Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13539 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13539 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE)APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che preliminarmente rileva l’errore nella requisitoria inviata alla Cancelleria e quindi conclud l’annullamento con rinvio per COGNOME NOME mentre conclude per l’annullamento con rinvio per COGNOME solo per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, con inammissibilità per il resto. difensore COGNOME, chiedendo l’accoglimento del ricorso mentre per COGNOME NOME chiede
L’avvocato COGNOME NOME per NOME si riporta agli scritti del l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno presentato distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, pur confermando la condanna nei confronti de due imputati per estorsioni aggravate, accoglieva in parte gli appelli da loro proposti unifi sotto il vincolo della continuazione i fatti oggetto del presente giudizio con altri, o precedenti condanne, e rideterminando conseguentemente la rispettiva pena.
NOME COGNOME ha fondato il proprio ricorso per cassazione su un unico motivo incentrato su due profili: innanzitutto la violazione dell’articolo 606 lett. b) ed e) erronea applicazione dell’articolo 81 c.p. e per illogicità della motivazione per aver la c
appello ritenuto che il reato giudicato con la sentenza numero 1301 del 2014 emessa dalla quarta sezione della Corte di appello di Napoli il 21 febbraio 2014 fosse più grave di quello il quale si procede (pur trattandosi di estorsione tentata rispetto ad una estor consumata), con evidenti ricadute in termini di gravosità del trattamento sanzionatorio. Quan al secondo profilo, si lamenta la mancanza di motivazione in relazione all’aumento dispost per il reato posto in continuazione, soprattutto alla luce della rilevante entità dell’aument secondo i principi giurisprudenziali avrebbe richiesto un maggior onere motivazionale.
NOME COGNOME ha formulato tre motivi di impugnazione.
3.1 Violazione dell’articolo 606 lett. b) c.p.p. in relazione all’articolo 81 c.p. per inos o erronea applicazione della legge penale nella parte in cui non è stato riconosciuto il vin della continuazione rispetto alla sentenza numero 976 del 1997; violazione dell’articolo 6 lett. c) c.p.p. in relazione all’articolo 125 comma 3 del codice di procedura per manca assoluta di motivazione in ordine alle dichiarazioni di due collaboratori di giustiz costituivano il presupposto per riconoscere il vincolo della continuazione con riferimento pronuncia menzionata.
3.2 violazione dell’articolo 606 lett. b) c.p.p. in relazione agli articoli 78 e 81 c.p. no c.p.p. per non aver la corte contenuto la pena entro il limite massimo di vent’anni di reclus trattandosi di statuizioni pronunciate all’esito di giudizio abbreviato.
3.3 violazione dell’articolo 606 lett. b) ed e) in relazione agli articoli 25 comma 2 Cost., 81 e 133 c.p., 533 comma 2 e 546 c.p.p. per non aver la sentenza motivato in ordine all determinazione della pena, omettendo di indicare e/o di decurtare la medesima per la concessione delle attenuanti generiche già riconosciute al COGNOME nella pronuncia di pri grado.
Con memoria inviata per PEC ) il sostituto Procuratore Generale ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato alla Corte di appello di Napoli (così correggendo i udienza le conclusioni della memoria inviata per mail), interamente nei confronti di NOME COGNOME e relativamente al trattamento sanzionatorio per COGNOME, con dichiarazione d inammissibilità per il resto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i ricorsi meritano parziale accoglimento. La sentenza della Corte d’appello Napoli andrà pertanto annullata in parte qua, con rinvio ad altra Sezione per la decisione sul , ‘ relativ4 puntd:e dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per la parte residua.
Iniziando l’esame dal ricorso di NOME, manifestamente infondato è il primo motivo.
Partendo dalla premessa che in relazione all’applicazione della continuazione, invocat dall’imputato in relazione alla sentenza n.976/97 del 31 gennaio 1997 della Corte d’appello Napoli, il giudizio inerente alla sussistenza ed ai contorni del disegno criminoso che inner fornisce il razionale dell’istituto appartengono alla fase del merito mentre al giud legittimità perbene solamente la valutazione della congruità delle motivazioni espresse d
giudice di merito secondo gli usuali parametri motivazionali (art.606 lett. e c.p.p.), si riti nel caso concreto la Corte abbia fatto corretto uso dei poteri che le spettano.
