Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40789 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40789 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
SENTENZA
Sul ricorso propostoda:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a TARANTO
avverso la sentenzain data 21/02/2024 della CORTE DIAPPELLO DI LECCE – SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lettala requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria fatta pervenire dall’AVV_NOTAIO che, nell’interesse di COGNOME NOME, ha replicato alla requisitoria del pubblico ministero e ha ulteriormente illustrato i motivi d’impugnazione, insistendo per il loro accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 21/02/2024 della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in relazione ai reati di estorsione aggravata, detenzione e porto in luogo pubblico di un’arma comune da sparo.
Deduce:
Vizio di motivazione nella determinazione della pena.
Il ricorrente premette di avere rinunciato a tutti i motivi di appello, fatta eccezione a quelli relativi alla determinazione della pena.
Osserva, dunque, che la Corte di appello, nel motivare la determinazione della pena, ha indicato una pena base per il reato contestato al capo C) in anni tre, mesi sei di reclusione ed euro mille di multa, aumentata di mesi due di reclusione ed euro 100 di multa in continuazione con la detenzione di arma comune da sparo e il porto in luogo pubblico della stessa.
Precisa che, sulla base di tale motivazione, la Corte di appello perveniva alla pena finale di anni tre, mesi dieci di reclusione ed euro 1.200,00.
Il ricorrente sostiene, dunque, che la Corte di appello è incorsa in un evidente errore di calcolo, atteso che sommando alla pena base (anni tre, mesi sei di reclusione ed euro mille di multa) quella ulteriore di mesi due di reclusione ed euro cento di multa, si sarebbe dovuti pervenire alla pena finale di anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 1.100,00 di multa.
Da ciò la richiesta di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con rideternninazione della pena.
Con successiva memoria la difesa ha replicato alla requisitoria del pubblico ministero e ha ulteriormente illustrato i motivi d’impugnazione, insistendo per il loro accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Il giudice ha così motivato la determinazione della pena: «pena base per la rapina di cui al capo c) della rubrica, anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa; aumentata ai sensi dell’art. 81, comma 2, c.p. di: 1) mesi due di reclusione ed euro 100 di multa, per la detenzione di arma comune da sparo e il porto in luogo pubblico della stessa; sino alla pena finale di anni tre e mesi dieci di reclusione ed euro 1.200 di multa».
La sintassi del periodo così come riportato, in effetti, sembra intendere che il giudice ha operato un solo aumento per la continuazione, dal che discenderebbe l’esistenzadell’errore di calcolo dedotto dal ricorrente, così come già esposto nella narrativa in fatto.
Tale brano di motivazione, però,non va letto isolatamente, ma va coordinato alle ulteriori parti della motivazione, al fine di individuare l’esistenza di una sua coerente consequenzialità rispetto all’intero apparato argomentativo della sentenza oggi impugnata.
Sotto tale prospettiva, la motivazione recupera coerenza ove si consideri che COGNOME è stato riconosciuto colpevole di tre reati: rapina aggravata, detenzione illegittima di arma comune da sparo e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo.
Con riguardo ai reati di detenzione e porto in luogo pubblico va ricordato che le relative norme incriminatrici non si trovano in rapporto di specialità tra loro
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e, di regola, concorrono. Vi può essere assorbimento nel solo caso in cui si riscontri piena coincidenza temporale tra la detenzione e il porto della medesima arma.
Tale evenienza non si è verificata nel caso in esame, ove si osservi che la rinuncia ai motivi di ricorso -a eccezione di quelli relativi alla determinazione della pena-, ha portato alla conferma della responsabilità dell’imputato per tutti e tre i reati contestatigli, così come affermata dal giudice di primo grado.
Tanto vale a evidenziare come la pena in esame debba essere rapportata oltre che al reato di cui alla pena base (la rapina), anche ad altri due reati, ossia la detenzione illegale di arma comune da sparo e quello ulteriore di porto illegale in luogo pubblico di arma comune da sparo.
1.2.Ciò premesso, per come ha evidenziato lo stesso ricorrente, la Corte di appello ha fissato una pena base per la rapina aggravata pari ad anni tre, mesi sei di reclusione. I giudici della Corte di merito, hanno poi aggiunto che applicavano un aumento in continuazione di mesi due di reclusione ed euro cento di multa per i reati di detenzione e porto in luogo pubblico dell’arma.
La lettura logica, coerentee unitaria della motivazione-secondo quanto già espresso- porta a ritenere che i giudici intendessero spiegare che quella misura di aumento in continuazione andava applicata (non complessivamente, ma) sommandola per ciascuna delle ipotesi di reato ritenute in continuazione, ossia un primo aumento per la detenzione e, poi, un secondo aumento, della stessa misura, per il porto in luogo pubblico dell’arma comune da sparo.
Da qui discende che non può rinvenirsi nessun errore di calcolo nella determinazione della pena, che deve essere intesa nel senso seguente: pena base per la rapina contestata al capo c), anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa; pena aumentata di mesi due di reclusione ed euro cento di multa per la continuazione con il reato di detenzione illegale di arma, così pervenendosi alla pena di anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 1.100,00 di multa; pena aumentata di altri mesi due di reclusione ed euro cento di multaper la continuazionecon l’ulteriore reato di porto illegale in luogo pubblico di arma comune da sparo, così pervenendosi alla pena finale di anni tre, mesi dieci di reclusione ed euro 1.200,00 di multa.
Da qui la correttezza della sentenza impugnata e l’infondatezza del ricorso.
2. Quanto esposto porta al rigetto del ricorso ealla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso il 25/09/2024