclusione), rideterminando la pena complessiva in anni 14 mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed € 24.590 di multa.
Avverso la predetta ordinanza NOME COGNOME per mezzo del suo difensore Avv. NOME COGNOME propone ricorso per cassazione articolando i motivi di ricorso che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al calcolo della pena operato dal G.E.: il giudice dell’esecuzione ha omesso del tutto di motivare, estrinsecandoli, i criteri adottati per la quantificazione delle pene stabilite per i reati satellite, in aumento sulla pena base.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso denuncia violazione di legge e vizio della motivazione, per avere il G.E. applicato la pena congiunta della reclusione e della multa nonostante il reato più grave (art. 74 d.P.R. 309 del 1990), posto a base del calcolo della continuazione, prevedesse la sola pena della reclusione; inoltre la pena della multa è stata quantificata in complessivi € 24.590, nonostante, nell’esplicazione dei singoli aumenti operati sui reato satellite, non si facesse mai menzione della pena della multa.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, NOME COGNOME ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente alla parte in cui infligge a NOME COGNOME a titolo di pena complessiva, la pena della multa di euro 24.590, con eliminazione di tale pena pecuniaria, ex art. 620, comma 1 lett. I), cod. proc. pen.. Rigetto nel resto.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
1.1. È noto che in tema di motivazione sugli aumenti di pena per la continuazione sono recentemente intervenute le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269), precisando che il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, dandone conto nella motivazione e ulteriormente chiarendo che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, oltre che i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen., e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.
1.2. Nella specie risulta osservato l’onere di motivazione specifica quanto al tema della quantificazione dei segmenti di pena per i reati satellite, dal momento che il Giudice ha esaminato le singole condotte ivi giudicate (pagg. 3 e, 4, ordinanza impugnata), e, sia pure sinteticamente, ha dato conto, anche con riferimento ai quantitativi di stupefacente trattato in ogni singolo episodio giudicato, di avere valutato, nello stabilire l’entità degli aumenti per la continuazione, l’effettiva gravità dei fatti.
2. È invece fondato il secondo motivo di ricorso.
È opportuno ricordare come, secondo le indicazioni rese da questa Corte nella sua composizione più autorevole, nell’effettuazione del calcolo della pena a seguito del riconoscimento della continuazione, allorquando il reato più grave sia punito con pena detentiva ed il reato satellite con pena congiunta, l’aumento si realizza con pena detentiva della specie di quella prevista per la violazione più grave (Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, COGNOME, Rv. 273751 – 01).
Ebbene, nel caso che ci occupa, per il reato più grave posto a base del calcolo della continuazione, correttamente individuato ex art. 187 disp. att. cod. proc. pen. in quello giudicato con la sentenza del GUP del Tribunale di Palermo del 08/03/2021, irrevocabile il 24/10/2023 (art. 74 d.P.R. 309 del 1990), era stata correttamente irrogata solo la pena della reclusione; il Giudice dell’esecuzione, dopo avere correttamente operato gli aumenti per la continuazione per i reati satellite esclusivamente sulla pena della reclusione, in ossequio ai principi sanciti dalle Sezioni Unite COGNOME nella parte finale del provvedimento, nell’indicare la pena complessiva risultante dal calcolo effettuato, ha aggiunto anche la pena della multa nella misura
di euro 24.590 di multa, senza peraltro indicare il criterio seguito per addivenire a tale risultato.
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L’ordinanza impugnata va quindi annullata senza rinvio, ex
art. 620, comma 1 lett. I), cod. proc. pen., limitatamente alla pena pecuniaria di euro 24.590,
che va eliminata. Il ricorso va respinto nel resto.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria di euro 24.590 di multa, che elimina. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 17/04/2025