La Corte d’appello, alle pagine 6 e seguenti, ha effettuato una ampia illustrazione contesto all’interno del quale si sono sviluppate le varie vicende delittuose di cui si è ri l’unificazione nella prospettiva del comune disegno criminoso. In tale ambito, il fatto avvenu 10 settembre 1995 (detenzione di due pistole e di quasi un etto di cocaina in casa della consorte, tal NOME COGNOME), oggetto della sentenza 976/97, è stato ritenuto isolato, fru una iniziativa individuale, tlecontestualizzato dall’ambito di criminalità organizzata in cu successivamente maturate le estorsioni’. Da ciò consegue che ‘la circostanza che il COGNOME s sia occupato anche di reati in materia di sostanze stupefacenti’ non consente di ipotizzare disegno comune risalente già al decennio precedente. Viene ribadito inoltre che le indagini ch avevano portato alla perquisizione del 10 settembre 1995 avevano visto l’esclusivo coinvolgimento del COGNOME e della ex moglie, in relazione allo specifico fatto circoscritto.
Su tale premessa, l’eccezione di carenza di motivazione, nella prospettiva della violazione legge (art.125 comma 3 c.p.p.) è manifestamente infondata. Si deduce infatti omessa valutazione di dichiarazioni di collaboratori di giustizia su cui si era soffermata una me difensiva e quindi “assenza grafica di motivazione sullo specifico argomento”, rilevante quanto confermativo della partecipazione dell’imputato, sin dal 1995, al RAGIONE_SOCIALE nonché del coinvolgimento, per conto dell’organizzazione malavitosa, nel settore degl stupefacenti.
Occorre tuttavia considerare che la mancata replica dei giudici di merito a deduzioni difens contenute in memoria depositata nel corso del procedimento non conduce alla nullità lamentata dalla difesa, potendo piuttosto essa influire sulla congruità e sulla correttezza lo giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui amb sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, Rv. 271600; ed anche Sez. 5, n. 4031 del 23/11/2015, Rv. 267561). Va escluso che il semplice deposito di una memoria difensiva nel corso del procedimento, il cui contenuto non sia oggetto di specific confutazione da parte del giudice, determini una nullità stante che tale particolare sanzio che, si ricorda, è sempre prevista a pena di tassatività, non è in alcun modo sancita dall’ 121 cod. proc. pen. (che pure dà facoltà alle parti di depositare tali atti nel corso del gi né da altre disposizioni del codice di rito. Né il lamentato vizio può essere dedotto q violazione di legge (art.125 comma 3 c.p.p.), la quale ricorre solamente quando la carenza motivazionale si risolva in una motivazione graficamente assente ovvero del tutto apparente. Si tratta di caratteristiche nel caso insussistenti giacché il giudice d’appello ha opportunam sottolineato che la detenzione di pistole e di cocaina risultava (all’esito delle indagini al svolte) del tutto avulso da qualsivoglia contesto di criminalità organizzata come quelli nei l’imputato è rimasto coinvolto nel decennio successivo. Pertanto, le circostanze indicate da difesa, pur se confermate dai due collaboratori di giustizia indicati nella memoria, sarebbero mai state idonee a dimostrare la origine dell’illecito in una deliberazione unit
iniziale proprio perché, come affermato dal giudice, le indagini avevano escluso og collegamento dell’episodio ad una matrice associativa. Frustra probatur quod probatum non relevat. Il motivo è pertanto manifestamente infondato.
Il secondo motivo del ricorso presentato da NOME merita invece di essere accolto.
