Calcolo Pena Continuazione: Quando la Discrezionalità del Giudice Esclude l’Errore
Il tema del calcolo pena continuazione rappresenta un nodo cruciale nel diritto penale, poiché determina l’entità della sanzione per chi ha commesso più reati legati da un unico disegno criminoso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 47826/2023) offre un importante chiarimento sulla distinzione tra un mero errore materiale di calcolo e l’esercizio legittimo della discrezionalità del giudice. La Corte ha stabilito che un aumento di pena leggermente superiore al minimo previsto non è automaticamente censurabile se adeguatamente motivato.
I Fatti del Caso: La Contestazione sul Calcolo della Pena
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato, condannato in appello per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e danneggiamento (art. 635 c.p.). Il ricorrente lamentava un presunto errore nel calcolo della pena inflitta a titolo di aumento per la continuazione tra i due reati. A suo avviso, il giudice di merito avrebbe errato nell’applicare l’aumento sulla pena base, determinando una sanzione finale ingiustamente gravosa.
La Decisione della Corte e il Calcolo Pena Continuazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Gli Ermellini hanno evidenziato come, nel caso di specie, non fosse configurabile un errore di calcolo. Il Tribunale, infatti, non si era limitato ad applicare un aumento fisso, ma aveva sviluppato un ragionamento più articolato, tenendo conto di un fattore decisivo: la recidiva dell’imputato.
La Discrezionalità del Giudice vs. l’Errore di Calcolo
Il punto centrale della decisione risiede proprio in questa distinzione. Un errore di calcolo si verifica quando vi è una palese discrepanza matematica, un’operazione aritmetica errata. Diversamente, la determinazione dell’aumento per la continuazione rientra nel potere discrezionale del giudice. Quest’ultimo, nel rispetto dei limiti di legge, può e deve personalizzare la pena in base alla gravità dei fatti e alla personalità del reo.
Le Motivazioni della Sentenza
Nella sua motivazione, la Suprema Corte ha spiegato che il giudice di primo grado non aveva fatto riferimento al criterio del terzo della pena base per quantificare l’aumento. Al contrario, aveva esplicitamente affermato due principi: da un lato, che la recidiva impediva di applicare un aumento inferiore al terzo; dall’altro, che era opportuno applicare un aumento leggermente superiore a un terzo della pena prevista per il reato più grave. Questa non è un’operazione matematica errata, ma una valutazione ponderata e motivata, che esula dal controllo di legittimità se non manifestamente illogica, cosa che nel caso di specie non è stata riscontrata. Il ricorso, pertanto, mirava a una rivalutazione del merito della quantificazione della pena, inammissibile in sede di Cassazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il calcolo pena continuazione non è un esercizio puramente meccanico. Il giudice ha il potere-dovere di adeguare la sanzione alle specificità del caso concreto. La presenza di circostanze come la recidiva può legittimamente giustificare un aumento di pena superiore al minimo tabellare, senza che ciò costituisca un errore censurabile. Per la difesa, ciò significa che contestare l’entità dell’aumento per la continuazione richiede non la semplice denuncia di un calcolo sfavorevole, ma la dimostrazione di una palese illogicità o di una carenza di motivazione nella decisione del giudice.
Un aumento di pena per continuazione leggermente superiore a un terzo è sempre un errore di calcolo?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che non si tratta di un errore di calcolo quando il giudice motiva la sua decisione, ad esempio in ragione della recidiva dell’imputato, esercitando la propria discrezionalità nel quantificare la pena.
Qual è il ruolo della recidiva nel calcolo della pena per continuazione?
La recidiva influenza la decisione del giudice, portandolo a ritenere non adeguato un aumento minimo di pena e a quantificare un aumento superiore, come avvenuto nel caso specifico, dove ha giustificato l’impossibilità di scendere sotto il terzo e l’opportunità di superarlo leggermente.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47826 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47826 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GELA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 13807/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337 e 6 pen.);
Esaminato il motivo di ricorso, relativo al calcolo della pena inflitta a titolo di aum continuazione tra i due reati;
Ritenuto che, diversamente dagli assunti difensivi, nella specie non è configurabile un err di calcolo nella determinazione della pena;
Rilevato infatti che il Tribunale non ha fatto riferimento al terzo della pena ba quantificare l’aumento di pena inflitto per continuazione, essendosi invece, da una pa limitato ad affermare di non poter aumentare – in ragione della recidiva- la pena in mi inferiore a un terzo di quella prevista per la pena base, e, dall’altra, ad aumentare la p misura leggermente superiore ad un terzo di quella inflitta per il reato più grave;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 luglio 2023.