Nel procedere alla determinazione della pena tra i reati posti in continuazione, infatti, la ha inizialmente individuato il reato più grave nella associazione per delinquere finalizzata spaccio di sostanza stupefacente punito con 22 anni di reclusione di cui alla sentenza del Corte di appello di Napoli del 7 febbraio 2011, procedendo poi agli aumenti elencati a pg.9 p complessivi 39 anni e 4 mesi di reclusione, ridotti per il rito a 26 anni, 2 mesi e 20 g reclusione, ma dimenticando, nell’effettuare il calcolo, l’effetto calmieratore dettato dall c.p.. La disposizione da ultimo citata prevede appunto che nel caso di concorso di reati somma delle pene irrogate non possa mai superare (il quintuplo della più grave tra esse né) l durata massima di trenta anni di reclusione. Allorché, come nel caso di specie, tutti i re continuazione siano stati giudicati con giudizio abbreviato, si pone la questione della relaz tra il limite imposto dall’art.78 c.p. e la riduzione automatica della pena di un terzo previsto dall’art.442, comma 2 c.p.p., cioè di quale delle due disposizioni debba trov applicazione prima. In tema si è affermato il principio generale (Sez. U, n. 45583 25/10/2007 P.G. c/ Volpe Rv. 237692 – 01) per cui, in sede di cognizione, la riduzione di pe derivante dalla scelta del rito abbreviato si applichi dopo che la pena è stata determinat osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 ss. cod. pen le quali vi è anche la disposizione limitativa del cumulo materiale (art.78 cit.), in for quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta. Con la conseguenza che a tale limite va ricondotta la somma totale, sulla quale applicare la riduzione prevista rito abbreviato prescelto. La sentenza impugnata va pertanto annullata, in relazione a questo profilo, ma senza rinvi data la possibilità per questa Corte, in assenza di elementi di discrezionalità nell’eserciz relativo potere, di ricondurre la pena a legalità (trenta anni di reclusione) e quindi appli riduzione della pena per il rito prescelto, giungendo alla reclusione per la durata di vent’an Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Alla luce di quanto poc’anzi deciso, il terzo motivo di ricorso deve ritenersi assor l’eventuale riduzione della pena conseguente al calcolo della riduzione per l’invoc circostanza attenuante generica (che si dice omessa dal giudice d’appello dopo essere stata riconosciuta ed applicata in primo grado) risulterebbe neutralizzata dalla riduzione d sanzione complessiva derivante dalla applicazione della regola dell’art.78 c.p.. Il princip economia processuale, congiuntamente alla carenza di interesse ad una decisione sul punto che non condurrebbe ad una soluzione più favorevole per il ricorrente, determinano l’assorbimento della questione.
La sentenza va annullata anche in relazione alla posizione di NOME COGNOMECOGNOME il cu ricorso va parzialmente accolto con rinvio alla Corte di appello di Napoli per l’ulterior processuale.
Dei due profili sollevati nell’unico motivo formulato dal ricorrente, solo il secondo è fonda
Il primo, incentrato sulla contestazione della individuazione come reato più grave de estorsione tentata giudicata dalla sentenza della Corte partenopea del 2014 rispetto al estorsione oggetto del presente procedimento, parte dalla premessa concettuale che la maggiore gravità sia indefettibilmente determinata dal più elevato massimo edittale del fattispecie e, a parità di ‘tetto edittale’, dal minimo edittale più elevato. Tal indubbiamente corretta in linea generale, siccome fondata su un orientamento consolidato che è stato consacrato nella sentenza menzionata dalla difesa dell’imputato (Sez. U, n. 25939 de 28/02/2013 P.G. c/ Chiabotti Rv. 255347 – 01) riguarda l’ipotesi in cui l’unificazione ed il g di comparazione che ne deriva siano compiuti dal giudice della cognizione di tutti i reati ri Qualora invece, come nel caso di specie, l’unificazione avanti il giudice della cognizi riguardi reati giudicati da giudici diversi, il tema è differente poiché, a fronte del giudi si può prescindere da una valutazione in concreto. Tale principio, sancito inizialmente n sentenza Sez.2, n.41574 del 4 ottobre 2006, COGNOME, Rv. 235384- 01, è stato ribadito dalla pronuncia di questa stessa Sezione n. 21769 del 04/02/2014 COGNOME, Rv. 259572 – 01. Nella pronuncia da ultimo menzionata, in particolare, si è chiarito che, di fronte ad un giudicato potrebbe aggiungere con riferimento al caso specifico, di fronte ad una pena per l’estorsio non suscettibile di modifica per il divieto di reformatio in peius), il riferimento al limite edittale quale parametro di valutazione della maggiore gravità diviene recessivo in quanto privo d significato in presenza della determinazione concreta della gravità del fatto espressa ne misura della pena irrogata. La norma cui far riferimento diviene allora l’art.187 disp. att. (“Si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave trova applicazione analogica alla luce della eadem ratio. Il motivo, per questa parte, è manifestamente infondato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il secondo profilo di impugnazione risulta invece fondato: nel procedere alla rideterminazio della pena per l’estorsione posta in continuazione la Corte d’appello ha omesso di motivare ragioni concrete della propria scelta che ha ridotto in maniera insignificante (un mese e d giorni rispetto a tre anni) la pena detentiva ed in maniera tranchant quella pecuniaria (‘tagliata’ per tre quarti). Si tratta di una scelta immotivata ed illogica che merita di essere annulla rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli che dovrà rivalutare il tratta sanzionatorio, fornendo motivazione adeguata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME NOME trattamento sanzionatorio, che ridetermina in anni venti di reclusione. Dichiara inammissib nel resto il ricorso. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME NOME alla quantificazione dell’aumento di pena in continuazione per il reato giudic dalla Corte d’appello di Napoli con la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio s punto ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli. Dichiara inammissibile nel rest ricorso.
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